In sintesi
Chi riguarda: chi sviluppa o acquisisce software — founder, CTO, imprese tech — e deve mettere in sicurezza la proprietà intellettuale del codice.
Due usi: gestire il proprio IP (titolarità, licenze, segreti) e verificarlo in un’acquisizione (due diligence).
Impostazione: norm-first — dal testo di legge si deduce chi ha quali poteri.
Stato della norma: in Italia il software è protetto in via principale dal diritto d’autore (L. 633/1941, artt. 2, n. 8, 12-bis e 64-bis ss.); i segreti commerciali seguono il CPI (D.Lgs. 30/2005, artt. 98-99, come modificati dal D.Lgs. 63/2018, attuazione della Dir. UE 2016/943). Il programma per elaboratore in quanto tale non è brevettabile, ma un’invenzione attuata mediante software può esserlo (art. 45 CPI). Testi vigenti da verificare su Normattiva ed EUR-Lex. · rev. set 2026
Punti di attenzione
Il pagamento, da solo, non prova il trasferimento
Pagare la fattura del freelance non dimostra quali diritti hai acquisito: conta cosa dice il contratto su titolarità, licenza, codice sorgente e modifiche. Disciplinalo espressamente.
AGPL nel tuo SaaS: niente conclusioni in astratto
Non dare per scontato che l’uso solo SaaS sia sempre fuori dagli obblighi AGPL. Dipende da architettura, collegamenti con codice proprietario, modifiche e interazione degli utenti. Va analizzato caso per caso, prima di integrare.
Il segreto vuole misure adeguate
Senza misure ragionevolmente adeguate, la tutela come segreto commerciale è esposta a venir meno (art. 98 CPI). Contano misure effettive e proporzionate, valutate in concreto.
Verifica il marchio prima del lancio
Un diritto anteriore può costringerti al rebranding dopo il lancio: controlla la disponibilità del segno e l’assenza di anteriorità confliggenti nelle classi rilevanti.
1. Il codice come opera dell’ingegno: cosa è protetto e cosa no
In Italia il codice software è normalmente protetto dal diritto d’autore. Il programma per elaboratore considerato in quanto tale non è brevettabile. Un’invenzione attuata mediante software può tuttavia essere brevettabile quando presenti un carattere tecnico e soddisfi i requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale (art. 45 CPI). La valutazione richiede un’analisi brevettuale specifica.
Sono escluse dalla tutela autoriale le idee e i principi alla base degli elementi del programma, compresi quelli alla base delle interfacce, ai sensi dell’art. 2, n. 8, L. 633/1941. Restano invece tutelabili le forme espressive originali del programma, quali il codice sorgente e il codice oggetto. L’interfaccia grafica utente non beneficia necessariamente della tutela specifica riservata ai programmi, ma può essere protetta autonomamente dal diritto d’autore se originale.
I diritti esclusivi del titolare sono definiti dall’art. 64-bis: riproduzione, modificazione e distribuzione rientrano in generale nei suoi diritti esclusivi. La legge riconosce all’utente legittimo alcune facoltà: l’uso conforme alla destinazione e la copia di backup (art. 64-ter) e, a condizioni tassative, la decompilazione per interoperabilità (art. 64-quater) — consentita solo quando indispensabile per l’interoperabilità con un programma creato autonomamente, senza poter usare le informazioni per fini diversi, per un programma sostanzialmente simile o per violare il diritto d’autore. La tutela nasce con la creazione, senza formalità.
Non ogni idea utile è brevettabile
Il diritto d’autore protegge la forma espressiva del codice, non la funzione. Un algoritmo o un’idea non diventano brevettabili solo perché utili: serve un’invenzione tecnica che superi l’esclusione del programma «in quanto tale» (art. 45 CPI).
Registrare o no in SIAE
La registrazione al Registro pubblico speciale SIAE non è necessaria per far nascere il diritto e non è costitutiva: può offrire un elemento probatorio su esistenza, pubblicazione e riferibilità dichiarata al titolare (art. 103).
