Cosa funziona, cosa no, e cosa va ancora chiarito
La transazione fiscale è oggi uno degli strumenti più discussi della composizione negoziata. Il 28 settembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 136/2024 — il correttivo-ter al Codice della Crisi d’Impresa — che ha introdotto, tra le altre novità, la transazione fiscale all’interno della composizione negoziata della crisi. A 18 mesi di distanza, l’istituto sta progressivamente trovando applicazione concreta: i primi accordi sono stati conclusi, la dottrina si è espressa con contributi tecnici, e il 15 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in consultazione pubblica la bozza della Parte I di una circolare dedicata ai profili fiscali dei nuovi istituti della crisi (consultazione aperta fino al 20 maggio 2026).
È il momento giusto per fare un primo bilancio operativo. Cosa sta funzionando, cosa no, e dove restano aree da chiarire.
La transazione fiscale: il nuovo strumento in pillole
L’art. 23, comma 2-bis, del Codice della Crisi — introdotto dall’art. 5, comma 9, del D.Lgs. 136/2024 — consente all’imprenditore in composizione negoziata di formulare una proposta di accordo transattivo alle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e all’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’accordo può prevedere il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori.
Sull’ambito oggettivo: la transazione è applicabile a tutti i tributi facenti capo alle Agenzie fiscali e all’Agente della riscossione. Sono esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea — clausola che ha aperto il dibattito sulla falcidiabilità dell’IVA, oggi orientato favorevolmente sulla base della relazione illustrativa del decreto e dei principi della Corte di Giustizia europea (sentenza C-546/14 del 7 aprile 2016)[1]. Sono esclusi anche i crediti contributivi e previdenziali (INPS, INAIL), che vanno gestiti separatamente.
Sul fronte transitorio: l’art. 56, comma 2, del D.Lgs. 136/2024 conferma che la disciplina si applica ai procedimenti di composizione negoziata avviati con istanza di nomina dell’esperto depositata dopo il 28 settembre 2024. Per i procedimenti avviati prima, restano applicabili gli strumenti previgenti.
Sul piano dei soggetti coinvolti, lo schema si lascia ricondurre a quattro polarità che dialogano lungo il percorso negoziale: l’imprenditore in crisi, assistito dall’esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio; le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Monopoli) e l’Agente della riscossione come controparti dell’accordo; il perimetro delle esclusioni — risorse proprie UE e crediti previdenziali — che resta sullo sfondo; la doppia attestazione, infine, come architrave documentale che regge la proposta. La rappresentazione sinottica qui sotto restituisce la geometria dell’istituto.
Requisiti procedurali da non sbagliare
Il punto operativo più delicato è la doppia attestazione[2] richiesta dalla norma. Da un lato, una relazione di un attestatore indipendente che certifichi la convenienza dell’accordo transattivo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Dall’altro, una relazione del revisore legale (o di un professionista iscritto al registro dei revisori, se l’impresa non è soggetta a revisione obbligatoria) che attesti la veridicità e completezza dei dati aziendali.
La doppia attestazione non è una formalità: è il presupposto sostanziale per l’accoglimento della proposta da parte dell’Amministrazione finanziaria. La giurisprudenza recente — Cass., Sez. I, ord. 25 marzo 2025, n. 7878 in particolare — ha ribadito che «l’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori». Il principio è stato affermato in un contesto diverso (concordato preventivo), ma la logica sottostante è la stessa: l’Amministrazione deve poter valutare l’accordo su basi documentali solide.
Sul timing: la proposta transattiva si inserisce nel quadro delle trattative avviate dall’esperto. Non è un atto isolato, ma una componente del percorso negoziale complessivo. Va presentata in una fase in cui le altre componenti del piano sono già sufficientemente definite, né così tardi da comprimere i tempi di valutazione dell’Amministrazione.
Tre errori frequenti nei primi 18 mesi
Primo errore — Timing tardivo. Presentare la proposta troppo tardi nel percorso. La transazione fiscale richiede tempi di valutazione non trascurabili (l’Amministrazione deve effettuare le proprie verifiche, gli enti coinvolti devono coordinarsi). Aspettare le ultime settimane della composizione negoziata significa frequentemente non concludere l’accordo prima della chiusura del percorso.
