Crediti fiscali nella crisi d’impresa: quando un’impresa entra in crisi, DTA e crediti fiscali nell’attivo diventano voci critiche da gestire. Cosa è recuperabile, cosa è trasformabile in credito d’imposta, cosa va valutato come asset concorsuale: il quadro 2026 dopo il correttivo-ter al Codice della Crisi, la riforma DTA della Legge di Bilancio 2025 e la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15 aprile 2026.

Nei bilanci delle imprese in difficoltà, DTA e crediti fiscali sono spesso voci di valore significativo — talvolta tra le componenti dell’attivo più consistenti dopo le immobilizzazioni materiali. La gestione dei crediti fiscali nella crisi d’impresa è però spesso sottovalutata: nella prassi delle procedure concorsuali, vengono trattati con una superficialità che non corrisponde al loro peso patrimoniale. Si scrivono nei piani come voci generiche, si valorizzano sulla base di stime sommarie, si gestiscono come se il loro recupero fosse automatico.

Non lo è. Il regime fiscale delle imposte anticipate e dei crediti d’imposta nelle situazioni di crisi è uno dei territori più tecnicamente complessi del diritto della crisi d’impresa, e nel 2026 questa complessità è ulteriormente cresciuta: il correttivo-ter al Codice della Crisi (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) ha introdotto la transazione fiscale nella composizione negoziata, la Legge di Bilancio 2025 e il D.Lgs. 209/2023 hanno riformato il regime delle DTA, e l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 15 aprile 2026 una bozza di circolare in consultazione pubblica sui profili fiscali dei nuovi istituti della crisi.

Questo pillar fa la mappa: cosa succede a DTA e crediti fiscali in ognuna delle principali strade della crisi d’impresa, dal percorso più “leggero” (composizione negoziata) a quello più drastico (liquidazione giudiziale). L’obiettivo è dare a chi gestisce l’impresa, a chi la consulta professionalmente e a chi la attesta, una griglia tecnica chiara per non trascurare un asset che può fare la differenza tra un piano fattibile e uno irrealistico.

Le DTA come asset della crisi: una posta dimenticata

Le DTADeferred Tax Assets, imposte anticipate — sono attività iscritte in bilancio a fronte di differenze temporanee tra il valore contabile e il valore fiscalmente riconosciuto di una posta, oppure a fronte di perdite fiscali pregresse. Rappresentano, in sostanza, imposte che l’impresa pagherà in meno in futuro, perché esiste già oggi un titolo fiscalmente valido (una perdita riportabile, una svalutazione su crediti dedotta in più esercizi, un avviamento a deduzione differita) che ridurrà il reddito imponibile dei prossimi anni.

Per un’impresa in continuità ordinaria, la quantificazione delle DTA è un esercizio relativamente standardizzato. Quando l’impresa entra in crisi, però, il quadro cambia: la “ragionevole certezza” del recupero futuro — criterio cardine per l’iscrizione delle DTA secondo lo IAS 12 (per le imprese IFRS) e l’OIC 25 (per quelle OIC) — diventa un test molto più stringente. Senza prospettive di utili futuri sufficienti, lo stock di DTA va in buona parte stornato, con impatto immediato sul patrimonio netto e sulla soglia di ammissibilità a determinati strumenti.

Eppure, una parte delle DTA — quelle qualificate, in particolare quelle derivanti da svalutazioni e perdite su crediti, avviamento, attività immateriali deducibili in più esercizi — può seguire un percorso diverso: la trasformazione in credito d’imposta secondo l’art. 2, commi 55-58, del D.L. 225/2010. È uno strumento nato proprio per dare certezza di recupero a una specifica categoria di DTA in scenari critici (perdita civilistica dell’esercizio, perdita fiscale, valore della produzione netto IRAP negativo), e oggi diventa una leva fondamentale nella gestione fiscale della crisi.

Il punto chiave, spesso non evidenziato nei piani concorsuali, è questo: il presupposto della trasformazione in credito d’imposta tipicamente si verifica proprio per effetto della crisi. Un’impresa in continuità ordinaria potrebbe non vederlo mai realizzarsi; un’impresa che entra in concordato preventivo lo verifica quasi certamente. Il che significa che la trasformazione DTA è uno strumento il cui valore relativo cresce esattamente nei contesti in cui si pensa al contrario di doverlo svalutare.