Decompilazione: eccezione stretta
L’art. 64-quater consente la decompilazione solo per l’interoperabilità e a condizioni precise. Non è un permesso generale di studiare o riusare il codice altrui.
2. Titolarità e cessioni: dipendente vs fornitore esterno
Per il software del dipendente vale l’art. 12-bis L. 633/1941: salvo patto contrario, il datore acquisisce i diritti esclusivi di utilizzazione economica del software creato nell’esecuzione delle mansioni o su sue istruzioni. Non basta però il solo fatto che l’autore sia dipendente: occorre verificare in concreto le mansioni affidate, le istruzioni ricevute e il collegamento tra attività lavorativa e programma realizzato. Restano distinti i diritti morali dell’autore.
Per il software commissionato a fornitore o freelance, il pagamento della fattura non basta, da solo, a dimostrare quali diritti siano stati trasferiti. L’esito dipende dal tipo di contratto, dal suo oggetto e dalle clausole su diritti di utilizzazione economica, codice sorgente, modifiche, opere derivate e documentazione. Per evitare contestazioni, il contratto dovrebbe disciplinare espressamente la titolarità o, almeno, l’estensione della licenza.
Quando il trasferimento avviene mediante cessione, la trasmissione deve essere provata per iscritto ai sensi dell’art. 110 L. 633/1941. Nei contratti di sviluppo è comunque opportuno disciplinare espressamente titolarità, licenza, consegna del sorgente e facoltà di modifica, senza affidarsi al solo pagamento del corrispettivo.
Il pagamento, da solo, non prova il trasferimento
Pagare la fattura non dimostra quali diritti hai acquisito: conta cosa dice il contratto su titolarità, licenza, codice sorgente, modifiche e opere derivate. Disciplinalo espressamente.
Contratti di lavoro: mettilo comunque nero su bianco
Anche quando la legge attribuisce i diritti al datore, è opportuno disciplinare espressamente per iscritto titolarità, side project, attività svolte fuori orario, codice sorgente e obblighi di consegna.
Cosa disciplinare nel contratto di sviluppo
Titolarità o estensione della licenza, diritti di utilizzazione economica, consegna del codice sorgente e documentazione, facoltà di modifica e opere derivate, garanzia di originalità.
3. Open source: licenze, compatibilità e contaminazione
Gli obblighi delle licenze open source non sono automatici: dipendono dal testo della licenza, dalla versione, dalle modalità di incorporazione e dalla condotta (distribuzione, modifica, collegamento, messa a disposizione in rete). Le licenze permissive (MIT, BSD, Apache 2.0) impongono pochi obblighi (avviso di copyright, testo di licenza; Apache 2.0 aggiunge concessione di brevetto e file NOTICE) e non obbligano ad aprire il proprio codice. Nel copyleft forte (GPL v2/v3, AGPL) l’obbligo di rilascio dipende dalla qualificazione come opera derivata / lavoro combinato: rileva la distribuzione (conveyance), non la semplice esecuzione interna. L’AGPL ha una previsione specifica per il software modificato e messo a disposizione via rete, ma ciò non significa che ogni SaaS con un componente AGPL comporti l’apertura automatica dell’intero codice proprietario: vanno distinti uso separato, collegamento, incorporazione, modifica, comunicazione di rete e distribuzione. Il copyleft debole (LGPL, MPL 2.0) limita l’obbligo (LGPL consente linking dinamico da proprietario; MPL 2.0 copyleft solo sui file modificati). Non tutte le licenze si combinano (Apache 2.0 è incompatibile con GPLv2, compatibile con GPLv3): la contaminazione è il rischio di dover aprire codice proprietario integrato con componenti copyleft in un’opera derivata distribuita.
