Chi può agire a tutela dei diritti TV sul calcio contro lo streaming abusivo? È la domanda al centro di un saggio dell’Avv. Giulia Arangüena dal titolo “Esame degli eventuali impatti della sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2011 sulla ritrasmissione televisiva degli incontri di calcio in streaming. Una possibile rilettura del caso italiano Mediaset – Rojadirecta?”. Lo Studio ne propone qui un commento di sintesi, con i riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati alle fonti ufficiali.

I tre piani del ragionamento
Il saggio mette in dialogo tre vicende che la stampa italiana sta leggendo in modo separato, ma che — sostiene l’autrice — sono parti di un unico problema regolatorio:
- il caso Rojadirecta, portale spagnolo aggregatore di link a streaming sportivi, ritenuto legale dai giudici spagnoli (sentenza d’appello del maggio 2010) ma sequestrato dal Tribunale Federale del distretto di New York nel febbraio 2011 e successivamente inibito in Italia dal Tribunale di Roma con provvedimento cautelare del 19 agosto 2011, su istanza di RTI S.p.A. (Gruppo Mediaset);
- la sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2011 (cause riunite C-403/08, Football Association Premier League e a., e C-429/08, Karen Murphy) sulle schede di decodificazione satellitare greche, che riconosce contraria al principio di libera prestazione dei servizi una normativa nazionale che ne vieti l’importazione o l’utilizzazione;
- la disciplina italiana ex D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 (c.d. decreto Melandri-Gentiloni), che centralizza nella Lega Calcio la titolarità e l’esercizio dei diritti audiovisivi sportivi sotto la vigilanza di AGCOM e AGCM.
Murphy: gli incontri di calcio non sono opere
Il cuore della sentenza CGUE non sta solo nel principio di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e nelle regole di concorrenza (art. 101 TFUE). Il saggio mette in risalto l’importanza di alcuni obiter dicta che chiariscono la natura dei diritti audiovisivi sportivi, ponendoli — come scrive l’autrice — “al di fuori dell’ambito della proprietà intellettuale e del diritto d’autore“.
Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, gli incontri sportivi non possono essere qualificati come opere, perché per accedere a tale qualificazione — come ha precisato la stessa Corte in C-5/08, Infopaq International — l’oggetto deve essere “originale, nel senso che costituisca una creazione intellettuale propria del suo autore”. Le partite di calcio, disciplinate dalle regole del gioco, “non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d’autore”. Resta agli ordinamenti nazionali la facoltà di concedere agli eventi sportivi una tutela analoga a quella delle opere intellettuali, purché rispettosa del principio di proporzionalità — e cioè non oltre quanto strettamente necessario al conseguimento dello scopo specifico della privativa.
La specialità del D.Lgs. 9/2008 e la critica al Tribunale di Roma
Da qui parte la parte propositiva del saggio: se gli incontri di calcio escono dal perimetro tipico del diritto d’autore, l’attenzione va portata sulla disciplina speciale italiana, ovvero il D.Lgs. 9/2008 — che il provvedimento del Tribunale di Roma del 19 agosto 2011 (su istanza di RTI contro Rojadirecta), invece, non avrebbe affatto preso in considerazione, “limitandosi a una analisi secondo i comuni parametri del copyright“.
Il decreto delegato istituisce un sistema di contitolarità dei diritti audiovisivi tra organizzatore delle competizioni (la Lega Calcio, ente collettivo delegato dal CONI) e singole società sportive, attribuendo poi alla sola Lega Calcio l’esercizio esclusivo di tali diritti per costituire un sistema centralizzato di commercializzazione (art. 4, comma 1). Le linee-guida per le procedure di vendita sono soggette ad approvazione ex ante dell’AGCOM e a controllo ex post dell’AGCM. Ne deriva, secondo l’autrice, “un regime di autoregolamentazione amministrata” che fa assomigliare la licenza ai broadcaster alle logiche delle concessioni di servizi più che a quelle del diritto d’autore privatistico.
Art. 18 D.Lgs. 9/2008: la legittimazione ad agire è della Lega Calcio
La tesi conclusiva del saggio è netta. L’art. 18 del D.Lgs. 9/2008 attribuisce in via esclusiva all’organizzatore delle competizioni sportive (la Lega Calcio per la Serie A) la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti audiovisivi, fatte salve le sole iniziative delle società sportive sui diritti audiovisivi secondari (repliche, sintesi, immagini salienti).
A questo si aggiunge l’art. 4, comma 6, del medesimo decreto, che — in espressa deroga all’art. 78-ter della L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore — esclude che alle emittenti radiotelevisive spettino i diritti connessi autonomamente riconosciuti ai produttori di contenuti audiovisivi. Le emittenti, conclude l’autrice, “rinunciano espressamente” a tali diritti nelle linee-guida e nei modelli contrattuali della Lega Calcio, ricavandone una posizione giuridica “piuttosto ristretta e circoscritta, anche in termini di legittimazione ad agire”.
La conseguenza, per il caso Rojadirecta, è significativa: a parere dell’autrice, il titolare dell’azione contro il portale spagnolo avrebbe dovuto essere la Lega Calcio in quanto organizzatrice della competizione, e non il Gruppo Mediaset. A RTI sarebbe residuata, semmai, soltanto la protezione delle proprie emissioni televisive ai sensi dell’art. 79 della legge sul diritto d’autore, profilo sul quale però il giudice romano non ha fondato la propria decisione.
Diritti TV sul calcio: perché il caso contava nel 2011
Sul tema dei diritti TV sul calcio, il saggio esce a meno di un mese dalla sentenza Murphy, in una fase in cui il dibattito accademico italiano comincia appena a metabolizzarne le conseguenze. La rilettura proposta da Arangüena anticipa di alcuni anni le riflessioni che la dottrina italiana svilupperà sulla specialità dei diritti audiovisivi sportivi e sul loro rapporto con il copyright. È anche, in piccola parte, un saggio sulla pirateria streaming nei suoi primissimi anni — quando i rimedi giurisdizionali italiani si stanno ancora cercando, tra cautelari ante causam, principi del diritto d’autore classico e regole speciali del decreto Melandri-Gentiloni.
Il saggio originale su Medialaws
Pubblicato per la prima volta su Medialaws.eu il 28 ottobre 2011, a firma dell’Avv. Giulia Arangüena de la Paz. Sintesi e commento redazionali a cura di ADLP Studio Legale, Roma.
Una questione di diritti audiovisivi, pirateria o tutela dei contenuti?
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