Con l’ordinanza n. 7345 del 26 marzo 2026, la Cassazione mette un punto fermo su una questione molto controversa: il credito da conversione delle DTA, di regola cedibile solo infragruppo e al valore nominale (art. 43-ter DPR 602/1973), una volta chiesto a rimborso cambia natura e diventa cedibile a terzi secondo la disciplina generale dell’art. 43-bis. Una distinzione decisiva per chi acquista questi crediti.

Quando il credito da DTA esce dal regime speciale

In sintesi

  • Cass. civ., Sez. V, ord. n. 7345/2026: il credito da conversione DTA, una volta chiesto a rimborso, esce dal regime speciale dell’art. 2, c. 57, D.L. 225/2010.
  • Nel regime speciale la cessione è ammessa solo infragruppo e al valore nominale, ex art. 43-ter DPR 602/1973 (oggi art. 86 D.Lgs. 33/2025).
  • Dopo il rimborso il credito diventa posizione creditoria ordinaria verso l’Erario, cedibile a terzi ex art. 43-bis DPR 602/1973 (oggi art. 85 D.Lgs. 33/2025) e art. 69 R.D. 2440/1923.
  • Restano fermi: formalità dell’art. 69 R.D. 2440/1923 e divieto per il cessionario di ulteriore cessione.
  • Per investitori e veicoli, la due diligence (verifica preliminare approfondita) sul credito da DTA deve qualificare lo stato del credito, verificare la catena delle cessioni, distinguere la natura del tributo e presidiare le formalità.

Introduzione

La cedibilità dei crediti d’imposta derivanti dalla conversione delle attività per imposte anticipate (DTA) è uno dei terreni più insidiosi per imprese, investitori e veicoli che operano su questi asset. La ragione è che il regime «ordinario» dell’art. 2, comma 57, del D.L. 225/2010 prevede vincoli stringenti — cessione solo infragruppo e al valore nominale — mentre la disciplina generale della cessione dei crediti tributari ne prevede di più ampi. Capire quale delle due si applica, e quando, fa la differenza tra una cessione valida ed efficace e una destinata a essere contestata.

La Corte di cassazione, Sez. V, con l’ordinanza n. 7345/2026, affronta proprio questo snodo e fissa un principio di immediata utilità operativa.

1. Il caso

Una società (Redenta S.p.A. in liquidazione) cede al proprio socio unico (Finredenta S.p.A.) un credito d’imposta derivante dalla conversione di DTA, al valore nominale e all’interno del gruppo, chiedendone il rimborso in dichiarazione. Il socio unico, divenuto titolare del credito, lo cede a sua volta, con atto del 23 gennaio 2018, a una società terza (Fairway S.r.l.). La cessione avviene per un importo inferiore al valore nominale (2.300.000 euro a fronte di un nominale di 3.079.070 euro) e al di fuori del perimetro di gruppo.

Fairway chiede il rimborso all’Agenzia delle Entrate, che oppone silenzio-rifiuto (diniego tacito dell’istanza). In primo grado la società vince; in appello la Commissione tributaria regionale del Lazio ribalta l’esito e ritiene legittimo il diniego. Secondo il giudice d’appello, il credito non era stato ceduto al valore nominale e la cessione non era avvenuta all’interno del gruppo, in violazione dell’art. 2, comma 57, del D.L. 225/2010 e dell’art. 43-ter del DPR 602/1973. Fairway ricorre per cassazione.

2. La regola di partenza: cessione solo infragruppo e al valore nominale

La Cassazione conferma, in premessa, la lettura del regime speciale. L’art. 2, comma 57, del D.L. 225/2010 riguarda il credito d’imposta da conversione DTA, relativo a svalutazioni e perdite su crediti ovvero a rettifiche di valore nette per deterioramento non ancora dedotte. Tale credito può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. In alternativa, può essere ceduto al valore nominale secondo la procedura dell’art. 43-ter del DPR 602/1973 (oggi art. 86 del D.Lgs. 33/2025, Testo Unico in materia di versamenti e riscossione).

