Comprare un NFT non significa comprare l’opera, né i diritti su di essa. Per artisti, collezionisti e imprese, capire il confine tra token e diritto d’autore è la differenza tra un’operazione consapevole e un contenzioso. Facciamo il punto della situazione.


Negli ultimi anni i non-fungible token (NFT) hanno portato sul mercato una promessa seducente: certificare in modo univoco, su blockchain, la “proprietà” di un’opera digitale. Intorno a questa promessa si è però accumulato un equivoco di fondo, che continua a generare contese e liti: l’idea che acquistare un NFT equivalga ad acquistare l’opera e i relativi diritti. Non è così. Il token e il diritto d’autore vivono su piani giuridici distinti, e confonderli espone tanto gli artisti quanto i collezionisti e le imprese a rischi concreti, oltre che a perdite economiche.

In Italia la materia resta governata dalla legge sul diritto d’autore — la legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. LDA) — che la tecnologia blockchain non ha abrogato né scalfito minimamente (per adesso). A essa si sono aggiunti, di recente, l’adozione del quadro europeo sulle cripto-attività e l’emanazione della prima legge italiana sull’intelligenza artificiale, che toccano direttamente il tema. Di seguito, una mappa ragionata.

Che cos’è un NFT (e che cosa non è)

Partiamo dall’equivoco originario. Un NFT è una voce univoca registrata su una blockchain: un token “non fungibile” che, a differenza di un bitcoin, non si scambia uno-a-uno con un altro. Dentro al token, di solito, non c’è l’opera: ci sono metadati e un collegamento a un file — un’immagine, un video, un brano — che quasi sempre vive altrove, nel mondo reale, off-chain, su un server o su una rete di archiviazione distribuita.

Conseguenza pratica, ed è qui che in tanti sbagliano: l’NFT non è l’opera. È un certificato di appartenenza del token, niente di più. Possederlo vuol dire risultare iscritti come titolari di quel record sulla catena di una blockchain; non vuol dire possedere il file e, soprattutto, non vuol dire possedere i diritti d’autore sull’opera a cui il token rimanda.

Il diritto d’autore: cosa protegge davvero

Conviene, quindi, tornare un attimo alla legge. La nostra legge sul diritto d’autore (la LDA) protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo (art. 1 LDA, in linea con l’art. 2575 c.c.) e riconosce all’autore, già dal momento in cui le crea (art. 6), due famiglie di diritti che è meglio non mescolare:

  • i diritti morali (art. 20), cioè paternità e integrità dell’opera: inalienabili e irrinunciabili che restano all’autore qualunque cosa succeda al token;
  • i diritti patrimoniali, cioè i diritti di sfruttamento economico (artt. 12 e ss.), riproduzione (art. 13), comunicazione al pubblico e messa a disposizione (art. 16), distribuzione (art. 17), elaborazione (art. 18). Si possono cedere, ma serve la forma scritta e si interpretano in modo restrittivo (artt. 107 e 110 LDA).

La morale è semplice: chi crea resta autore e titolare dei diritti, che l’opera finisca “tokenizzata” o no. E chi compra il token non riceve quei diritti solo perché ha pagato e comprato il token che certifica la proprietà.

Comprare un NFT: cosa si acquista (e cosa no)

Allora cosa porta a casa, davvero, chi acquista un NFT? La titolarità del token: figura come owner di quel record sulla blockchain. Tutto qui. Salvo patto scritto, non acquista i diritti di sfruttamento economico dell’opera — niente riproduzione commerciale, niente opere derivate, niente diritto di sfruttamento.

Quello che può fare con l’immagine lo decide quasi sempre la licenza del progetto, non il possesso del token: c’è chi concede solo l’uso personale, chi dà licenze più larghe, chi rinuncia ai diritti e rilascia l’opera in regime aperto. La partita si gioca lì, nelle clausole del contratto di acquisto. Ecco perché, prima di un acquisto importante, verificare licenza, provenienza e legittimazione di chi ha coniato non è un formalismo, ma fa la differenza tra un acquisto e una grana.

Coniare l’opera di un altro: quando l’NFT viola il diritto d’autore

Il contenzioso che capita più spesso parte proprio da qui: qualcuno conia come NFT l’opera di un altro, senza chiedere niente a nessuno. Coniare un NFT da un’immagine, un brano o un video protetti significa, di regola, riprodurli e metterli a disposizione del pubblico: due attività che spettano solo al titolare dei diritti. Senza il suo consenso è violazione del diritto d’autore, spesso con profili di contraffazione.

Gli strumenti per reagire sono quelli di sempre: inibitoria e risarcimento (artt. 156 e ss. LDA), tutele penali nei casi più gravi (artt. 171 e ss.). Sul piano operativo contano molto anche le segnalazioni ai marketplace per far rimuovere i contenuti illeciti; e quando la vicenda diventa transnazionale o tocca marchi e domini, entra in gioco l’enforcement internazionale.

