Scheda Osservatorio sulla risposta n. 10/2026 dell’Agenzia delle Entrate: autorità, estremi, data e abstract descrittivo, con rinvio al documento ufficiale.
Abstract
Con la risposta n. 10/2026, pubblicata il 14 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate (Direzione centrale Normativa e contenzioso) chiarisce il trattamento ai fini dell'imposta di registro del decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente emesso ai sensi dell'art. 283 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'istanza nasceva dalla prassi non uniforme dei tribunali: secondo alcuni il decreto non era soggetto a registro, secondo altri lo era, con misure diverse. L'Agenzia ricorda che gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili sono soggetti a imposta (art. 37 TUR) e che l'art. 8, comma 1, della Tariffa, parte prima, assoggetta all'1 per cento gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lett. c) e all'imposta fissa gli atti che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lett. d). Richiama Cass. 1° giugno 2026, n. 17174, che per il decreto di esdebitazione fallimentare (artt. 142 e seguenti l. fall.) ha affermato la tassazione in misura fissa, perché il provvedimento accerta una condizione soggettiva e premiale del debitore, non un diritto a contenuto patrimoniale, e Cass. 14 novembre 2025, n. 30108, sulla continuità tra le varie forme di esdebitazione. Ne trae che anche il decreto dell'art. 283 CCII, che rende inesigibili i debiti verso l'esdebitato salvo le utilità sopravvenute entro tre anni, rientra tra gli atti soggetti a registro (art. 37 TUR) ma, non recando trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, va ricondotto all'art. 8, comma 1, lett. d), della Tariffa e sconta l'imposta di registro in misura fissa.
L’abstract descrive il contenuto dell’atto e non ne costituisce interpretazione; fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.
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