Secondo errore — Mancato coordinamento col piano industriale. La proposta transattiva al Fisco non può essere costruita in modo isolato: deve essere coerente con il business plan presentato all’esperto e ai creditori. Documentazioni in conflitto — proiezioni reddituali al ribasso per il piano industriale, proiezioni più ottimistiche per giustificare la sostenibilità della transazione — sono la principale fonte di contestazioni.
Terzo errore — Confusione tra CN e concordato preventivo. Pur con molte affinità, la transazione fiscale in composizione negoziata ha alcune specificità: il perimetro oggettivo è più ampio (include direttamente l’AdE-Riscossione), ma il quadro procedurale è meno formalizzato e più dipendente dall’attestatore. Trasporre meccanicamente le prassi da un contesto all’altro è un errore tecnico.
Aree di incertezza ancora aperte
Tre temi restano in fase di sedimentazione. La bozza di circolare AdE pubblicata il 15 aprile 2026 affronta alcuni di questi nodi, ma il testo è in consultazione fino al 20 maggio 2026 e potrà essere integrato o modificato prima della versione definitiva.
La falcidiabilità dell’IVA: la dottrina prevalente, in coerenza con la giurisprudenza UE (sentenza C-546/14), considera ammissibile la riduzione o dilazione dell’IVA nel quadro della transazione, purché supportata da attestazione di convenienza. La bozza di circolare assume una posizione di conferma su questo punto, allineandosi all’orientamento già consolidato nella prassi.
Il rapporto con la rottamazione e gli istituti agevolativi paralleli. Un’impresa che ha in corso una rottamazione delle cartelle può accedere alla transazione fiscale in CN per i debiti tributari non ancora rateizzati? La Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4006/2026 ha affermato il principio di «autonomia strutturale e funzionale» tra i diversi istituti agevolativi. Ma il coordinamento concreto tra definizione agevolata e transazione fiscale in CN resta un tema che richiede chiarimenti operativi.
L’estensione dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR (sopravvenienze attive da esdebitazione) alla composizione negoziata. La norma è stata pensata per le procedure concorsuali in senso stretto e il D.Lgs. 186/2025, pur fornendo un’interpretazione autentica che la estende a diverse procedure (concordato nella liquidazione giudiziale, concordato minore, concordato semplificato, accordi di ristrutturazione ex artt. 57, 60 e 61 CCII), non ha incluso la composizione negoziata. La CN è uno strumento stragiudiziale, non una procedura concorsuale in senso tecnico, e la bozza di circolare ha assunto sul punto una posizione di sostanziale apertura, con alcune cautele tecniche sulla quota effettivamente neutralizzabile[3].
Quando conviene la transazione fiscale in composizione negoziata
La transazione fiscale in CN è particolarmente adatta a imprese con: carico fiscale rilevante in proporzione al fatturato, struttura patrimoniale fragile ma con prospettive di continuità credibili, esposizione verso più enti (AdE, AdE-Riscossione, Dogane) che richiede una negoziazione coordinata, dimensione tale da giustificare il costo della doppia attestazione.
È invece meno efficace per imprese con debiti fiscali concentrati su poche posizioni (per cui la rateizzazione ordinaria può essere sufficiente), o per imprese che hanno bisogno di interventi più strutturali sui debiti verso fornitori e finanziatori, dove altri strumenti — concordato preventivo, accordo di ristrutturazione — restano più adatti.
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Per un quadro completo dei profili fiscali della crisi, vedi i nostri approfondimenti su crediti fiscali nella crisi d’impresa e crediti fiscali in sofferenza. Il riferimento normativo è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Note
[1] Falcidiabilità dell’IVA. La clausola di esclusione dei tributi che costituiscono «risorse proprie dell’Unione europea» (art. 23, comma 2-bis, CCII) ha dato origine a un dibattito interpretativo. Una lettura letterale — sostenuta in particolare dall’ANCE — osserva che l’IVA è tecnicamente una risorsa propria UE: una quota del gettito nazionale è destinata al bilancio dell’Unione ai sensi della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e del Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, da cui discenderebbe l’inammissibilità della falcidia.
