Con il marchio di fiducia UE i servizi fiduciari qualificati diventano riconoscibili in tutta Europa. Vediamo cosa prevede la nuova disciplina e perché i servizi fiduciari qualificati sono al centro dell’identità digitale europea.

Nella G.U.U.E. 23 maggio 2015, n. L 128, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/806 del 22 maggio 2015, che approva ce le specifiche del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati, in attuazione di quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (c.d. EIDAS) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Il Consiglio dell’Unione Europea aveva adottato il 23 luglio 2014 il regolamento EIDAS – Electronic Identification and Signature (Electronic Trust Services) per fissare le condizioni per il riconoscimento reciproco in ambito di identificazione elettronica (eID – Electronic IDentification), e le regole guida per i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (eTS – Electronic Trust Services), creando così un quadro giuridico europeo per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, marche temporali elettroniche, documenti elettronici, nonché servizi di raccomandata elettronica  e servizi di certificazione per Autenticazione web (PE-CONS 60/14; dichiarazione: 11733/14 ADD 1).

E ciò allo scopo di consentire, garantire ed estendere il regime transfrontaliero previsto per merci e persone alle transazioni elettroniche.

Ora, con il nuovo regolamento, i prestatori di servizi fiduciari qualificati, una volta registrati, possono utilizzare il marchio di fiducia UE per presentare in modo semplice, riconoscibile e chiaro i servizi fiduciari qualificati da essi prestati.

Pertanto, i prestatori di servizi fiduciari qualificati possano utilizzare il marchio di fiducia per i servizi fiduciari qualificati al fine di incrementare la fiducia in tali servizi e la facilità d’uso per gli utenti. Detto marchio di fiducia distingue chiaramente i servizi fiduciari qualificati da altri servizi fiduciari, contribuendo in tal modo alla trasparenza nel mercato e, conseguentemente, favorendo la fiducia nei servizi online e la loro facilità d’uso, fattori fondamentali affinché gli utenti possano beneficiare appieno dei servizi elettronici e se ne avvalgano consapevolmente.

Servizi fiduciari qualificati: il marchio di fiducia UE

Che cosa sono i servizi fiduciari qualificati

I servizi fiduciari qualificati comprendono, tra gli altri, le firme e i sigilli elettronici qualificati, le validazioni temporali (marche temporali), il servizio di recapito certificato e i certificati per l’autenticazione dei siti web. Si tratta di servizi che, rispettando i requisiti rafforzati dell’eIDAS, godono di effetti giuridici particolari e del riconoscimento in tutta l’Unione Europea.

A erogarli sono i prestatori di servizi fiduciari qualificati, inseriti nelle liste di fiducia nazionali dopo la verifica del possesso dei requisiti. Il marchio di fiducia UE serve proprio a rendere immediatamente riconoscibili questi servizi rispetto a quelli non qualificati.

Il Regolamento eIDAS e il marchio di fiducia UE

La cornice di riferimento è il Regolamento (UE) 910/2014, c.d. eIDAS, che disciplina l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, fissando regole comuni e il riconoscimento reciproco tra Stati membri.

In attuazione dell’art. 23 dell’eIDAS, il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 ha approvato le specifiche del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati: un logo che gli utenti possono associare a un elevato standard di sicurezza giuridica e tecnica.

Perché sono importanti per imprese e cittadini

Per imprese e pubbliche amministrazioni i servizi fiduciari qualificati significano documenti e transazioni con pieno valore legale, riduzione dei rischi di contestazione e maggiore efficienza nei processi digitali. Per i cittadini si traducono in maggiore fiducia e sicurezza nell’uso dei servizi online. Sul fronte della tutela dei segni distintivi online si veda anche il cybergrabbing e la tutela del marchio.

Un tassello dell’identità digitale europea

L’introduzione del marchio di fiducia UE si inserisce in un disegno più ampio: costruire un mercato unico digitale in cui cittadini, imprese e amministrazioni possano interagire online con piena certezza giuridica, superando le barriere tra i diversi ordinamenti nazionali.

In questa prospettiva, conoscere il funzionamento dei servizi qualificati e del relativo marchio diventa importante non solo per i prestatori, ma per qualunque organizzazione che voglia digitalizzare processi e documenti mantenendone il valore legale.

Affrontare per tempo questi aspetti, con il supporto di una consulenza esperta, consente di cogliere i vantaggi della trasformazione digitale riducendo i rischi di contestazione e di non conformità.


Domande frequenti

Cosa sono i servizi fiduciari qualificati?

Sono servizi come firme e sigilli elettronici qualificati, marche temporali, recapito certificato e certificati per l’autenticazione dei siti web, conformi ai requisiti rafforzati dell’eIDAS ed erogati da prestatori qualificati.

Cos’è il marchio di fiducia UE?

È un logo europeo che identifica i servizi fiduciari qualificati conformi all’eIDAS, così che utenti e imprese possano riconoscerli; le specifiche sono state approvate con il Regolamento UE 2015/806.

Cos’è il Regolamento eIDAS?

È il Regolamento UE 910/2014 sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che fissa regole comuni e il riconoscimento reciproco tra Stati membri.

Quali vantaggi offrono i servizi fiduciari qualificati?

Offrono un livello elevato di sicurezza giuridica e tecnica: documenti e transazioni che li utilizzano godono di particolari effetti legali e di riconoscimento in tutta l’Unione Europea.

Chi può erogare servizi fiduciari qualificati?

Solo i prestatori di servizi fiduciari qualificati inseriti nelle liste di fiducia nazionali, dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dall’eIDAS.

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