Dalla sandbox del 2019 al sistema MiCA-aligned: come si costruisce un ordinamento cripto allineato a MiCA fuori dall’UE.
In sintesi
Su incarico del Governo della Repubblica di San Marino, ADLP Studio Legale ha redatto i provvedimenti attuativi secondari sui Token di tipo B del nuovo ordinamento sammarinese sulla tecnologia a registro distribuito (DLT). In cinque anni San Marino è passato dalla sandbox del 2019 a un sistema maturo a doppia vigilanza: le cripto-attività (Token di tipo A) alla Banca Centrale, su modello MiCAR; i token non finanziari (Token di tipo B) all’Istituto per l’Innovazione. È il caso di un micro-Stato non comunitario che, per scelta, si allinea allo standard europeo mantenendo la flessibilità di un ordinamento autonomo.
Il contesto: perché un micro-Stato punta sulla DLT
La Repubblica più antica del mondo ha scelto l’innovazione tecnologica come leva di rilancio economico. Per un micro-Stato come San Marino, le dimensioni ridotte non sono un limite ma un vantaggio strutturale: consentono un dialogo diretto tra operatori, regolatori e istituzioni, e una rapidità di adeguamento normativo difficilmente replicabile in ordinamenti più grandi e stratificati. In un settore che evolve alla velocità della tecnologia a registro distribuito (DLT), questa agilità diventa un asset competitivo.
Non a caso il legislatore sammarinese ha privilegiato lo strumento del decreto delegato: una fonte che permette di aggiornare con tempestività il quadro regolatorio man mano che il mercato e la tecnologia si trasformano, senza i tempi lunghi della legislazione ordinaria. In questo disegno gioca un ruolo centrale San Marino Innovation S.p.A. (l’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino), società a socio unico statale che opera come ente di indirizzo e propulsione per gli ecosistemi digitali del Paese e, come si vedrà, come autorità competente per un’intera categoria di token.
La cornice normativa: dalla sandbox del 2019 al sistema del 2024
L’esperienza sammarinese nasce nel 2019. Il Decreto Delegato 27 febbraio 2019 n. 37 (“Norme sulla tecnologia blockchain per le imprese”) introduce la prima definizione di DLT nell’ordinamento, le categorie di token — distinguendo gli utility token dagli investment/security token —, la disciplina dell’Initial Token Offering (ITO) e specifici sgravi fiscali per gli operatori, in una logica dichiaratamente da sandbox. Pochi mesi dopo, il Decreto Delegato 23 maggio 2019 n. 86 radica e rafforza il potere regolamentare dell’Istituto per l’Innovazione.
Tra il 2023 e il 2024 arriva la riscrittura organica della materia. La Legge 15 settembre 2023 n. 132 conferisce (all’art. 3, comma 6) la delega per una disciplina compiuta delle attività economiche abilitate dalla DLT. Su questa base si succedono il Decreto Delegato 25 ottobre 2023 n. 150 e il Decreto Delegato 3 gennaio 2024 n. 2, recante la “Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti” (il Decreto DLT), poi ratificato e consolidato dal Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138. Si aggiunge il Decreto Delegato 14 marzo 2024 n. 50, che introduce codici ATECO dedicati alle attività in token.
Il quadro si completa il 2 ottobre 2024, data di entrata in vigore dei due regolamenti attuativi — quello della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) e quello dell’Istituto per l’Innovazione — elaborati con la collaborazione dell’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF). È in questo passaggio che la sandbox del 2019 si trasforma in un sistema regolatorio maturo, articolato su autorità e competenze distinte.
L’architettura del sistema: due famiglie di token, due autorità
Il perno dell’intero impianto è una bipartizione tipologica. I Token di tipo A sono le cripto-attività in senso proprio — cripto-attività collegate, token di moneta elettronica, strumenti finanziari tokenizzati, cripto-valute — e ricadono nella competenza della Banca Centrale. I Token di tipo B, o token diversi da cripto-attività, sono rappresentazioni crittografiche destinate a essere accettate dal solo emittente e che attribuiscono al portatore un diritto di accesso a un bene o a un servizio, anche futuro: rientrano nella competenza dell’Istituto per l’Innovazione / San Marino Innovation. A questa famiglia sono equiparati, a determinate condizioni, gli NFT non rappresentativi di strumenti finanziari.
Tutti gli operatori devono iscriversi nel Registro DLT, un registro pubblico tenuto presso San Marino Innovation, consultabile via internet, articolato in sezioni ordinarie (A1, A2 per i Token A; B1, B2 per i Token B) e in sezioni speciali. L’accesso al mercato passa per un’autorizzazione a operare, una preventiva costituzione in forma di società di capitali e la comunicazione di un white paper corredato dalla dichiarazione dell’organo amministrativo. Ne risulta un sistema a doppia vigilanza: BCSM per i Token A (attività riservate, soggette ad autorizzazione), l’Istituto per i Token B (riconoscimento e validazione dei requisiti), con un riparto di competenze definito a monte dalla tipologia di token impiegata.
