Sono un avvocato che aiuta gli imprenditori a fare impresa, e secondo la mia esperienza, portata sul campo della Blockchain, nella maggior parte dei casi: “on crypto, regulation is the mainstream adoption”. E i numeri segnati dal Giappone e dall Corea del Sud, dopo la regolamentazione del Bitcoin, sono una testimonianza più che esplicita di quanto la regolamentazione — con la certezza del diritto che ne deriva — possa aiutare ad intraprendere economicamente in questo settore.

Fatta questa premessa (per lo più un disclaimer sulla mia posizione personale in tema di regolamentazione delle attività economiche create off-chain e on-chain), dico subito che i nuovi obblighi, l’adeguata verifica e gli adempimenti antiriciclaggio a cui sono tenuti i prestatori di servizi di conversione di valuta virtuale, per effetto del D.Lgs.

25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio (direttiva UE) 2015/849) e di anticipazione dei contenuti di quella che dovrebbe essere la futura V Direttiva Antiriciclaggio (che riguarderà anche i wallet provider), rappresentano una buona occasione per attirare una parte del mercato crypto anche nel nostro Paese e per distinguere l’Italia come uno dei pochissimi ordinamenti in cui gli operatori dei servizi di cambio e trading possono fare business, senza costituire una minaccia oscura e poco trasparente per gli utilizzatori.

Gli Exchange sono una delle punte di diamante dell’intero ecosistema che il Bitcoin ha creato dietro di sè in questi anni; e per alcuni sono “l’anello debole” del mercato perchè possono determinare — con le loro vicende ed il loro modo di gestire gli affari — dei veri e propri cataclsimi nell’ambiente delle cryptocurrencies (il crack di MTGox del 2013 docet).

Il ruolo svolto dagli Exchange, difatti, è cruciale, non solo perché costituiscono la porta di ingresso nel circuito finanziario delle cryptocurrencies e dei token digitali (con tutto ciò che ne consegue in termini di crescita della loro capitalizzazione), ma anche e soprattutto perchè la loro presenza contribuisce, in maniera diretta, ad aumentare il rate-adoption delle crypto (con tutto ciò che ne consegue in temini di sostegno della domanda). Fattori di sviluppo questi che tutti i partecipanti all’economia crypto sanno perfettamente essere di fondamentale importanza.

D’altronde, la posizione privilegiata degli Exchange è nota alle Comunità Crypto che, finalmente, cominciano anche a comprendere che “l’affidabilità” di una piazza di scambio costituisce “un valore aggiunto”, perchè garantisce gli investimenti degli utilizzatori, rende sicuri i movimenti di fiat per appovvigionare gli acquisti, fa stare tranquilli sulla sorte dei soldi ricavati dal trading, attira e fidelizza un numero crescente di utenti. Infatti, in nessun altro ambito come quello della sicurezza giuridica degli Exchange, ho sentito i membri delle Comunità Crypto — solo qualche anno fa fieri sostenitori di una noregulation integralista — invocare certezza, garanzie, tutele, chiarezza contrattuale e trasparenza delle pratiche commerciali.

E ciò al netto di chi crede che il problema degli Exchange sia la “centralizzazione” delle pratiche di scambio da risolvere con la “decentralizzazione” tecnologica della loro struttura; perchè, essendo coinvolti direttamente i soldi degli utenti, le esigenze di garanzia e di certezza giuridica prevarranno sempre su qualisasi preferenza tecnologica p2p, e ridurranno a più miti consigli anche il più crypto-anarichico dei capitalisti fino a rendergli ben chiaro che l’unica via per correggere le market failure, proteggere dai comportamenti scorretti, garantire la conservazione delle posizioni economiche acquisite con l’abilità negli scambi è la Legge ed il Diritto.

Su questo l’Italia, nel suo contorto modo di procedere e magari non del tutto consapevolmente, a maggio di quest’anno, con l’emanazione del menzionato D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha acciuffato una “occasione d’oro” di dare agli Exchange una prima base di regolamentazione, aprendo per loro una nuova “casella” tra gli operatori non finanziari tenuti agli adempimenti anrtiriciclaggio che li equipara ai cambiavalute, cioè a quegli operatori specializzati nella vendita e nell’acqiusto “a pronti” (cioè istantaneamente) di valuta estera.