La cornice normativa 2026: dove siamo arrivati

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, introdotto dal D.Lgs. 14/2019 e progressivamente entrato in vigore (con una serie di rinvii fino al luglio 2022 per gli istituti di regolazione della crisi), è stato oggetto di tre correttivi: il primo nel 2020, il secondo nel 2022 e il terzo nel settembre 2024.

Il correttivo-terD.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 — ha apportato modifiche di rilievo sul fronte del trattamento dei debiti tributari e contributivi. L’innovazione più significativa, ai fini del nostro tema, è l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 23 del Codice, che disciplina la transazione fiscale all’interno della composizione negoziata. Si tratta di una novità sostanziale: fino a quel momento la transazione fiscale era prevista solo nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. La composizione negoziata, strumento stragiudiziale per la regolazione della crisi, ne era priva.

Sul fronte tributario, la Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha riformato significativamente la disciplina delle DTA bancarie, intervenendo sui tempi di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti, avviamento e componenti IFRS 9. Per il dettaglio specifico bancario abbiamo dedicato un pillar dedicato. Quello che qui rileva è che gli effetti della riforma toccano anche imprese non bancarie con stock di DTA significativi, e cambiano le condizioni economiche del recupero.

Il D.Lgs. 209/2023, che ha attuato in Italia la direttiva UE Pillar Two sulla global minimum tax, ha introdotto ulteriori complicazioni per i grandi gruppi: le DTA entrano nel calcolo dell’aliquota effettiva e nelle regole transitorie del nuovo regime, con possibili impatti sulla loro valutazione consolidata.

Sul fronte della prassi, il 15 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in consultazione pubblica (aperta fino al 20 maggio 2026) la bozza della Parte I di una circolare dedicata ai profili fiscali dei nuovi istituti del Codice della Crisi, con attenzione specifica a composizione negoziata, concordato semplificato, piano di ristrutturazione omologato e gruppi di imprese. Si tratta del primo tassello di un piano editoriale dell’Amministrazione che prevede tre Parti successive (II, III e IV) su sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, liquidazione giudiziale. Una volta licenziato in forma definitiva, sedimenterà gli orientamenti dell’Amministrazione su molti dei punti tecnici qui in discussione, in particolare sulla falcidiabilità dell’IVA e sull’estensione del regime di neutralità delle sopravvenienze attive da esdebitazione alla composizione negoziata.

Composizione negoziata: il nuovo strumento della transazione fiscale

La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e poi confluita nel Codice della Crisi, è uno strumento stragiudiziale per la regolazione della crisi: non è una procedura concorsuale, non comporta spossessamento, non apre il concorso dei creditori. L’imprenditore mantiene la gestione, affiancato da un esperto nominato che facilita le trattative con i creditori.

Fino al settembre 2024, però, la composizione negoziata aveva un limite operativo importante: non consentiva di stipulare una vera transazione fiscale con l’Amministrazione finanziaria. Si potevano trattare con AE e AdE-Riscossione modalità di pagamento, ma non si poteva proporre — come nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione — un pagamento parziale o dilazionato dei tributi nel quadro di un piano complessivo di risanamento. La conseguenza era che imprese con un significativo carico fiscale dovevano necessariamente accedere a strumenti più rigidi e più costosi.

Il D.Lgs. 136/2024 ha colmato questa lacuna. L’art. 23, comma 2-bis del Codice della Crisi consente oggi all’imprenditore in composizione negoziata di formulare una proposta di accordo transattivo all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevedendo il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori.

Sul perimetro oggettivo: la transazione è applicabile a tutti i tributi facenti capo alle Agenzie fiscali. Restano esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea — una clausola che ha aperto un dibattito sulla falcidiabilità dell’IVA. La bozza di circolare AE in consultazione conferma che l’IVA, secondo la relazione illustrativa del decreto, non rientra tra le risorse proprie UE escluse e può quindi essere oggetto di accordo (riduzione o dilazione), in coerenza con i principi della Corte di Giustizia europea espressi nella sentenza C-546/14 del 7 aprile 2016 (Degano Trasporti). Restano invece esclusi i crediti contributivi e previdenziali (INPS, INAIL): questi vanno gestiti separatamente attraverso gli strumenti dedicati.