La posizione dello studio
L’offerta di funzionalità tramite SaaS non consente, da sola, di concludere né che gli obblighi della AGPL siano sempre esclusi né che l’intero codice proprietario debba essere automaticamente pubblicato. Occorre esaminare la versione della licenza, il componente utilizzato, le modifiche apportate, il modo in cui il componente è integrato e le modalità con cui gli utenti interagiscono con il servizio.
Nota: l’art. 64-quater L. 633/1941 (decompilazione per interoperabilità, v. sezione 1) non è una disciplina dell’open source: è materia diversa.
Fai l’inventario delle dipendenze
Elenco di librerie e licenze (SBOM), transitive incluse, con la versione effettivamente incorporata. Senza inventario non dimostri conformità a un cliente o a un acquirente.
AGPL e SaaS: niente conclusioni in astratto
Non concludere che l’uso solo SaaS sia sempre fuori dagli obblighi AGPL, né che comporti sempre l’apertura di tutto. Dipende da versione, componente, modifiche, integrazione e interazione degli utenti. Caso per caso.
4. Segreti commerciali: proteggere il codice non pubblicato
Il codice sorgente riservato è protetto come segreto commerciale ai sensi del CPI (D.Lgs. 30/2005), artt. 98-99, come modificati dal D.Lgs. 63/2018 (attuazione della Dir. UE 2016/943). L’art. 98 protegge le informazioni a tre condizioni cumulative: (a) segrete; (b) con valore economico perché segrete; (c) sottoposte a misure ragionevoli di segretezza.
Senza misure ragionevolmente adeguate, la tutela come segreto commerciale è esposta a venir meno. Le misure devono essere effettive e proporzionate al caso concreto: controllo degli accessi, segregazione dei repository, accordi di riservatezza, policy interne, logging e protezioni tecniche possono concorrere a dimostrarne l’adeguatezza. Non esiste un catalogo rigido: l’adeguatezza è valutata in concreto (dimensioni dell’impresa, tipo di informazione, numero di soggetti autorizzati). La mancanza dei requisiti degli artt. 98-99 non esclude necessariamente ogni tutela: possono residuare, quando ne ricorrano i presupposti, rimedi diversi come quelli in materia di concorrenza sleale.
Misure effettive e proporzionate, non moduli
Contano misure reali e adeguate al caso: accessi controllati, repository segregati, NDA, policy, logging, protezioni tecniche. L’adeguatezza si valuta in concreto, non con un catalogo formale.
Cumulo con il diritto d’autore
Convivono: il codice è opera e, finché non pubblicato, può essere segreto. Il segreto è spesso la tutela più forte per logiche non copiabili col solo diritto d’autore.
5. Marchi e design digitali
Il marchio (nome dell’app o del software, logo) si registra presso UIBM (nazionale), EUIPO (UE) o in via internazionale (sistema di Madrid, WIPO). Non basta che il nome sia libero in senso generico. Verifica la capacità distintiva, l’assenza di impedimenti assoluti e l’assenza di marchi o altri segni anteriori confliggenti, tenendo conto dei prodotti e servizi interessati. L’elenco di prodotti e servizi va formulato con chiarezza e precisione (art. 156 CPI). Durata decennale rinnovabile (art. 48 Dir. UE 2015/2436). La registrazione è costitutiva del diritto esclusivo sul marchio registrato; esistono però anche diritti sul marchio non registrato derivanti dall’uso, con ambito e presupposti diversi.
Disegni e modelli. Non ogni interfaccia o icona è automaticamente un disegno/modello tutelabile: occorre che si tratti dell’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, che i requisiti (novità e carattere individuale) siano soddisfatti, con attenzione ai limiti da funzionalità tecnica. I diritti esclusivi su disegni e modelli sono collegati alla registrazione (art. 38 CPI). Per gli elementi grafici dell’interfaccia, se originali, può rilevare la tutela autoriale autonoma, distinta da quella del software.
Verifica disponibilità e anteriorità prima del lancio
Controlla la disponibilità del segno e l’assenza di anteriorità confliggenti nelle classi rilevanti. Un diritto anteriore può costringerti al rebranding dopo il lancio.