NFT “nativi” e NFT tratti da opere reali: il caso degli NFT museali

Una distinzione utile separa gli NFT nativi — l’opera nasce già digitale — dagli NFT ricavati da un’opera reale. Nel primo caso, se c’è un apporto creativo originale, il token può incorporare una vera opera dell’ingegno, tutelata come tale (art. 2575 c.c. e LDA). Nel secondo, tutto dipende da chi conia e da cosa cede: solo l’autore o il proprietario dell’opera reale (o un suo delegato) può legittimamente tokenizzarla, e ciò che passa all’acquirente non lo decide il token, ma le clausole contrattuali tra le parti.

Il caso italiano più noto è quello degli NFT museali: nel 2021 gli Uffizi fecero realizzare a un’azienda terza la versione digitale del Tondo Doni di Michelangelo, una serie limitata di nove esemplari autenticati su blockchain. Operazioni del genere intrecciano il diritto d’autore con la disciplina dei beni culturali (art. 108 del Codice dei beni culturali), al punto che il Ministero chiese poi alle istituzioni cautela e apposite linee guida. Per chi gestisce collezioni o opere vincolate, è un piano in più da presidiare.

Tondo Doni di Michelangelo agli Uffizi: NFT e diritto d'autore sulle opere museali
La sala 41 degli Uffizi dedicata a Raffaello e Michelangelo, con il Tondo Doni. Foto via Art Tribune

Royalty su smart contract e diritto di seguito: non sono la stessa cosa

La questione che tra gli artisti genera parecchi equivoci è quella delle royalty. Molte collezioni promettono una percentuale automatica a ogni rivendita, scritta nello smart contract.

Molte collezioni promettono, tramite smart contract, una percentuale automatica all’autore a ogni rivendita successiva dell’opera. Si tratta certamente di una previsione interessante, ma è bene chiarire subito un punto: questa non è — e non va chiamata — diritto di seguito.

Il diritto di seguito, disciplinato dagli artt. 144-155 LDA, è infatti il compenso che la legge riconosce all’autore di opere d’arte figurative e di manoscritti sulle vendite successive alla prima, a condizione che queste avvengano con l’intervento di un professionista del mercato dell’arte (case d’asta, gallerie, mercanti). Si tratta, in altre parole, di un diritto di fonte legale, con presupposti tassativi, che peraltro non opera in via automatica sulle opere puramente digitali.

La royalty incorporata nello smart contract ha invece natura del tutto diversa: è uno strumento pattizio e tecnico. La sua effettività dipende da due variabili: da un lato, le regole del singolo progetto; dall’altro — ed è l’aspetto decisivo — la volontà del marketplace di farla rispettare. Se la rivendita avviene su una piattaforma che non onora quella clausola, l’artista non percepisce alcun compenso, pur in presenza di una previsione contrattuale apparentemente vincolante.

Confondere i due istituti è quindi tutt’altro che un’imprecisione terminologica: porta l’artista a ritenersi tutelato in misura ben maggiore di quanto effettivamente sia.

NFT e opere generate con l’IA: la novità della Legge 132/2025

E le opere fatte con l’intelligenza artificiale? La domanda è diventata pressante, e ora una risposta c’è. La legge 23 settembre 2025, n. 132 — prima legge italiana organica sull’IA, in linea con l’AI Act europeo (Reg. UE 2024/1689) — ci mette mano.

Il suo articolo 25 tocca direttamente l’art. 1 della LDA: la tutela vale per le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, comprese quelle realizzate “con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale”, ma solo se sono il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Tradotto: l’IA è uno strumento, non un autore. L’output generato in automatico, senza un apporto creativo umano riconoscibile, non è protetto. La stessa legge aggiunge poi alla LDA il nuovo art. 70-septies sul text and data mining per l’addestramento dei modelli.

Per il mercato NFT la ricaduta è netta: tokenizzare un’immagine interamente generata dall’IA, senza mano umana, può voler dire vendere un token a cui non corrisponde alcun diritto d’autore opponibile — e questo pesa sul valore reale e sulle tutele. Occhio, poi, ai prossimi mesi: la legge delega il Governo, e i decreti attuativi e le linee guida sono attesi nel corso del 2026.

NFT e MiCA: di regola esclusi, ma con eccezioni

Il Regolamento MiCA (UE) 2023/1114 — recepito in Italia con il D.Lgs. 129/2024 — all’articolo 2, paragrafo 3 lascia fuori le cripto-attività uniche e non fungibili. Gli NFT, in linea di principio, restano quindi fuori dal suo perimetro.