Sul fronte procedurale, la proposta richiede una doppia attestazione: una relazione di un attestatore indipendente che certifichi la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, e una relazione del revisore legale (o di un professionista iscritto al registro dei revisori, se l’impresa non è soggetta a revisione obbligatoria) sulla veridicità e completezza dei dati aziendali. È una architettura di garanzia non leggera, ma necessaria per dare all’Amministrazione finanziaria gli strumenti di valutazione.

A 18 mesi dall’entrata in vigore, i primi dati operativi mostrano un’adesione crescente ma non ancora di massa. Alcune aree restano incerte: il coordinamento con la rottamazione e gli istituti agevolativi paralleli, l’estensione del regime di neutralità fiscale dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR alla composizione negoziata, il trattamento di alcune voci specifiche come i debiti tributari oggetto di rateizzazione preesistente.

Cosa succede alle DTA durante la composizione negoziata

In composizione negoziata, l’impresa mantiene la continuità aziendale. Questo significa che, dal punto di vista contabile, le DTA in bilancio non perdono automaticamente il presupposto della recuperabilità. Il test IAS 12 / OIC 25 va però rifatto in modo rigoroso: il business plan a supporto della composizione negoziata, che deve essere predisposto per essere credibile davanti all’esperto e ai creditori, è esattamente il documento che giustifica (o non giustifica) la conservazione delle DTA in bilancio.

Un punto operativo importante: il business plan della composizione negoziata serve simultaneamente a due scopi che possono entrare in tensione. Da un lato, deve essere prudente e realistico per essere credibile come strumento di gestione della crisi. Dall’altro, dovrebbe contenere proiezioni reddituali sufficienti a giustificare la conservazione delle DTA in bilancio. Una documentazione coerente, con ipotesi argomentate e sensitività esplicite, è la chiave per evitare contestazioni in entrambe le direzioni.

Le DTA possono inoltre essere utilizzate strategicamente nella transazione fiscale. Se l’impresa ha posizioni a debito verso il Fisco e contemporaneamente uno stock di DTA che genererà imposte minori nei futuri esercizi, l’accordo transattivo può essere strutturato in modo da bilanciare le due grandezze, con vantaggio per entrambe le parti: l’Amministrazione incassa subito una parte certa, l’impresa stabilizza l’orizzonte fiscale futuro.

Un’ultima questione, particolarmente delicata: le sopravvenienze attive da esdebitazione. L’art. 88, comma 4-ter, TUIR esclude da tassazione le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti nell’ambito di procedure concorsuali. Il punto, oggetto di dottrina divisa, è se la norma si applichi anche alla composizione negoziata, che non è una procedura concorsuale in senso tecnico.

La questione è rimasta aperta proprio in relazione alla composizione negoziata anche dopo l’intervento di interpretazione autentica operato dall’art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (in vigore dal 13 dicembre 2025), che ha esteso espressamente il regime di non imponibilità a una serie di istituti del Codice della Crisi — concordato nella liquidazione giudiziale, concordato minore liquidatorio, concordato semplificato, concordato minore in continuità, accordi di ristrutturazione ex artt. 57, 60 e 61 CCII e piano di ristrutturazione soggetto a omologazionema non alla composizione negoziata. Il silenzio del legislatore su questo specifico istituto, in un intervento che mirava espressamente a “dissipare ogni dubbio”, è un elemento che pesa: rende meno agevole sostenere oggi un’estensione interpretativa automatica.

La bozza di circolare AE in consultazione sembra orientata in senso favorevole all’estensione, almeno per la quota di debito tributario oggetto di transazione, ma resta da vedere la versione definitiva. Nel frattempo, chi imposta oggi una composizione negoziata con riduzione significativa del debito tributario deve mettere in conto un rischio interpretativo concreto sulla qualificazione fiscale del residuo non pagato.

Concordato preventivo in continuità: le DTA nel piano

Nel concordato preventivo in continuità, l’impresa prosegue l’attività — direttamente o indirettamente attraverso l’affitto d’azienda — secondo un piano di risanamento omologato dal tribunale. La continuità è il presupposto: senza di essa, si va verso il concordato liquidatorio o la liquidazione giudiziale.