Il rinvio all’art. 43-ter produce conseguenze precise: la cessione di tali crediti può avvenire solo in favore di una o più società o enti dello stesso gruppo, senza le formalità degli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, e con efficacia verso l’amministrazione finanziaria a condizione che il cedente indichi in dichiarazione gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti. È, fin qui, il regime restrittivo che la CTR aveva applicato.

3. La svolta: il rimborso cambia la natura del credito

Il cuore della pronuncia sta altrove, e porta la Corte a riformare la decisione d’appello. Quel regime restrittivo, fatto di valore nominale e perimetro di gruppo, non si applicava alla cessione tra Finredenta e Fairway. Ciò perché il credito era già stato chiesto a rimborso dalla titolare originaria (Redenta), mediante compilazione del rigo RU11 della dichiarazione relativa al maxi-periodo della liquidazione volontaria.

La Cassazione lo afferma con chiarezza:

«Le limitazioni del valore nominale e della cedibilità solo all’interno del gruppo riguardavano infatti la precedente cessione al socio unico Finredenta S.p.A. da parte della Redenta S.p.A. e tale cessione è avvenuta, per come incontroverso, al valore nominale ed all’interno del gruppo. […] Il credito d’imposta […] era stato chiesto a rimborso dalla Redenta S.p.A. […] Pertanto, esso era divenuto una posizione creditoria nei confronti dell’Erario cedibile in base alla disciplina generale di cui agli artt. 43-bis del d.P.R. n. 602/1973 e 69 del R.D. n. 2440/1923, la quale non prevede né l’obbligo di cessione del credito al “valore nominale” né, tantomeno, che lo stesso debba essere ceduto “infragruppo”.»

In altri termini: i vincoli del valore nominale e dell’infragruppo riguardavano la cessione «a monte» (quella con cui il credito era passato, dentro il gruppo, al socio), ma non la cessione successiva a un terzo, una volta che il credito era ormai oggetto di un’istanza di rimborso. La cessione a Fairway era quindi valida ed efficace, e il rimborso spettava.

4. Il principio: la «metamorfosi» del credito chiesto a rimborso

Il valore sistematico dell’ordinanza sta nel riconoscere una sorta di mutamento di regime giuridico del credito. Finché resta nel perimetro del regime speciale dell’art. 2, comma 57, il credito da conversione DTA porta con sé i vincoli pensati per garantirne la piena liquidabilità ai fini prudenziali: cessione infragruppo e al valore nominale. Ma nel momento in cui viene chiesto a rimborso, si «stacca» da quel regime e si trasforma in un ordinario credito verso l’Erario, che circola secondo le regole generali dell’art. 43-bis. Regole più larghe sul fronte soggettivo (anche a terzi) e su quello del corrispettivo (non più vincolato al valore nominale).

Resta fermo, anche in questo secondo scenario, il nucleo di garanzia che caratterizza la cessione dei crediti verso lo Stato: il rispetto delle formalità dell’art. 69 del R.D. 2440/1923 (atto pubblico o scrittura privata autenticata, notifica all’amministrazione ceduta) e il divieto per il cessionario di cedere ulteriormente il credito, sancito dall’art. 43-bis, comma 1, che testualmente recita: «Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione».

5. I corollari giurisprudenziali: cosa dice la Cassazione sui temi contigui

L’ordinanza n. 7345/2026 non è un unicum (un caso isolato). Si inserisce in un solco giurisprudenziale che ha progressivamente affinato i contorni della cedibilità dei crediti tributari. Conviene richiamare i principali approdi, perché offrono coordinate utili a chi opera su questi strumenti.

La notifica ha efficacia costitutiva

La Cassazione ha ripetutamente affermato che la notifica all’Agenzia delle Entrate prevista dall’art. 43-bis non è un mero adempimento formale, ma un elemento costitutivo della cessione: in sua mancanza, la cessione non si perfeziona e non è opponibile all’Erario. Lo ha ribadito da ultimo la Cass. civ., Sez. V, sent. n. 30715/2025, precisando che, ove una prima cessione non sia mai stata notificata, il cedente originario può validamente cedere il credito a un diverso cessionario senza che si configuri una sub-cessione vietata: il primo atto, inefficace, è tamquam non esset (come se non esistesse).

