A cura diAvv. Antonietta LazzaruoloCo-counsel, responsabile dell’area Salute e crisi d’impresa
In sintesi
Chi riguarda: il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore che non può accedere alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dalla legge per la crisi o l’insolvenza.
Cosa prevede: tre procedure, che il debitore avvia con l’Organismo di composizione della crisi (OCC): ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata. Il traguardo è l’esdebitazione, possibile anche per il debitore incapiente.
Da quando: le procedure sono nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022; per le domande depositate dal 15 luglio 2022 sostituiscono quelle della legge 3/2012, che resta applicabile alle procedure aperte su domande anteriori (art. 390 CCII).
Nota: quando la domanda è del debitore, le procedure passano sempre dall’OCC del circondario del tribunale competente. Nell’ottobre 2026 sono arrivati la circolare 9/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate (Parte II, dedicata a sovraindebitamento ed esdebitazione) e la sentenza 160/2026 della Corte costituzionale sui ruoli e le cartelle dell’imprenditore minore.
La timeline
2012
Legge 3/2012: prime procedure di sovraindebitamento
Lug 2022
Entrata in vigore del Codice della crisi
Set 2024
Terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024)
Ott 2026
Circolare AdE 9/E/2026 e Corte cost. 160/2026
I concetti chiave
Sovraindebitamento
Lo stato di crisi o di insolvenza di chi non è soggetto alla liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative e altri debitori non soggetti alla liquidazione giudiziale (art. 2, c. 1, lett. c).
OCC
L’Organismo di composizione della crisi ricostruisce i debiti e redige la relazione che accompagna la domanda.
Ristrutturazione dei debiti
Solo per il consumatore: un piano, anche con pagamento parziale, omologato dal giudice senza voto dei creditori.
Concordato minore
Per i sovraindebitati diversi dal consumatore: proposta ai creditori, di regola con la prosecuzione dell’attività, approvata a maggioranza.
Liquidazione controllata
Il patrimonio liquidabile va ai creditori sotto il controllo del tribunale; restano esclusi i beni e i crediti impignorabili e quanto serve al mantenimento.
Esdebitazione
La liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti, a condizioni precise e con alcune esclusioni.
Il sovraindebitamento in numeri
3
Procedure: ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata
3 anni
Dall’apertura della liquidazione controllata: poi l’esdebitazione può operare anche prima della chiusura
5 anni
Esdebitazione esclusa se già ottenuta nei cinque anni precedenti o due volte
1 volta
Esdebitazione del debitore incapiente
Le tre procedure a confronto
| Profilo |
Ristrutturazione dei debiti |
Concordato minore |
Liquidazione controllata |
| Chi |
Solo il consumatore |
Sovraindebitati diversi dal consumatore |
Tutti i sovraindebitati; a certe condizioni anche su domanda di un creditore |
| Contenuto |
Piano con tempi e modalità, anche con pagamento parziale e cessione del quinto |
Proposta di pagamento anche parziale, di regola proseguendo l’attività |
Liquidazione del patrimonio sotto il controllo del tribunale |
| Creditori |
Nessun voto: omologa il giudice |
Approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto; chi non risponde si considera favorevole |
Nessun voto |
| Norme |
Artt. 67-73 CCII |
Artt. 74-83 CCII |
Artt. 268-277 CCII |
Come si parte: l’OCC e la domanda
Quando la domanda è del debitore, il punto di accesso è l’OCC del circondario del tribunale competente. L’Organismo ricostruisce la posizione debitoria e redige la relazione che accompagna la domanda, con le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore; nella ristrutturazione dei debiti e nel concordato minore indica anche se il finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore (artt. 68 e 76 CCII).
La domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore si presenta senza bisogno di un difensore (art. 68, c. 1); la domanda di liquidazione controllata può essere presentata dal debitore personalmente, con l’assistenza dell’OCC (art. 269, c. 1). Per il concordato minore la legge non contiene un’analoga previsione espressa.
Le procedure nel dettaglio
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73): riservata a chi si è indebitato per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Il piano può prevedere il pagamento anche parziale e comprendere i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Non c’è voto: il giudice omologa anche se un creditore contesta la convenienza, quando ritiene che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore a quella della liquidazione controllata (art. 70, c. 7).
- Concordato minore (artt. 74-83): per tutti i sovraindebitati diversi dal consumatore: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e gli altri debitori non soggetti alla liquidazione giudiziale. Consente di proseguire l’attività; fuori da questa ipotesi è ammesso solo con risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, c. 1-2). Va approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; chi non risponde nel termine si considera favorevole (art. 79, c. 1 e 3).