Le DTA assumono in questo contesto un ruolo particolare. La continuità aziendale conserva il presupposto di recuperabilità, ma il piano deve esplicitare in modo argomentato le proiezioni reddituali su cui si fonda. Ai fini del piano stesso, le DTA possono essere indicate come componente dell’attivo che genererà flussi positivi (sotto forma di minori imposte) negli anni successivi all’omologazione.

Più rilevante ancora è il tema della trasformazione in credito d’imposta. L’art. 2, commi 55-58, D.L. 225/2010 prevede che le DTA qualificate — quelle riferite a svalutazioni e perdite su crediti, avviamento e altre attività immateriali — siano trasformate in credito d’imposta in presenza di tre presupposti alternativi: perdita civilistica dell’esercizio, perdita fiscale, valore della produzione netto IRAP negativo. Il comma 56-ter prevede espressamente l’applicabilità della disciplina “ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi”, e il comma 57 disciplina la cedibilità del credito d’imposta.

In un’impresa che entra in concordato preventivo, almeno uno di questi presupposti si verifica quasi sempre: la perdita civilistica è frequente nei bilanci immediatamente precedenti l’accesso alla procedura, e diventa quasi certa nell’esercizio di omologazione, quando vengono iscritte le svalutazioni e le rettifiche imposte dal piano. La trasformazione DTA in credito d’imposta diventa quindi un evento concreto che il piano deve gestire.

Il credito d’imposta così ottenuto è utilizzabile in compensazione (con limiti annuali) o rimborsabile. Diventa quindi un’attività liquida, o quasi-liquida, da inserire nell’attivo del piano concordatario. Questo cambia significativamente la fattibilità di alcuni piani: imprese che senza la trasformazione DTA avrebbero attivo insufficiente per soddisfare i creditori prededucibili o privilegiati possono, con la trasformazione, raggiungere la soglia.

La giurisprudenza tributaria 2025 ha confermato che la cessione di questi crediti d’imposta da trasformazione DTA segue le regole degli artt. 43-bis e 43-ter del D.P.R. 602/1973: atto pubblico o scrittura privata autenticata, notifica alla Direzione Provinciale competente. La Risoluzione 32/E del 15 maggio 2025 e la successiva Risoluzione 73 del 29 dicembre 2025in parziale rettifica della prima — hanno chiarito che la piattaforma telematica usata per altri crediti d’imposta non è il canale corretto e che il cessionario non può ulteriormente trasferire il credito acquistato. Un punto rilevante: cessioni impostate con modalità errate possono essere oggetto di contestazione, anche a distanza di tempo.

Una nota sulla cornice normativa in evoluzione: il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione) ha riordinato in un testo organico la disciplina della riscossione, facendo confluire la materia della cessione dei crediti tributari nell’art. 85 del nuovo Testo Unico. L’applicazione delle disposizioni del T.U. era originariamente prevista dal 1° gennaio 2026; tuttavia il Decreto Milleproroghe 2026 (Legge 26/2026) ha differito l’entrata in vigore al 1° gennaio 2027. Pertanto, alla data odierna gli artt. 43-bis e 43-ter del D.P.R. 602/1973 sono ancora la disciplina vigente; dal 1° gennaio 2027 troverà applicazione l’art. 85 del D.Lgs. 33/2025, che conferma sostanzialmente la struttura della disciplina previgente, ivi compreso il divieto di ulteriore cessione del credito acquistato.

Concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale: la sorte delle DTA

Quando viene meno la continuità aziendale — concordato preventivo liquidatorio, liquidazione giudiziale ex fallimento — il quadro cambia in modo strutturale. Le DTA come voce di bilancio perdono il presupposto della recuperabilità: non esistendo più prospettive di utili futuri, lo stock va integralmente stornato. È un’operazione contabile rilevante, con impatto significativo sul patrimonio netto, ma è anche un’operazione che precede tipicamente l’accesso alla procedura — i bilanci pre-procedura, predisposti su ipotesi di non continuità, già recepiscono lo storno.