Il divieto di cessione è eccezione, non regola

In materia tributaria, il divieto di cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 43-bis «integra un’eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti, sicché è applicabile esclusivamente ove il trasferimento sia l’oggetto del negozio concluso e non, come nell’ipotesi di cessione di azienda, ne integri un mero effetto» (cfr. Cass. civ., Sez. V, sent. n. 32445/2023; Cass. civ., Sez. V, ord. n. 28133/2023; Cass. civ., Sez. V, ord. n. 27928/2023). Nella cessione d’azienda opera l’art. 2559 c.c.: i crediti relativi all’azienda ceduta si trasferiscono automaticamente per effetto di legge, senza necessità di un autonomo atto di cessione né di notifica ex artt. 69-70 R.D. 2440/1923, e l’efficacia verso i terzi discende dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

L’art. 43-bis si applica solo alle imposte dirette

Un’altra precisazione rilevante riguarda l’ambito oggettivo: il regime dell’art. 43-bis e del D.M. 30 settembre 1997, n. 384, per il loro tenore letterale (richiamo alla «dichiarazione dei redditi» e ai soggetti ex art. 87, comma 1, TUIR), circoscrive il proprio ambito applicativo alle sole imposte sui redditi, restandone escluse le imposte indirette. Per i crediti IVA — e, in generale, per i crediti relativi a imposte indirette — la cessione è regolata dalla disciplina di diritto comune (artt. 1260 ss. c.c.). Ne consegue che il credito può essere oggetto anche di cessioni successive, la cui opponibilità all’amministrazione è condizionata dalla notifica o dall’accettazione della singola cessione ex art. 1264 c.c. (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 33293/2025).

L’Amministrazione può opporre al cessionario le eccezioni sulla cessione

In caso di cessione del credito d’imposta, l’Amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto, può opporre al cessionario non solo le eccezioni sull’esistenza o validità del rapporto alla base del credito, ma anche i fatti che incidono ab origine (fin dall’origine) sull’efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti alla legittimazione del cessionario. L’irritualità formale della cessione produce inopponibilità all’Erario (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 15316/2026). Non può invece eccepire vizi che non determinano l’originaria inefficacia o che riguardano la revocabilità del rapporto di cessione (es. azione revocatoria ex art. 2901 c.c. o azioni revocatorie fallimentari), poiché in tali casi la cessione resta efficace fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia.

6. Cosa significa in pratica

Per chi acquista crediti da conversione DTA — investitori, veicoli, operatori specializzati — l’ordinanza n. 7345/2026 e il quadro giurisprudenziale ora richiamato offrono una bussola operativa articolata. I punti chiave sono questi.

Primo: qualificare lo stato del credito. Prima di acquistare da un soggetto esterno al proprio gruppo, occorre verificare se il credito è ancora «dentro» il regime dell’art. 2, comma 57, oppure se è già stato chiesto a rimborso. Nel primo caso, la cessione a un terzo extra-gruppo è invalida; nel secondo, è legittima ed efficace verso l’Erario.

Secondo: verificare la catena delle cessioni. La due diligence non può fermarsi all’esistenza e alla titolarità del credito: deve ricostruire l’intera catena, accertando in quale forma il credito è stato fatto valere a ogni passaggio (compensazione, cessione infragruppo, istanza di rimborso) e se ciascuna cessione è stata notificata nelle forme prescritte. Una cessione intermedia non notificata è inefficace, e il credito potrebbe essere ancora nella disponibilità del cedente originario — con ciò che ne consegue per l’acquirente.