Marchio e dominio non sono la stessa cosa
La registrazione del dominio, da sola, non attribuisce un diritto di marchio. Il dominio e il suo uso commerciale possono però rilevare nella valutazione dei segni anteriori e dei conflitti distintivi.
6. Cosa verificare in un’acquisizione tech (due diligence IP)
La due diligence IP non verifica solo chi è titolare del codice, ma se e come la società può usarlo per il proprio business: se dispone di una licenza sufficiente per il modello di business; se la licenza è trasferibile in caso di acquisizione; se comprende modifica, sublicenza, distribuzione, uso in cloud e manutenzione; se il codice sorgente è effettivamente disponibile; se esistono componenti di terzi con licenze non trasferibili o obblighi incompatibili con l’operazione; se i contributi di dipendenti, consulenti e collaboratori sono coperti da una catena documentale coerente (chain of title).
Representations & warranties. Il venditore dichiara e garantisce piena titolarità o disponibilità dei diritti, assenza di violazioni IP di terzi, conformità open source e assenza di contenzioso, con indennizzi e, nei casi rilevanti, escrow del sorgente. Attenzione: una licenza d’uso può incontrare limiti di trasferimento nella cessione di azienda o ramo.
Titolarità, licenza e sorgente sono cose diverse
Chiediti tre cose distinte: chi è titolare, quale licenza ha la società (e se copre il suo modello), e se il sorgente è davvero disponibile. Un «sì» a una non implica le altre.
Red flag: cessioni mancanti o generiche
Freelance senza contratto di cessione, cessioni «a scopo del progetto», dipendenti chiave senza clausole IP.
Red flag: licenze non trasferibili
Componenti di terzi o licenze d’uso con limiti al trasferimento nella cessione di azienda/ramo, obblighi copyleft incompatibili, sorgente non disponibile.
Domande frequenti (FAQ)
Il codice del mio freelance è mio?
Non automaticamente. Il pagamento della fattura, da solo, non prova quali diritti hai acquisito: conta il contratto (titolarità, licenza, sorgente, modifiche, opere derivate). Se il trasferimento avviene per cessione, serve prova scritta (art. 110). Disciplinalo espressamente.
Posso usare una libreria GPL o AGPL nel mio SaaS?
Dipende da testo e versione della licenza, componente, modifiche e integrazione. Con AGPL l’uso SaaS non consente, da solo, di concludere né che gli obblighi siano esclusi né che tutto il codice vada pubblicato. Caso per caso prima dell’integrazione.
Devo registrare in SIAE?
No: non è necessaria né costitutiva (art. 103); può offrire un elemento probatorio su esistenza, pubblicazione e riferibilità.
Un dipendente può portarsi il codice?
Non senza autorizzazione. Se il software è stato creato nell’esecuzione delle mansioni o su istruzioni del datore, i diritti esclusivi di utilizzazione economica spettano al datore ai sensi dell’art. 12-bis; il dipendente conserva il diritto morale d’autore. Restano da verificare, caso per caso, eventuali side project, attività estranee alle mansioni e obblighi di riservatezza.
Posso combinare MIT e GPL?
MIT è compatibile con GPL, ma il risultato va distribuito sotto GPL. Il rischio serio è combinare licenze incompatibili.
In un’acquisizione cosa chiedo prima di firmare?
Non solo la titolarità: licenza (se copre il modello ed è trasferibile), disponibilità del sorgente, componenti di terzi con obblighi incompatibili, chain of title su dipendenti e collaboratori; poi R&W, indennizzi, escrow.
Il nome dell’app lo posso proteggere?
Sì, come marchio (UIBM/EUIPO). Verifica capacità distintiva, disponibilità del segno e assenza di anteriorità prima del lancio; l’elenco di prodotti e servizi va formulato in modo chiaro e preciso.
Fonti
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