Resta però la trasformazione in credito d’imposta. Il presupposto della perdita civilistica è verificato; il credito d’imposta viene generato; entra nella massa attiva concorsuale. Per il curatore (in liquidazione giudiziale) o per il commissario / liquidatore (in concordato liquidatorio), si tratta di un asset da gestire come gli altri: utilizzo in compensazione delle eventuali partite a debito della procedura, cessione a soggetto qualificato, richiesta di rimborso.

Sul piano operativo, alcune avvertenze. Primo: la trasformazione non è automatica, va richiesta e formalizzata con tempistiche specifiche. Secondo: per la cessione, valgono le regole già richiamate (artt. 43-bis e 43-ter D.P.R. 602/1973 come disciplina vigente; art. 85 D.Lgs. 33/2025 dal 1° gennaio 2027). Terzo: il mercato dei cessionari qualificati per crediti d’imposta da trasformazione DTA in scenari concorsuali è relativamente ristretto, e il prezzo di cessione è tipicamente lontano dal valore nominale per via degli oneri istruttori e dei tempi di realizzazione.

Un punto spesso trascurato: la pianificazione del momento di trasformazione. In alcuni scenari, anticipare o ritardare il riconoscimento del presupposto può fare differenza significativa sulla capacità di utilizzo del credito. Il coordinamento con il piano della procedura, e con il calendario fiscale, è una variabile gestionale concreta.

Sul fronte delle sopravvenienze attive da esdebitazione, qui il quadro è oggi più chiaro: l’art. 8 del D.Lgs. 186/2025 (interpretazione autentica) ha confermato espressamente l’applicazione del regime di non imponibilità dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR al concordato nella liquidazione giudiziale, al concordato minore liquidatorio e al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Per la liquidazione giudiziale “ordinaria”, l’applicazione del regime resta nei termini del primo periodo dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR.

Crediti fiscali “diversi” nell’attivo concorsuale

DTA e perdite fiscali pregresse non esauriscono il quadro dei crediti fiscali in capo a un’impresa in crisi. Vanno valutate anche le seguenti voci.

I crediti d’imposta da Superbonus, ecobonus, sismabonus e altri bonus edilizi sono particolarmente delicati nelle procedure concorsuali. Se l’impresa è stata cessionaria di tali crediti (banca, intermediario finanziario, impresa di costruzioni che ha accettato il credito come forma di pagamento), il blocco delle cessioni del D.L. 11/2023 impedisce ulteriori passaggi a terzi. Il credito può essere utilizzato in compensazione propria nei limiti delle quote annuali residue, e questo crea un orizzonte di realizzazione lungo che il piano deve esplicitare.

I crediti d’imposta per R&S, Industria 4.0, Transizione 5.0 sono utilizzabili in compensazione, con limiti annuali. Per quelli pre-2019 c’è il rischio aggiuntivo di contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sulla spettanza, che deve essere valutato nel piano (eventualmente con accantonamento per il rischio).

Le perdite fiscali pregresse (art. 84 TUIR) restano in capo al soggetto che le ha generate. Nelle operazioni straordinarie infraconcorsuali (fusione, scissione, conferimento d’azienda), si applicano le limitazioni dell’art. 172, comma 7, TUIR per le fusioni, e in caso di cambio della compagine sociale con modifica dell’attività si applica l’art. 84, comma 3 (non utilizzabilità). Per la liquidazione giudiziale: le perdite si “perdono” con la chiusura del soggetto, salvo specifici scenari di continuazione.

Il credito IVA in eccedenza è rimborsabile secondo le regole ordinarie. Nelle procedure concorsuali, i tempi medi di rimborso possono essere lunghi, ma il credito resta un asset valutabile nel piano. La cessione del credito IVA (art. 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988) è possibile ma meno frequente.

Tre scenari operativi a confronto

Per concretizzare il quadro, può essere utile vedere come le voci si combinano in tre scenari tipici.

Scenario A — PMI manifatturiera in composizione negoziata. Impresa con fatturato attorno ai 15 milioni, perdite ripetute, stock di DTA per perdite pregresse di 1,5 milioni e un piccolo Superbonus residuo ceduto in passato. Il percorso ottimale prevede transazione fiscale per ridurre il carico tributario corrente, mantenimento delle DTA in bilancio sulla base di un business plan credibile, gestione separata del piccolo Superbonus residuo in compensazione. La trasformazione DTA non si attiva perché manca la perdita civilistica nell’esercizio.