Terzo: distinguere la natura del credito. Se si tratta di credito per imposte dirette (IRES), si applica l’art. 43-bis con il suo divieto di sub-cessione; se si tratta di credito IVA o di altra imposta indiretta, vale la disciplina civilistica comune, che consente cessioni successive e non impone il divieto di ulteriore cessione.

Quarto: presidiare le formalità. Anche quando la cessione è sostanzialmente legittima, la mancata notifica ex art. 69 R.D. 2440/1923 — per i crediti soggetti all’art. 43-bis — o la mancata notifica ex art. 1264 c.c. — per i crediti IVA — rende la cessione inopponibile all’Erario. La forma, in questo ambito, è sostanza.

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Conclusioni

L’ordinanza n. 7345/2026 conferma il regime restrittivo dell’art. 2, comma 57, del D.L. 225/2010: cessione solo infragruppo e al valore nominale. Ma ne chiarisce il limite: quando il credito da conversione DTA è stato chiesto a rimborso, esso entra nella disciplina generale dell’art. 43-bis e diventa cedibile anche a terzi, senza i vincoli del valore nominale e del perimetro di gruppo.

La giurisprudenza di legittimità ha costruito intorno a questo nucleo un sistema di regole sufficientemente stabile: efficacia costitutiva della notifica, eccezionalità del divieto di cessione, inapplicabilità dell’art. 43-bis alle imposte indirette, opponibilità all’Erario delle sole eccezioni che incidono ab origine sull’efficacia della cessione. Per gli operatori, la lezione è chiara: la cedibilità di un credito da DTA — e, più in generale, di qualsiasi credito tributario — non si valuta in astratto, ma a partire dalla sua storia e dalla sua natura. Verificare lo stato, la catena e la qualificazione del credito, prima di acquistarlo, è la differenza tra un’operazione solida e una contestabile.

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Domande frequenti

Cosa ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 7345/2026?

Che il credito d’imposta da conversione delle DTA, di regola cedibile solo infragruppo e al valore nominale (art. 2, comma 57, D.L. 225/2010, che rinvia all’art. 43-ter DPR 602/1973), una volta chiesto a rimborso diventa una posizione creditoria verso l’Erario cedibile secondo la disciplina generale dell’art. 43-bis, anche a terzi e senza il vincolo del valore nominale.

Il credito da conversione DTA si può cedere a una società esterna al gruppo?

Nella sua forma «originaria» no: la cessione è ammessa solo infragruppo e al valore nominale. Diventa cedibile a terzi solo se è stato chiesto a rimborso, ipotesi in cui si applica la disciplina generale dell’art. 43-bis del DPR 602/1973.

Quali vincoli restano dopo la richiesta di rimborso?

Restano le formalità dell’art. 69 del R.D. 2440/1923 (atto pubblico o scrittura privata autenticata, notifica all’Agenzia) e il divieto per il cessionario di cedere ulteriormente il credito. Cade invece l’obbligo del valore nominale e del perimetro di gruppo.

La notifica della cessione all’Agenzia è un adempimento formale o ha valore costitutivo?

Ha valore costitutivo: in mancanza di notifica, la cessione non si perfeziona e non è opponibile all’Erario. Lo ha confermato la Cass. civ., Sez. V, sent. n. 30715/2025.

L’art. 43-bis DPR 602/1973 si applica anche ai crediti IVA?

No. Per il suo tenore letterale, l’art. 43-bis — e il D.M. 384/1997 — si applicano solo alle imposte sui redditi. Per i crediti IVA e le altre imposte indirette vale la disciplina civilistica comune (artt. 1260 ss. c.c.), che consente anche cessioni successive (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 33293/2025).

Perché è importante ricostruire la catena delle cessioni nella due diligence?

Perché la validità di ciascuna cessione dipende dallo stato del credito al momento del trasferimento e dal rispetto delle formalità. Una cessione intermedia non notificata è inefficace; un credito ancora soggetto al regime dell’art. 2, comma 57, non può essere ceduto a terzi. Acquistare senza queste verifiche espone all’invalidità della cessione e al rigetto dell’istanza di rimborso.

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