La giurisprudenza criptovalute del 2025 ha segnato un punto di svolta. Dalla irretroattività penale alle nullità consumeristiche degli exchange, passando per NFT, sequestri e regolazione. Il 2025 è stato l’anno in cui la giurisprudenza italiana ha preso sul serio le cripto-attività. Con tutti i chiaroscuri del caso.
Il 2025 resterà l’anno in cui la giurisprudenza italiana — penale, civile e amministrativa — ha smesso di guardare alle cripto-attività come a un fenomeno di nicchia. Con il Regolamento MiCA pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024 e il recepimento interno operato dal d.lgs. 129/2024, i giudici italiani hanno prodotto un corpus di decisioni che copre praticamente tutti gli snodi critici del settore: dalla qualificazione giuridica dei token alla responsabilità degli exchange, dal trattamento fiscale delle plusvalenze ai sequestri penali, fino ai poteri inibitori della CONSOB. Non sempre in modo lineare, ma con una densità e una consapevolezza tecnica che solo due anni fa sarebbe stato difficile immaginare.
Abbiamo selezionato e analizzato le pronunce più significative dell’anno, organizzandole per macro-aree tematiche.
1. Penale: la giurisprudenza criptovalute e il principio di legalità
Il 2025 penale si apre e si chiude all’insegna di un principio che la Cassazione ha declinato in tutte le sue implicazioni: nessuna sanzione penale senza una norma che — ratione temporis — la prevedesse.
La sentenza che ha riscritto la storia: Cass. pen., Sez. II, n. 22651 del 17 giugno 2025
Se c’è una pronuncia destinata a essere citata per anni, è Cass. pen., Sez. II, n. 22651 del 17 giugno 2025. Un soggetto era stato condannato per autoriciclaggio fondato sul reato presupposto di abusiva attività finanziaria, per aver gestito nel 2015-2016 siti di compravendita di criptovalute senza abilitazione. La Cassazione ha annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste, con una motivazione che merita di essere letta per intero.
Il principio è nitido: fino all’entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, che ha introdotto per la prima volta le nozioni di “valuta virtuale” e “prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”, non era richiesta alcuna specifica abilitazione per la compravendita di criptovalute in sé considerata.
Le norme extrapenali sui requisiti di abilitazione costituiscono norme integratrici del precetto penale ex art. 166 TUF, e il principio di stretta legalità di cui agli artt. 25 Cost. e 1 c.p. «impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della fattispecie legale vigente ratione temporis, senza che l’interprete possa ricavare in deterius norme incriminatrici per via analogica». Venuto meno il reato presupposto, cade anche l’autoriciclaggio. Ed è stato disposto il dissequestro.
Bitcoin non è euro: Cass. pen., Sez. III, n. 1760 del 15 gennaio 2025
La Seconda sezione non era sola. Già a gennaio, con Cass. pen., Sez. III, n. 1760 del 15 gennaio 2025, la Corte aveva annullato il sequestro probatorio di bitcoin per un controvalore corrispondente all’imposta evasa da plusvalenze da trading.
La motivazione è dirompente: le criptovalute «costituiscono asset digitali non assimilabili alla moneta avente corso legale, in quanto non svolgono le funzioni tipiche della moneta, sono prive di potere liberatorio nei pagamenti, non sono utilizzabili per l’estinzione del debito tributario e sono soggette a continue fluttuazioni di mercato». Il sequestro di bitcoin in luogo dell’ammontare in euro dell’imposta evasa configura un sequestro per equivalente, non ammissibile nella forma del sequestro probatorio. Il Tribunale del riesame dovrà motivare adeguatamente sul nesso di derivazione.
L’exchange abusivo integra l’art. 166 TUF: Cass. pen., Sez. II, n. 40072 del 12 dicembre 2025
Chiude l’anno la Cass. pen., Sez. II, n. 40072 del 12 dicembre 2025, che conferma una condanna a quattro anni e quattro mesi per riciclaggio in continuazione con la violazione dell’art. 166, comma 1, lett. c), TUF. L’imputato — di nazionalità cinese — svolgeva attività di cambio tra valuta legale e criptovalute (USDT/bitcoin), reclamizzando la vendita come proposta di investimento e gestendo portafogli per conto di anonimi fornitori, senza ottemperare agli obblighi TUF e antiriciclaggio.