Scenario B — Impresa di costruzioni con stock Superbonus e composizione negoziata. Impresa con stock significativo di crediti edilizi (5-10 milioni) accumulati in qualità di general contractor, debiti tributari rilevanti, struttura patrimoniale fragile. Qui la transazione fiscale è essenziale per riequilibrare il quadro, mentre i crediti edilizi vanno mappati per orizzonte di utilizzo: la parte utilizzabile in compensazione nei prossimi anni entra nel piano; la parte non utilizzabile entro la procedura va trattata come asset di liquidazione, con orizzonti lunghi e prezzo di mercato ridotto.

Scenario C — Gruppo con DTA da avviamento e liquidazione giudiziale. Holding industriale con stock di DTA da avviamento di 3-5 milioni, accumulato da operazioni di acquisizione passate, e che entra in liquidazione giudiziale. Le DTA vanno stornate dal bilancio (perdita di continuità), ma scattano i presupposti per la trasformazione in credito d’imposta: il curatore ne richiede la trasformazione, ottiene il credito utilizzabile in compensazione delle partite a debito della procedura o cedibile a soggetto qualificato. Il valore patrimoniale aggiuntivo che entra nella massa attiva può essere rilevante.

Errori frequenti nella gestione

Cinque errori che si vedono ripetersi nei piani concorsuali e nelle prassi consulenziali.

Primo: sottostimare le DTA nell’attivo del piano. Le DTA qualificate ammissibili a trasformazione in credito d’imposta vanno esplicitate, valorizzate e cronologizzate. Lasciarle come voce indifferenziata, o non considerare il presupposto della trasformazione che la procedura stessa genera, significa perdere valore reale.

Secondo: confondere il presupposto di trasformazione con quello di iscrizione. Per iscrivere le DTA in bilancio serve il “ragionevolmente certo” recupero futuro. Per trasformare le DTA qualificate in credito d’imposta basta la perdita civilistica/fiscale o il VPN IRAP negativo. I due test sono indipendenti e possono dare risultati opposti.

Terzo: cedere crediti d’imposta da DTA con regole errate. La piattaforma telematica usata per altri crediti d’imposta non è il canale corretto. Le Risoluzioni 32/E e 73/E del 2025 hanno chiarito definitivamente questo punto. Cessioni mal impostate restano esposte a contestazioni successive.

Quarto: non coordinare la transazione fiscale con il regime delle perdite e delle sopravvenienze attive. L’accordo transattivo riduce un debito; la riduzione, in alcuni scenari, genererebbe una sopravvenienza attiva tassabile; l’art. 88, comma 4-ter, TUIR rende non tassabili queste sopravvenienze nelle procedure concorsuali; il D.Lgs. 186/2025 ha esteso espressamente il regime a una serie di istituti del CCII ma non alla composizione negoziata. Coordinare i pezzi è essenziale per non trovarsi a pagare imposte su un’operazione fiscalmente già conclusa.

Quinto: trattare la composizione negoziata come una pura negoziazione commerciale. Il correttivo-ter ha aggiunto strumenti tecnici importanti (transazione fiscale, misure premiali, finanziamenti prededucibili). Senza l’expertise fiscale e tributaria, il percorso rischia di non sfruttare le leve disponibili.

Cosa fare oggi: una checklist operativa

Per chi sta affrontando o sta valutando un percorso di crisi, la gestione dei crediti fiscali nella crisi d’impresa richiede una sequenza pratica.

Mappare l’attivo fiscale prima di qualsiasi altra cosa. DTA per tipologia (qualificate ammissibili a trasformazione vs. altre DTA), crediti d’imposta in compensazione (edilizi, R&S, Industria 4.0, ecc.), perdite fiscali pregresse, credito IVA. Per ognuno: valore nominale, orizzonte temporale, regime di circolazione, eventuale rischio di contestazione.

Verificare i presupposti di trasformazione delle DTA qualificate. Quali sono già verificati, quali si verificheranno per effetto della procedura, quali è utile pianificare. La trasformazione anticipata o ritardata può cambiare significativamente la capacità di utilizzo del credito.