Il ruolo di ADLP: la regolamentazione dei Token di tipo B
Su incarico conferito dal Governo della Repubblica di San Marino — a seguito del provvedimento del Congresso di Stato del 29 febbraio 2024 — e per il tramite di San Marino Innovation, ADLP Studio Legale ha assistito l’Istituto per l’Innovazione nella redazione dei provvedimenti attuativi secondari del Decreto DLT, con un focus specifico sulla regolamentazione dei Token di tipo B. Il lavoro si è svolto a partire dal marzo 2024 nell’ambito di un gruppo di lavoro interistituzionale che ha visto la partecipazione anche della Banca Centrale, a garanzia del coordinamento tra i due perimetri di vigilanza.
La fonte primaria — l’art. 19 del Decreto DLT — fissa un principio di metodo che ha guidato l’intero drafting: l’Istituto disciplina la materia “in coerenza col principio di proporzionalità e con l’evoluzione dei fenomeni del mercato”, tenendo conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di Token B e di ciascun servizio. La sfida tecnica era costruire un regime solido sul piano della tutela, ma calibrato sulla minore rischiosità dei token non finanziari, evitando di trapiantare meccanicamente sui Token B i presidi pensati per le cripto-attività.
Su questa base la regolamentazione secondaria sui Token B ha disciplinato, per gli operatori DLT che prestano servizi in token, in particolare:
- assetti proprietari e requisiti degli esponenti aziendali (onorabilità, conoscenze, capacità ed esperienza adeguate, individualmente e collettivamente);
- struttura organizzativa aziendale, risorse umane e linee di responsabilità interne, con procedure per individuare, gestire, monitorare e segnalare i rischi;
- requisiti patrimoniali e presidi prudenziali proporzionati ai rischi derivanti dall’attività in token diversi da cripto-attività;
- requisiti delle infrastrutture tecnologiche, dei sistemi informativi e dei sistemi di sicurezza;
- tutela dei diritti dei clienti, doveri informativi (sui rischi, sui prezzi, costi e commissioni) e gestione rapida, equa e coerente dei reclami;
- esternalizzazioni di funzioni operative a terzi, e individuazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.
Sul piano del drafting, alcune scelte qualificano l’impianto. La prima è la neutralità tecnologica: le definizioni — di Token B, di NFT a essi equiparati, di token nativi, di portafogli gestiti e non gestiti — sono costruite per categorie funzionali e non attorno a una specifica tecnologia, così da reggere all’evoluzione del mercato.
La seconda è la proporzionalità applicata: il regime prevede deroghe mirate — ad esempio gli operatori non professionali di Token B possono non costituirsi in società di capitali, e l’attività di sola consulenza può essere esercitata senza forma societaria purché in via esclusiva e senza mai detenere fondi o token dei clienti. La terza è la centralità del Registro DLT come architettura unica: per i Token B l’accesso non passa per un’autorizzazione in senso stretto, ma per un procedimento di riconoscimento e validazione dei requisiti da parte dell’Istituto, con effetti dichiarativi dell’iscrizione opponibili a chiunque.
L’aspetto più distintivo rispetto ad altri ordinamenti è proprio l’aver costruito un binario autonomo e non finanziario per i token di utilità e di accesso: laddove molti sistemi assorbono ogni token nella disciplina delle cripto-attività o lo lasciano in un vuoto normativo, San Marino ha definito un perimetro dedicato ai Token B, con un’autorità propria (l’Istituto), regole di onorabilità, presidi prudenziali e tutela del cliente graduati sulla loro effettiva rischiosità, e un coordinamento esplicito con la vigilanza della Banca Centrale per i casi di confine (token ibridi e token nativi assimilati alle cripto-valute).
Il confronto: San Marino, MiCAR e l’Italia
San Marino non recepisce il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) — non essendo parte dell’Unione europea — ma vi si allinea per scelta. Il Regolamento BCSM n. 2024-03 è stato elaborato assumendo MiCAR come parametro di riferimento, in modo da introdurre per i Token A (le cripto-attività) un quadro di vigilanza coerente con quello europeo. Per le persone giuridiche le cripto-attività vengono ricondotte agli strumenti finanziari, in linea con l’impostazione seguita anche dal legislatore italiano.
Sul versante italiano, il Decreto Legislativo 5 settembre 2024 n. 129 attua MiCA designando Consob e Banca d’Italia quali autorità di vigilanza, con un riparto di competenze tra trasparenza/tutela degli investitori e stabilità. Il confronto evidenzia il tratto saliente del modello sammarinese: un allineamento volontario che offre agli operatori la familiarità e la “interoperabilità” concettuale con lo standard europeo, mantenendo al contempo la flessibilità di un ordinamento autonomo. È questa combinazione — standard riconoscibili e procedure snelle — a costituire il vantaggio competitivo della giurisdizione.
Cosa significa per operatori e investitori
Per chi valuta un insediamento, il sistema sammarinese offre oggi un quadro certo e leggibile: tipologie di token definite, autorità competenti individuate, un registro pubblico e una procedura di accesso scandita in fasi (valutazione preliminare di completezza, riconoscimento/validazione dei requisiti per i Token B o autorizzazione BCSM per i Token A, iscrizione nel Registro DLT).