La Corte ha affermato che «la vendita di bitcoin reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, con informazioni idonee a consentire ai risparmiatori di valutare l’adesione, integra un’attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e ss. TUF». E, sul riciclaggio, ha precisato che «la criptovaluta giacente su account e derivante dalla trasformazione del denaro contante conferito costituisce prodotto del reato di riciclaggio e non profitto, in quanto rappresenta il bene sostitutivo risultante dall’operazione di trasformazione dotata di autonoma individualità».
NFT e fiscalità: Cass. pen., Sez. III, n. 8269 del 28 febbraio 2025
Con Cass. pen., Sez. III, n. 8269 del 28 febbraio 2025 la Cassazione ha affrontato per la prima volta il trattamento fiscale degli NFT. Un artista di cybergraphic art commercializzava opere digitali tramite NFT su piattaforme in criptovalute senza dichiarare i redditi per gli anni 2021-2022. La Corte ha affermato che i proventi costituiscono redditi imponibili da lavoro autonomo ex artt.
53 e 54 TUIR — il reddito deriva non dall’NFT in sé, ma dall’opera dell’ingegno in esso incorporata — ma ha annullato il sequestro per insussistenza del dolo specifico di evasione, richiesto dall’art. 4 del d.lgs. 74/2000. Una circolare dell’Agenzia delle Entrate successiva ai fatti, di natura meramente orientativa, «non vincola il contribuente né può costituire elemento probatorio del dolo specifico di evasione».
Le altre pronunce penali: riciclaggio, blockchain e sequestri
Meritano menzione anche:
Cass. pen., Sez. II, n. 28504 del 4 agosto 2025, che ha ribadito la sufficienza del dolo eventuale nel riciclaggio: mettere a disposizione il proprio conto corrente per somme provento di truffa integra il reato, anche se le operazioni sono tracciabili.
Cass. pen., Sez. II, n. 31667 del 22 settembre 2025, su un’associazione a delinquere finalizzata alla creazione di crediti d’imposta inesistenti mediante acquisto fittizio di software blockchain.
Cass. pen., Sez. II, n. 27152 del 24 luglio 2025, che ha distinto tra concorso in truffa informatica e riciclaggio: risponde di truffa chi opera sul conto corrente d’accordo con gli autori materiali, risponde di riciclaggio chi mette a disposizione il conto senza aver concorso nel delitto presupposto.
2. Civile: la giurisprudenza criptovalute e le nullità consumeristiche
Il fronte civile è dominato da un filone giurisprudenziale ormai consolidato: la qualificazione delle criptovalute come prodotti finanziari e la conseguente applicazione del pacchetto di tutele TUF e Codice del Consumo.
La sentenza-manifesto: Trib. Milano, n. 726 del 28 gennaio 2025
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 726 del 28 gennaio 2025, ha tracciato la rotta per tutto l’anno. Un risparmiatore, contattato da sedicenti consulenti, aveva versato €60.000 su una piattaforma di exchange poi oscurata dall’autorità. Il giudice milanese ha dichiarato la nullità delle operazioni sotto un triplice profilo: violazione degli obblighi informativi precontrattuali ex artt.
67-quater ss. Codice del Consumo; violazione del requisito di forma scritta ex art. 23 TUF; e, in base al principio di pluralità delle tutele, ha applicato la normativa più favorevole al consumatore. La lettera di risposta dell’exchange che ammetteva la ricezione delle somme e la loro conversione in criptovalute è stata qualificata come confessione stragiudiziale con efficacia di prova legale. Condanna alla restituzione di €60.000 con interessi legali.
Onboarding insufficiente: Trib. Gorizia, n. 120 del 14 maggio 2025
Il Tribunale di Gorizia, sentenza n. 120 del 14 maggio 2025, ha aggiunto un tassello importante dichiarando che la registrazione mediante app con trasmissione di foto del documento e selfie, accompagnata dall’accettazione di termini contrattuali in inglese mediante click, non soddisfa gli obblighi informativi precontrattuali né il requisito di forma scritta. Il giudice ha valorizzato l’assenza di qualsiasi verifica sulla comprensione del contenuto contrattuale, sul grado di istruzione, sull’esperienza pregressa con prodotti finanziari e sull’attitudine all’investimento del cliente. Condanna alla restituzione di €11.280.