Non è però un lasciapassare tout court. MiCA ragiona per sostanza, non per etichetta: le frazioni di un NFT unico non sono “uniche”, e una serie o raccolta ampia può essere trattata come fungibile — e a quel punto MiCA torna in gioco. Se poi il token ha le caratteristiche di uno strumento finanziario, comanda la disciplina di settore (MiFID II). Si qualifica caso per caso, guardando alla funzione economica reale, non al nome che gli si dà.

Cosa fare in pratica

  • Artisti: mettere nero su bianco, in licenza, cosa si concede al collezionista; pattuire per iscritto le eventuali cessioni; non confondere le royalty dello smart contract con il diritto di seguito; precostituire la prova della paternità e della data di creazione.
  • Collezionisti: leggere la licenza prima di comprare, verificare provenienza e legittimazione di chi conia, e ricordare che il token, da solo, non trasferisce i diritti d’autore.
  • Imprese e marketplace: due diligence sulla titolarità dei diritti, condizioni d’uso chiare, procedure di rimozione dei contenuti illeciti; e, per le serie ampie o frazionate, una verifica sulla possibile rilevanza ai fini MiCA.

In ogni caso, una cosa va tenuta a mente: la blockchain è un’ottima prova di anteriorità e tracciabilità, ma non crea diritti. Chi vuole davvero tutelarsi deve presidiare il piano del diritto d’autore, non solo quello tecnologico. Sul tema più ampio degli asset digitali nel patrimonio personale si veda anche la guida ADLP su successione e crypto-asset.

Diritto d’autore e proprietà del token: due piani da non confondere

Se dovessimo riassumere tutto in una riga: la proprietà del token e il diritto d’autore sull’opera sono due cose diverse. Il token è un rapporto registrato sulla blockchain; il diritto d’autore è l’esclusiva che la legge riconosce a chi ha creato l’opera. Comprare il token non trasferisce il secondo, esattamente come comprare la stampa di un quadro non rende il compratore titolare dei diritti del pittore.

C’è poi un equivoco probatorio che vale la pena sfatare: si sente ripetere che “la blockchain prova la proprietà dell’opera”. Non è vero. La registrazione su catena può aiutare a dimostrare che un certo contenuto esisteva a una certa data, ma non sostituisce il diritto d’autore: la titolarità nasce dalla creazione e, se contestata, si prova con i mezzi ordinari. Per questo ogni operazione su NFT andrebbe accompagnata da una mappatura chiara dei diritti: chi è l’autore, cosa si cede, con quali limiti e a chi.

Domande frequenti su NFT e diritto d’autore

Comprare un NFT mi rende titolare del diritto d’autore sull’opera?

No. Salvo una cessione espressa e scritta dei diritti di utilizzazione economica, l’acquisto dell’NFT trasferisce la titolarità del token, non il diritto d’autore sull’opera. Ciò che si può fare con l’opera dipende dalla licenza definita dal progetto.

Posso coniare come NFT un’immagine trovata online?

No, se l’opera è protetta e non si dispone dell’autorizzazione del titolare. Il minting comporta riproduzione e messa a disposizione del pubblico, attività riservate all’autore: in assenza di consenso si configura una violazione del diritto d’autore.

Le royalty programmate nello smart contract sono il diritto di seguito?

No. Le royalty su smart contract hanno natura pattizia e dipendono dal marketplace; il diritto di seguito (artt. 144-155 LDA) ha fonte legale, presupposti propri e riguarda tipicamente le opere d’arte fisiche.

Un’immagine generata dall’IA e venduta come NFT è protetta dal diritto d’autore?

Solo se vi è un apporto creativo umano riconoscibile. Con la Legge 132/2025, l’output puramente automatico, privo di contributo umano, non accede alla protezione autoriale.

Gli NFT rientrano nel Regolamento MiCA?

Di regola no, perché unici e non fungibili. Tuttavia frazioni e serie ampie possono essere considerate fungibili e ricadere in MiCA; e se il token è in sostanza uno strumento finanziario, prevale la disciplina MiFID.

Quando conviene un parere legale

  • Si vuole emettere una collezione di NFT e occorre impostare correttamente licenze, royalty e cessioni.
  • La propria opera è stata coniata o rivenduta come NFT senza autorizzazione.
  • Si sta per acquistare un NFT di valore e si vuole verificare licenza, provenienza e diritti.
  • Si gestisce un marketplace o un progetto e serve valutare la rilevanza MiCA di token frazionati o in serie.

Sul digitale, il diritto arriva sempre prima della tecnologia: conoscerlo è la prima tutela.


Per approfondire: M. F. Tommasini, NFT o crypto art. Inquadramento giuridico e prospettive di tutela nel mercato digitale, in JusCivile, 2023, fasc. 3.

Questo contributo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata. La qualificazione di ciascun token e dei relativi diritti va condotta caso per caso.

NFT, opere digitali e diritti: parliamone

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