Coordinare la transazione fiscale con la gestione attiva delle DTA. La proposta transattiva non è un atto isolato: va costruita tenendo conto dello stock fiscale complessivo dell’impresa, presente e prospettico.

Costruire un business plan coerente. Le proiezioni reddituali che giustificano la conservazione delle DTA in bilancio devono essere le stesse che giustificano la convenienza della transazione fiscale per il Fisco. Documentazioni in conflitto sono il principale fattore di rischio sia in sede di omologa sia in sede di accertamento.

Predisporre l’attestazione e la relazione del revisore con il livello di dettaglio richiesto dal nuovo regime. La doppia attestazione introdotta dal correttivo-ter non è una formalità: è uno snodo che condiziona l’accoglimento della proposta da parte dell’Amministrazione.

Monitorare la consultazione AE in corso. La circolare in pubblica consultazione fino al 20 maggio 2026 chiarirà molti dei punti ancora aperti. Chi ha procedimenti in corso può anche valutare di partecipare alla consultazione, anche per il tramite delle associazioni di categoria.

In sintesi, gestire i crediti fiscali nella crisi d’impresa significa stabilire, strada per strada, cosa resta recuperabile, cosa è trasformabile in credito d’imposta e cosa va monetizzato prima che l’opzione si chiuda.

In conclusione, trattare i crediti fiscali come un vero asset della crisi — e non come una posta residuale — è spesso ciò che distingue un piano credibile da uno respinto. La mappa proposta serve proprio a questo: distinguere i crediti fiscali recuperabili da quelli a rischio, individuare quali crediti fiscali siano cedibili, compensabili o trasformabili in credito d’imposta, e collocare la valorizzazione dei crediti fiscali nel momento processuale corretto. È in questa lettura integrata che i crediti fiscali smettono di essere un problema contabile e diventano una leva di risanamento.


Domande frequenti

Di seguito le risposte alle domande più frequenti sui crediti fiscali nella crisi d’impresa e sul trattamento delle DTA nelle procedure concorsuali.

Che cosa sono le DTA nella crisi d’impresa?

Le DTA (imposte anticipate) sono una posta dell’attivo che, nella gestione dei crediti fiscali nella crisi d’impresa, diventa critica proprio quando l’impresa perde la prospettiva di utili futuri su cui fondarne la recuperabilità.

Cosa ha cambiato il correttivo-ter del Codice della Crisi?

Il correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 23 del Codice, disciplinando la transazione fiscale nella composizione negoziata: una novità, perché prima era prevista solo nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Come vanno trattate le DTA nel concordato in continuità?

Nel concordato preventivo in continuità le DTA vanno valutate all’interno del piano, in coerenza con le prospettive di reddito future: la loro gestione incide sulla rappresentazione dell’attivo e sulla sostenibilità del piano stesso.

Che fine fanno le DTA nella liquidazione giudiziale?

Nel concordato liquidatorio e nella liquidazione giudiziale le DTA seguono una sorte diversa rispetto agli scenari di continuità, perché viene meno la prospettiva di utili futuri che ne giustifica la recuperabilità.

Quali sono gli errori più frequenti?

Tra gli errori ricorrenti nella gestione dei crediti fiscali nella crisi d’impresa vi sono la mancata valutazione tempestiva della recuperabilità delle DTA e la sottovalutazione dei crediti fiscali “diversi” presenti nell’attivo concorsuale.

Da dove conviene partire oggi?

Conviene partire da una mappatura dell’attivo fiscale — DTA, crediti edilizi, perdite pregresse, crediti IVA — e da una checklist operativa che colleghi ciascuna posta allo strumento di regolazione della crisi più adatto, impostando per tempo la gestione dei crediti fiscali nella crisi d’impresa.

Conviene monetizzare i crediti fiscali nella crisi d’impresa?

Quando lo stock è significativo e la finestra temporale è a rischio, monetizzare i crediti fiscali nella crisi d’impresa può liberare risorse utili al risanamento: la scelta va però calibrata sulla procedura in corso e sulla recuperabilità effettiva degli asset fiscali.

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