Trib. Nuoro, n. 222 del 14 maggio 2025: il fronte sardo
Sulla stessa linea, il Tribunale di Nuoro, sentenza n. 222 del 14 maggio 2025, ha qualificato l’attività di conversione di valuta in criptovalute come servizio di investimento soggetto al TUF. La mancanza di contratto scritto e di informative ha determinato la nullità con restituzione di €5.000. Il tribunale ha anche precisato che è irrilevante che i prelievi dal wallet siano stati effettuati da terzi mediante le credenziali del consumatore: l’intermediario resta comunque tenuto agli obblighi di forma e informativi verso il titolare dell’account.
Il contrappeso: Trib. Ivrea, n. 697 del 12 maggio 2025
Il Tribunale di Ivrea, sentenza n. 697 del 12 maggio 2025, ha rigettato la domanda di una investitrice che aveva versato €355.462 su una piattaforma di exchange dopo aver installato un software di controllo remoto (Anydesk) e autorizzato un terzo a gestire il proprio wallet. Il tribunale ha escluso la responsabilità della piattaforma: il comportamento «gravemente incauto» dell’utente — che aveva volontariamente fornito le credenziali a un soggetto estraneo — interrompe il nesso causale tra l’eventuale inadempimento dell’intermediario e il danno. La sentenza dimostra che la tutela consumeristica non è senza limiti e che la diligenza dell’investitore resta un presidio rilevante.
3. Mercato e regolazione: la giurisprudenza criptovalute su NFT, ICO e poteri della Consob
NFT come prodotti finanziari: TAR Lazio, n. 7667 del 26 maggio 2025
La pronuncia amministrativa più importante dell’anno è senza dubbio il TAR Lazio, Sez. II-quater, sentenza n. 7667 del 26 maggio 2025. La CONSOB aveva vietato l’offerta al pubblico degli NFT «DFI Planets» che promettevano un rendimento mensile del 4% e la possibilità di rivendita garantita all’emittente dopo 25 mesi.
Il TAR ha confermato: un NFT integra la nozione di prodotto finanziario quando ricorrono i tre elementi costitutivi — impiego di capitale (il corrispettivo per il token), promessa di rendimento finanziario (il bonus periodico), assunzione di un rischio (l’insolvibilità dell’emittente). Ciò che conta è lo schema negoziale complessivo, non l’etichetta “NFT” apposta al token. Un principio che sopravvive al MiCA e che continuerà a guidare la CONSOB per i crypto-asset non coperti dal Regolamento.
ICO, clausola arbitrale e giurisdizione: C. App. Bologna, n. 846 del 15 maggio 2025
La Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 846 del 15 maggio 2025, ha affrontato un caso di ICO in cui il contratto di acquisto di token prevedeva una clausola compromissoria per arbitrato estero con applicazione della legge svizzera. I convenuti, costituendosi, avevano eccepito l’applicabilità della legge svizzera ma non il difetto di giurisdizione. La Corte ha affermato che la mera deduzione dell’applicabilità della legge straniera non equivale a eccepire il difetto di giurisdizione per clausola arbitrale, e che la costituzione senza formulare l’eccezione di compromesso costituisce tacita accettazione della giurisdizione italiana.
OneCoin e la garanzia personale: Trib. Bolzano, n. 554 del 5 giugno 2025
Il Tribunale di Bolzano, sentenza n. 554 del 5 giugno 2025, ha confermato due decreti ingiuntivi per €17.500 ciascuno nei confronti di un soggetto che aveva garantito personalmente la restituzione del capitale investito in OneCoin — poi rivelatasi uno schema piramidale — qualora questo fosse andato perduto. Il garante ha risposto in base al contratto di garanzia, indipendentemente dall’assenza di rapporti diretti con l’ente beneficiario.
Vigilanza bancaria e sanzioni: Cons. Stato, n. 8780 del 2025
Il Consiglio di Stato, sentenza n. 8780 del 2025, ha confermato che anche le sanzioni interdittive irrogate dalla Banca d’Italia — comprese quelle comminate a esponenti bancari per violazioni nell’ambito di operazioni su strumenti finanziari — rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non amministrativo, ex art. 145, comma 4, TUB.
4. Undici takeaways per il 2026
- Irretroattività penale: prima del d.lgs. 90/2017, compravendere criptovalute non era reato. Fine della discussione (Cass. 22651/2025).