La Corte di Giustizia UE ha affermato un principio diverso con la sentenza C-546/14 (Degano Trasporti) del 7 aprile 2016, confermata in C-219/2017 in materia di esdebitazione: il pagamento parziale dell’IVA è ammesso in una procedura di regolazione della crisi, purché assistito da rigorose garanzie procedurali (liquidazione dell’intero patrimonio, attestazione di convenienza rispetto al fallimento, voto dei creditori, omologazione giudiziale). La distinzione decisiva, ribadita dalla Corte, è tra «rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione» (vietata) e «pagamento parziale con garanzie» (ammesso). La bozza di circolare AdE del 15 aprile 2026 aderisce all’orientamento CGUE: l’esclusione dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda altre risorse proprie UE (in particolare i dazi doganali), non l’IVA.
[2] Doppia attestazione. Le due relazioni richieste dall’art. 23, comma 2-bis, CCII hanno oggetti distinti e non sovrapponibili. L’attestatore indipendente certifica la convenienza dell’accordo transattivo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale: si tratta di un giudizio prognostico-economico, basato su scenari comparativi. Il revisore legale — o, in mancanza di obbligo di revisione, un professionista iscritto al registro dei revisori — attesta invece la veridicità e completezza dei dati aziendali su cui l’accordo poggia: è un giudizio di affidabilità documentale, non di merito. La bozza di circolare AdE del 15 aprile 2026 ha chiarito il perimetro delle due relazioni e la non cumulabilità in capo allo stesso soggetto.
[3] Art. 88, comma 4-ter, TUIR. Il regime di non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti è stato oggetto dell’interpretazione autentica disposta dall’art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (in vigore dal 13 dicembre 2025), che ha esteso espressamente la non imponibilità a un catalogo determinato di istituti del Codice della Crisi: concordato nella liquidazione giudiziale, concordato minore liquidatorio, concordato semplificato, concordato minore in continuità, accordi di ristrutturazione ex artt.
57, 60 e 61 CCII e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. La composizione negoziata non è stata inclusa nell’elenco. Il silenzio del legislatore — in un intervento dichiaratamente volto a «dissipare ogni dubbio» — è un dato interpretativamente pesante e rende meno agevole sostenere oggi un’estensione automatica. La bozza di circolare AdE del 15 aprile 2026 assume sul punto una posizione di sostanziale apertura, con cautele tecniche sulla quota effettivamente neutralizzabile.
Domande frequenti
Che cos’è la transazione fiscale nella composizione negoziata?
La transazione fiscale è lo strumento che, nella composizione negoziata, consente all’imprenditore di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari. Con il correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha trovato una disciplina più definita nel Codice della crisi.
Quali requisiti procedurali non vanno sbagliati nella transazione fiscale?
Nella transazione fiscale occorre rispettare il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, allegare la documentazione richiesta e, nei casi previsti, la relazione di attestazione: gli errori formali su questi passaggi sono tra le cause più frequenti di rigetto.
La transazione fiscale può falcidiare l’IVA?
La falcidia dell’IVA nella transazione fiscale resta uno dei punti più delicati: la prassi dei primi 18 mesi mostra orientamenti non uniformi dei tribunali, da valutare caso per caso.
Serve la doppia attestazione per la transazione fiscale?
In diverse situazioni la transazione fiscale richiede una doppia attestazione: quella sull’idoneità del piano e quella specifica prevista dall’art. 23 del Codice della crisi, a garanzia della convenienza del trattamento proposto al Fisco.
Quando conviene la transazione fiscale in composizione negoziata?
La transazione fiscale conviene quando il debito tributario è rilevante e l’impresa ha concrete prospettive di risanamento: permette di ristrutturare l’esposizione fiscale evitando soluzioni liquidatorie più gravose.
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