Mistral Pay è un istituto di pagamento maltese, autorizzato dalla Malta Financial Services Authority. A dicembre 2015 ha ottenuto dalla Banca d’Italia il riconoscimento per operare anche in Italia, con una succursale a Roma. Voleva offrire al pubblico il pagamento di bollettini, MAV e RAV attraverso i negozi di servizi postali privati, già presenti in molti quartieri e paesi. A marzo 2016 ha affidato ad ADLP Studio Legale, con l’Avv. Giulia Arangüena, i contratti per costruire la rete.

Lo schema: istituto, agente, punti di incasso

La direttiva 2007/64/CE (PSD), recepita con il D.Lgs. 11/2010, permette a un istituto autorizzato in un Paese dell’Unione di operare negli altri anche tramite agenti. Per Mistral Pay abbiamo disegnato una rete su tre livelli:

  • l’istituto di pagamento, che presta i servizi e ne risponde verso clienti e autorità;
  • un agente nei servizi di pagamento, un operatore di servizi postali privati con una propria rete commerciale, incaricato di promuovere stabilmente i servizi di Mistral Pay;
  • i punti della rete, negozi che si limitano a incassare i fondi dai clienti per conto dell’istituto, sulla base di un contratto di esternalizzazione.

L’accordo integrativo del mandato di agenzia

L’agente era già stato nominato a gennaio 2016, con un contratto e una side letter. Abbiamo sostituito la side letter con un accordo integrativo più completo, che rinvia all’art. 1742 c.c., all’art. 128-quater del TUB, al D.Lgs. 141/2010 e al regolamento MEF n. 256/2012. I punti principali:

  • mandato per tutto il territorio italiano, ma senza esclusiva da entrambe le parti;
  • l’istituto si impegna a non scavalcare l’agente presso i suoi clienti e i negozi della sua rete;
  • le provvigioni sono accreditate ogni giorno su un conto di pagamento dell’agente;
  • l’istituto può nominare in seguito un agente generale per l’Italia, o affidare il ruolo a una controllata italiana;
  • l’operatività parte solo dopo l’iscrizione dell’agente, già chiesta alla MFSA e comunicata alla Banca d’Italia con il modulo dell’art. 128-quater, comma 7, TUB.

Il contratto di esternalizzazione con i negozi

Per i negozi abbiamo usato l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 141/2010, che consente di affidare a terzi attività meramente esecutive, come l’incasso dei fondi, senza farli diventare agenti. Il contratto lo dice chiaramente: il negozio non diventa creditore o debitore del cliente e non ha alcun potere di disporre dei fondi. Inoltre:

  • il negozio aderisce a un network gestito dall’agente, con un’immagine e servizi uniformi su tutto il territorio;
  • l’incasso avviene solo nei locali indicati nel contratto, mai fuori sede o a distanza;
  • il contante è accettato entro i limiti della normativa antiriciclaggio, altrimenti si paga con carta, e il cliente riceve sempre una ricevuta;
  • il negozio identifica i clienti quando la legge lo impone e tratta i loro dati con le cautele necessarie;
  • operazioni e compensi passano da un conto di pagamento dedicato, aperto presso l’istituto.

I contratti con i clienti

Infine abbiamo preparato il contratto quadro per i servizi di pagamento e il conto di pagamento, con condizioni generali, condizioni speciali, foglio informativo e documento di sintesi. Il contratto regola identificazione e autenticazione del cliente, ordini via internet, data valuta, diritto di ripensamento, modifiche unilaterali, reclami e Arbitro Bancario Finanziario. Nel frattempo, a maggio 2016, la Banca d’Italia aveva aggiornato le disposizioni di vigilanza per istituti di pagamento e IMEL, e i testi ne hanno tenuto conto. Completano il pacchetto le procedure privacy e antiriciclaggio e, ad aprile, una nota sui requisiti per chi intende detenere partecipazioni qualificate nel capitale di un istituto di pagamento.

Che cosa ci ha insegnato

Il passaporto europeo apre il mercato, ma in Italia i clienti si raggiungono attraverso i negozi di quartiere. Per un istituto estero la parte difficile è la distribuzione: decidere chi è agente, chi è solo un punto di incasso e chi risponde di cosa. Ogni livello va disciplinato con il contratto giusto. Il lavoro non finisce qui: la PSD2, approvata a novembre 2015, andrà recepita entro gennaio 2018 e cambierà di nuovo le regole.

Sullo stesso tema: Case study: ADLP dall’ATM Bitcoin a una rete di negozi per l’invio di denaro; I pagamenti digitali; Case study: mediazione creditizia e compliance OAM.

Domande frequenti

Un istituto di pagamento estero può operare in Italia con agenti?

Sì: un istituto autorizzato in un altro Stato dell’Unione può operare in Italia anche tramite agenti, che vanno comunicati all’autorità del Paese d’origine e alla Banca d’Italia.

Che differenza c’è tra agente e punto di incasso?

L’agente promuove i servizi in nome e per conto dell’istituto; il punto di incasso svolge solo attività esecutive, come ricevere i fondi, in base a un contratto di esternalizzazione.

Il negozio che incassa diventa titolare dei fondi?

No: incassa per conto dell’istituto, senza rapporti di debito o credito con il cliente e senza poteri di disposizione sui fondi.

Devi portare in Italia un servizio di pagamento?

Il quadro è cambiato dal 2016: possiamo aiutarti oggi con autorizzazioni, reti di distribuzione e contratti.

Testo a cura della Redazione ADLP — luglio 2016.

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