Per gli operatori di Token B i punti di attenzione principali riguardano la forma societaria e il nulla osta alla costituzione, l’ottenimento della licenza secondo i codici ATECO dedicati, la predisposizione di un’adeguata struttura organizzativa e di gestione dei rischi, i presidi a tutela della clientela e — per le offerte al pubblico — la corretta redazione del white paper, con diritto di ripensamento e durata massima dell’offerta.
Per gli investitori e i clienti, l’architettura si traduce in maggiori garanzie: requisiti di onorabilità e competenza degli operatori, obblighi informativi su rischi e costi, procedure di reclamo e disciplina dei conflitti di interesse. Resta cruciale, in fase di strutturazione di un progetto, la qualificazione tipologica del token: è la distinzione tra Token A e Token B a determinare l’autorità competente, gli obblighi applicabili e i tempi di accesso al mercato.
Un errore di inquadramento a monte può tradursi nell’applicazione di un regime sproporzionato o, all’opposto, nell’esercizio abusivo di un’attività riservata. È qui che un’assistenza legale specializzata, capace di leggere insieme l’impianto sammarinese e lo standard MiCA, produce il maggior valore.
Perché il caso è importante
La regolamentazione dei Token di tipo B rappresenta un tassello originale nel panorama europeo: la prova che un ordinamento agile può costruire, fuori dall’UE ma in dialogo con essa, un regime cripto credibile e proporzionato. Per ADLP Studio Legale, aver contribuito alla scrittura di queste regole significa aver maturato una conoscenza diretta dell’impianto sammarinese — e della sua relazione con MiCAR — difficilmente acquisibile dall’esterno.
Riferimenti normativi
- Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138 (ratifica del D.D. 3 gennaio 2024 n. 2) — Consiglio Grande e Generale
- Decreto Delegato 3 gennaio 2024 n. 2 — Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti
- Legge 15 settembre 2023 n. 132 (testo) — gov.sm
- Decreto Delegato 25 ottobre 2023 n. 150 — Consiglio Grande e Generale
- Decreto Delegato 27 febbraio 2019 n. 37 (Norme sulla tecnologia blockchain per le imprese)
- Regolamenti attuativi BCSM e San Marino Innovation in vigore dal 2 ottobre 2024
- Banca Centrale della Repubblica di San Marino — Regolamenti su funzioni e autorità di vigilanza
- Italia — D.Lgs. 5 settembre 2024 n. 129, attuazione MiCA (Consob e Banca d’Italia)
Domande frequenti sui Token di tipo B
Che cosa sono i Token di tipo B a San Marino?
I Token di tipo B sono i token diversi dalle cripto-attività: rappresentazioni crittografiche destinate a essere accettate dal solo emittente, che attribuiscono al portatore un diritto di accesso a un bene o a un servizio. Nel sistema DLT di San Marino rientrano nella competenza dell’Istituto per l’Innovazione.
Qual è la differenza tra Token di tipo A e Token di tipo B?
I Token di tipo A sono le cripto-attività vere e proprie, vigilate dalla Banca Centrale su modello MiCAR; i Token di tipo B sono i token non finanziari, di utilità e di accesso. È questa qualificazione tipologica a determinare l’autorità competente e gli obblighi applicabili.
Chi vigila sui Token di tipo B?
La vigilanza sui Token di tipo B spetta all’Istituto per l’Innovazione (San Marino Innovation), che ne riconosce e valida i requisiti, mentre la Banca Centrale resta competente per i Token di tipo A: è il sistema DLT a doppia vigilanza introdotto a San Marino.
Cosa serve per operare in Token di tipo B a San Marino?
Per operare in Token di tipo B occorre l’iscrizione nel Registro DLT, di norma la forma di società di capitali, requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali, presidi prudenziali proporzionati e, per le offerte al pubblico, la corretta redazione del white paper.
I Token di tipo B sono allineati a MiCA?
San Marino non recepisce MiCA ma vi si allinea per scelta. Il regime dei Token di tipo B affianca quello delle cripto-attività (allineato a MiCAR), offrendo agli operatori interoperabilità concettuale con lo standard europeo e procedure più snelle.
Che ruolo ha avuto ADLP nella regolamentazione dei Token di tipo B?
Su incarico del Governo della Repubblica di San Marino, ADLP Studio Legale ha redatto i provvedimenti attuativi secondari sui Token di tipo B, lavorando con l’Istituto per l’Innovazione e in coordinamento con la Banca Centrale.
Hai un progetto in token o cripto-attività da strutturare?
ADLP Studio Legale affianca emittenti, operatori e investitori su DLT, cripto-attività e quadro MiCA: qualificazione del token (Tipo A o Tipo B), strutturazione societaria, redazione del white paper e iscrizione nel Registro DLT, fino ai rapporti con BCSM e Istituto per l’Innovazione. Inquadra subito il tuo token con il MiCA Token Classifier e scopri tutte le attività ADLP in ambito Blockchain & Cripto-attività.
info@adlpstudio.it · Risposta entro 48 ore · Prima call esplorativa gratuita