- Criptovalute ≠ moneta legale: non possono essere sequestrate come equivalente dell’imposta evasa. Il sequestro per equivalente richiede una motivazione specifica (Cass. 1760/2025).
- Exchange non autorizzati: se l’attività è reclamizzata come investimento, scatta l’art. 166 TUF (Cass. 40072/2025).
- NFT e fisco: i proventi da vendita di NFT che incorporano opere d’arte sono redditi da lavoro autonomo. Ma per il penale serve il dolo specifico (Cass. 8269/2025).
- Exchange e consumatori: la triade Milano-Gorizia-Nuoro conferma la nullità dei contratti di exchange senza informativa adeguata e forma scritta. La restituzione è pressoché automatica.
- Limite alla tutela: se l’utente consegna le credenziali a terzi e installa software di controllo remoto, la piattaforma non risponde (Trib. Ivrea 697/2025).
- NFT e vigilanza: la CONSOB può qualificare come prodotti finanziari e vietare gli NFT che promettono rendimenti, a prescindere dall’etichetta (TAR Lazio 7667/2025).
- ICO e arbitrato: l’eccezione di compromesso per arbitrato estero va sollevata espressamente nel primo atto difensivo, altrimenti si accetta tacitamente la giurisdizione italiana (C. App. Bologna 846/2025).
- Garanzie personali su crypto: chi garantisce la restituzione del capitale in operazioni di criptovaluta risponde in base al contratto di garanzia (Trib. Bolzano 554/2025).
- Riciclaggio e dolo eventuale: basta accettare il rischio della provenienza delittuosa del denaro. La tracciabilità delle operazioni non esclude il reato (Cass. 28504/2025).
- Tassazione delle plusvalenze: il PM che impugna il riesame deve dimostrare anche il periculum, non solo il fumus (Cass. 28544/2025).
Il 2025 lascia in eredità un quadro giurisprudenziale più maturo di quanto ci si potesse aspettare. Restano questioni aperte — la natura giuridica delle criptovalute nel processo esecutivo, il trattamento delle stablecoin dopo MiCA, i confini della responsabilità delle piattaforme decentralizzate — ma le fondamenta sono state gettate. Il 2026, con la piena operatività del regime MiCA anche per i CASP, promette di essere ancora più denso.
Fonti: banche dati Simpliciter.
Nel complesso, la giurisprudenza criptovalute del 2025 disegna un quadro più nitido: la giurisprudenza criptovalute italiana premia ora la sostanza economica delle operazioni rispetto alle qualificazioni puramente formali.
Domande frequenti
Che cosa emerge dalla giurisprudenza criptovalute del 2025 in ambito penale?
In ambito penale, la giurisprudenza criptovalute del 2025 ha consolidato il principio di legalità: la Cassazione ha chiarito i limiti di applicabilità delle fattispecie esistenti alle operazioni in valuta virtuale, distinguendo le condotte punibili da quelle che restano fuori dal perimetro sanzionatorio.
La giurisprudenza criptovalute 2025 considera gli NFT prodotti finanziari?
La Cassazione penale (sent. n. 8269/2025) ha affrontato il trattamento degli NFT valutandone caso per caso la natura: la qualificazione come prodotto finanziario dipende dalle concrete caratteristiche dell’operazione e dalla presenza di una componente di investimento.
Cosa dice la giurisprudenza criptovalute sugli exchange e la tutela dei consumatori?
Sul versante civile, la giurisprudenza criptovalute 2025 ha riconosciuto profili di nullità nei contratti degli exchange privi degli obblighi informativi imposti dalla disciplina consumeristica, rafforzando la tutela degli investitori retail.
Che rilievo ha la MiCA nella giurisprudenza criptovalute italiana?
Con l’entrata in applicazione del Regolamento MiCA, la giurisprudenza criptovalute italiana inizia a confrontarsi con il nuovo quadro europeo, che incide sulla qualificazione dei servizi su cripto-attività e sugli obblighi degli operatori.
Perché la giurisprudenza criptovalute 2025 è rilevante per gli operatori?
Perché definisce i confini di liceità delle attività su cripto-attività: conoscere la giurisprudenza criptovalute aiuta exchange, emittenti e intermediari a impostare presìdi di compliance coerenti con gli orientamenti dei giudici e a ridurre il rischio sanzionatorio.
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