- Liquidazione controllata (artt. 268-277): il patrimonio liquidabile è destinato ai creditori. Restano esclusi, tra l’altro, i crediti impignorabili e la parte di stipendio, pensione o altri redditi che il giudice indica come necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268, c. 4). Se la domanda è del debitore persona fisica, la procedura si apre quando l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie (art. 268, c. 3). La procedura può essere chiesta anche da un creditore, se il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati, risultanti dall’istruttoria, non sono inferiori a 50.000 euro, importo aggiornabile periodicamente (art. 268, c. 2).
Protezione dalle azioni dei creditori
Nella ristrutturazione dei debiti e nel concordato minore il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione delle esecuzioni in corso o il divieto di azioni esecutive e cautelari (artt. 70, c. 4, e 78, c. 2, lett. d). Con l’apertura della liquidazione controllata le azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura non possono essere iniziate o proseguite (artt. 270, c. 5, e 150). Le misure di protezione dipendono anche dallo stato delle procedure esecutive: conviene valutare la propria situazione per tempo.
L’esdebitazione
L’esdebitazione rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti (art. 278). Nella liquidazione controllata opera con la chiusura della procedura o, se prima, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata dal tribunale con decreto motivato (art. 282). Non è automatica né illimitata:
- il debitore non deve aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, c. 2) e deve aver collaborato con la procedura (art. 280, c. 1, lett. c);
- è esclusa per chi ne ha già beneficiato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione o per due volte (art. 280, c. 1, lett. d-e, richiamato dall’art. 282, c. 2);
- non riguarda gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti, e non libera coobbligati e fideiussori (art. 278, c. 6-7).
Il debitore incapiente, persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può ottenere l’esdebitazione una sola volta (art. 283). Deve presentare, nei modi e nei termini fissati nel decreto e a pena di revoca, la dichiarazione annuale, ove positiva, sulle utilità sopravvenute; se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità che consentono di soddisfare i creditori, questi possono agire su di esse previa autorizzazione del giudice.
Fisco e novità del 2026
- Circolare AdE 9/E del 21 ottobre 2026 (Parte II): l’Agenzia delle Entrate esamina i profili fiscali di sovraindebitamento ed esdebitazione (artt. 65-83 e 268-283 CCII). Scheda Osservatorio.
- Risposta AdE n. 10/2026: il decreto di esdebitazione del debitore incapiente sconta l’imposta di registro in misura fissa. Scheda Osservatorio.
- Corte cost., sent. n. 160/2026 (decisa il 7 luglio e depositata il 6 ottobre 2026), che ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate, leggendo in modo ampio la norma: l’imprenditore minore sovraindebitato può impugnare il ruolo e la cartella che ritiene invalidamente notificati già dalla fase davanti all’OCC, senza attendere il deposito della domanda (art. 12, c. 4-bis, lett. d, d.P.R. 602/1973; dal 1° gennaio 2027 art. 91, c. 5, lett. d, del d.lgs. 33/2025). Scheda Osservatorio.
Approfondimenti ADLP
Domande frequenti sul sovraindebitamento
Serve un avvocato per accedere alle procedure?
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore la legge esclude espressamente l’obbligo del difensore, e la liquidazione controllata può essere chiesta dal debitore personalmente con l’assistenza dell’OCC. Per il concordato minore la legge non esclude espressamente il difensore: conviene verificarlo prima di presentare la domanda. In ogni caso l’OCC è indispensabile.
L’esdebitazione cancella tutti i debiti?
No. Restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. I creditori conservano i loro diritti verso coobbligati e fideiussori.
Chi non ha nulla da offrire ai creditori può liberarsi dei debiti?
Sì, con l’esdebitazione del debitore incapiente, se è una persona fisica meritevole. È concessa una sola volta; per tre anni dal decreto, se sopravvengono utilità che consentono di soddisfare i creditori, questi possono agire su di esse previa autorizzazione del giudice.
I pignoramenti si fermano?
Nella ristrutturazione dei debiti e nel concordato minore il giudice può, su istanza, sospendere le esecuzioni o vietarne di nuove. Con l’apertura della liquidazione controllata le azioni esecutive individuali sui beni della procedura non possono iniziare né proseguire.
Il piccolo imprenditore può contestare le cartelle prima della domanda?
Secondo la Corte costituzionale (sent. 160/2026) l’imprenditore minore può impugnare ruolo e cartella che ritiene invalidamente notificati già dalla fase davanti all’OCC, dimostrando di aver avviato la fase davanti all’OCC, la condizione di sovraindebitamento e che il debito iscritto a ruolo incide sulla regolare conclusione della procedura.
Fonti
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