Un nome a dominio può valere molto: è il punto di accesso ai clienti, spesso coincide con il marchio, a volte è l’asset più prezioso di un’attività online. Ci si chiede allora se i creditori del titolare possano aggredirlo. La pignorabilità del nome a dominio è un tema poco esplorato da dottrina e giurisprudenza, che si può affrontare solo partendo da due domande: che cos’è giuridicamente un dominio, e quali beni immateriali possono essere oggetto di espropriazione forzata.
Il nome a dominio come bene immateriale
Ai sensi dell’art. 810 c.c. sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. La nozione giuridica di bene non coincide con quella di cosa materiale: vi rientrano anche i beni immateriali, come le opere dell’ingegno, le invenzioni e i segni distintivi, che diventano oggetto di diritti quando l’ordinamento li individua e li tutela.
In questa categoria la dottrina prevalente colloca anche il nome a dominio, tenuto conto del suo valore economico e degli effetti giuridici del suo utilizzo. Il titolare di un nome o di un marchio ha diritto all’uso esclusivo del segno e, insieme, a registrarlo come dominio: accanto al diritto primario sul segno nasce così un secondo diritto, che ha per oggetto il dominio stesso e consente al titolare di escludere i terzi.
Quali beni immateriali si possono pignorare
Il pignoramento, primo atto dell’espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.), serve a individuare il bene da sottoporre a esecuzione. L’ordinamento conosce già diverse forme di esecuzione su beni immateriali:
- diritti di proprietà industriale: per l’art. 137 del Codice della proprietà industriale i diritti patrimoniali (marchi, brevetti, disegni) possono formare oggetto di esecuzione forzata, con le norme del codice di procedura civile sull’esecuzione mobiliare e con un pignoramento notificato al debitore e trascritto;
- opere dell’ingegno: i diritti di utilizzazione non sono pignorabili finché spettano personalmente all’autore, mentre lo sono i proventi della loro utilizzazione;
- quote di S.r.l., marchi e aziende: sono pacificamente assoggettabili a esecuzione, pur privi di corporeità.
Il criterio che se ne ricava è chiaro: restano fuori dall’espropriazione i beni che esprimono diritti personalissimi, come il nome, l’onore o la riservatezza; sono invece pignorabili, secondo le regole dell’esecuzione mobiliare, i beni immateriali che hanno un valore economico e sono commerciabili. Applicato al nome a dominio, il principio porta ad ammetterne la pignorabilità quando il creditore lo ritenga idoneo a costituire garanzia patrimoniale.
Le tesi contrarie alla pignorabilità del nome a dominio
Non mancano posizioni opposte. Una parte della giurisprudenza ha negato l’assimilazione del dominio ai segni distintivi, vedendovi un semplice strumento tecnico per raggiungere una pagina web, simile a un numero di telefono o a un indirizzo postale (Trib. Firenze, 29 giugno 2000; Trib. Firenze, sez. dist. Empoli, 23 novembre 2000). Sul terreno specifico dell’esecuzione, un’ordinanza del Tribunale di Bologna del 2000 ha espresso dubbi sulla pignorabilità: il dominio sarebbe un indirizzo di natura giuridica incerta, né diritto reale né diritto di credito, troppo legato al «soggetto» utilizzatore per poter essere venduto a terzi.
Un’altra tesi muove dal regime di circolazione: chi registra un dominio ne riceverebbe soltanto l’uso, mentre la «proprietà» resterebbe all’autorità di registrazione; il dominio non potrebbe quindi essere espropriato all’assegnatario, che non ne è proprietario. Da qui le proposte di introdurre per legge un diritto di subentro del creditore, o di considerare la registrazione un semplice servizio reso all’utente.

L’orientamento prevalente: il dominio è un segno distintivo
L’orientamento oggi prevalente va in senso opposto. Il Tribunale di Napoli (24 marzo 1999 e 26 febbraio 2002) e il Tribunale di Modena (1° agosto 2000) hanno riconosciuto al domain name la natura di vero e proprio segno distintivo atipico, capace di identificare l’utilizzatore del sito e i suoi servizi, con applicazione diretta della disciplina dei marchi. Il Codice della proprietà industriale del 2005 ha poi richiamato espressamente i nomi a dominio tra i segni distintivi, a partire dall’art. 22. Su queste basi, il nome a dominio appare un bene immateriale commerciabile e, come tale, pignorabile.
Se il dominio è un segno distintivo, l’art. 137 del Codice offre il modello più vicino: esecuzione nelle forme mobiliari, atto di pignoramento notificato al debitore, vendita secondo le regole del codice di procedura civile. Resta però un vuoto: nessuna norma disciplina espressamente il pignoramento del dominio né le modalità con cui il creditore possa annotarlo e ottenerne il trasferimento presso il Registro, che non è l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il tema è destinato a crescere insieme al valore dei domini nell’economia digitale, come mostra anche la crescente attenzione al loro uso scorretto, dal cybergrabbing come pratica commerciale scorretta alle liti sulla riassegnazione.
Domande frequenti
Un nome a dominio si può pignorare?
Secondo l’orientamento prevalente sì: il dominio è un bene immateriale con valore economico e funzione di segno distintivo, quindi può essere oggetto di espropriazione forzata secondo le regole dell’esecuzione mobiliare. Manca però una norma che lo preveda espressamente.
Perché alcuni giudici hanno escluso la pignorabilità?
Perché hanno considerato il dominio un semplice indirizzo telematico, privo di autonomia rispetto al soggetto che lo usa e non trasferibile a terzi, oppure un bene dato solo in uso dall’autorità di registrazione.
Quali beni immateriali non sono pignorabili?
Quelli che esprimono diritti personalissimi, come il nome, l’onore e la riservatezza, e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno finché spettano personalmente all’autore.
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