Tale equiparazione, che dovrà essere concretizzata dalla normativa attuativa e dalla quale derivano più di una conseguenza pratica (prima fra tutte, secondo me, l’attribuzione dello status di valuta estera alle cryptocurrencies), inserisce di diritto i provider dei servizi di conversione di valuta digitale nel perimetro regoltorio “leggero” che hanno cambiavalute, che — grazie alla riforma strutturale del credito avvenuta a partire dall’emanazione del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 sui servizi di pagamento – non si muovono più, come in passato, nel vecchio contesto ipertrofico della normativa valutaria o in quello assai più oneroso degli intermediari finanziari.

Da questo, a parte qualche aspetto negativo che personalmente intravedo, non ne può che derivare un beneficio complessivo perchè conferisce ai cambiavalute virtuali una posizione giuridica ben definita, riconoscibile sul mercato e regolabile con un discreto grado di certezza e stabilità nei confronti degli utenti. Quanto all’operatività degli Exchange ulteriore rispetto alla conversione della valuta virtuale attraverso i servizi di c.d. margin trading, invece, il regime dei cambiavlute non appare appropriato e occorrerà lavorare ancora, tanto e bene su quegli elementi della legislazione italica che potrebbero essere utilizzati per consentirne l’esercizio senza richiamare le categorie degli strumenti finanziari “per differenza”, su cui conto di approfondire a breve.

Detto questo, l’occasione offerta dal D.Lgs n. 90/2017 pone l’Italia in una buona posizione “competitiva” rispetto a molti altri ordinamenti e si dovrebbe sfruttare al meglio, in quanto facilitando l’insediamento sul territorio di iniziative economiche di Exchange si contribuisce ad aumentare le possibilità di arricchimento di quel medesimo territorio; ed è utile, a tale scopo, dare evidenza del nuovo quadro giuridico in cui possono, con una certa facilità, inserirsi gli operatori dei servizi di conversione di Bitcoin, di Alt coin e token digitali nel nostro paese.

Per tale motivo pubblico di seguito un case study che ho elaborato alla luce dei recenti sviluppi della noramtiva antiriciclaggio, per individuare i contenuti e la struttura contrattuale di outsourcing tra un provider di servizi di conversione di valuta virtuale ed un intermediario finanziario per l’assolvimento di alcuni degli adempimenti di legge attraverso il meccanismo dell’esternalizzazione, cioè attraverso il conferimento di una delega ad un soggetto esterno, specializzato e competente per la realizzazione delle prescrizioni antiriciclaggio che consenta di esser a norma, senza distrarre risorse dalle attività strategiche e con risparmio di spesa.

Il case study propone un approfindimento della materia e ritengo doveroso metterlo a disposizione allo scopo di far comprendere più da vicino il nuovo contesto giuridico in cui possono muoversi ed avviarsi all’operatività gli Exchange in Italia, e di come risolvere in concreto la questione degli adempimenti antiriciclaggio.

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Domande frequenti

Cosa si intende per servizi di conversione di valuta virtuale?

Sono i servizi offerti dagli operatori (i cosiddetti exchanger) che permettono di convertire valuta virtuale in valuta avente corso legale e viceversa, oltre alla custodia e allo scambio tra valute virtuali.

Come venivano regolati gli exchanger di valuta virtuale in Italia nel 2017?

A fine 2017 l’Italia stava definendo i primi elementi di regolamentazione, orientati a sottoporre gli operatori in valuta virtuale a obblighi antiriciclaggio e a un’apposita iscrizione. Sul fenomeno dei token si veda Token Mania.

Perché si applica l’antiriciclaggio alla valuta virtuale?

Perché la conversione e lo scambio di valuta virtuale possono essere usati per occultare l’origine dei fondi: per questo gli exchanger sono progressivamente assoggettati agli obblighi di adeguata verifica e segnalazione.

Chi sono i soggetti obbligati tra gli operatori in valuta virtuale?

Rientrano gli operatori che prestano professionalmente servizi di conversione, scambio e custodia di valuta virtuale, tenuti a identificare la clientela e a registrarsi secondo le regole nazionali.

La valuta virtuale è moneta a corso legale?

No: la valuta virtuale non ha corso legale e non è emessa da una banca centrale; è accettata su base volontaria come mezzo di scambio e la sua disciplina è in continua evoluzione.

Gestisci servizi in valuta virtuale o un exchange?

ADLP affianca exchanger e operatori in valuta virtuale negli adempimenti antiriciclaggio e regolamentari: dall’iscrizione ai registri agli obblighi di adeguata verifica e alla qualificazione giuridica dei servizi.

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