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giurisprudenza · Corte costituzionale
Scheda aggiornata al 13/10/2026

Corte cost., 6 ottobre 2026, n. 160 — imprenditore minore sovraindebitato: ruolo e cartella impugnabili già dalla fase davanti all'OCC

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte costituzionale
Estremi
Sentenza 7 luglio 2026 (dep. 6 ottobre 2026), n. 160
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:160
Data
6 ottobre 2026
Materia
Crisi d'impresa

La questione

Se l'imprenditore minore sovraindebitato possa impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento che assume invalidamente notificati, in base all'art. 12, comma 4-bis, lett. d), d.P.R. 602/1973 (dal 1° gennaio 2027 art. 91 del testo unico versamenti e riscossione), prima di depositare la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata.

I principi affermati

  1. L'art. 12, comma 4-bis, lett. d), d.P.R. 602/1973, come sostituito dall'art. 12 d.lgs. 110/2024, consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata quando dall'iscrizione possa derivare al debitore un pregiudizio «nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza».
  2. Per l'imprenditore minore (art. 2, comma 1, lett. d), CCII) il concordato minore e la liquidazione controllata comprendono una fase preparatoria stragiudiziale davanti all'OCC, che precede il deposito della domanda; entro sette giorni dal conferimento dell'incarico l'OCC ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali (artt. 76, comma 4, e 269, comma 3, CCII), che nel concordato minore comunicano entro quindici giorni il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti.
  3. Il contribuente è quindi legittimato a impugnare subito ruolo e cartella già dall'instaurazione della fase davanti all'OCC, senza dover presentare «al buio» la domanda giudiziale: rappresenta al giudice di avere avviato quella fase e allega la propria condizione di sovraindebitamento e l'incidenza pregiudizievole del debito iscritto a ruolo sulla regolare conclusione della procedura.
  4. Anche le altre ipotesi di impugnazione diretta dell'art. 12, comma 4-bis, sono formulate in termini particolarmente ampi: ciò che conta è la prova dell'effettivo pregiudizio, che spetta al contribuente ed è valutata dal giudice dell'impugnazione.
  5. Con la sentenza n. 190 del 2023 la Corte aveva rimesso al legislatore il rimedio ai vuoti di tutela; il d.lgs. 110/2024 vi ha dato seguito ampliando le ipotesi di impugnazione diretta e riordinando il sistema della riscossione.
Esito

Inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 77, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., per motivazione insufficiente e contraddittoria sulla non manifesta infondatezza; non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 97, secondo comma, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., per erroneità del presupposto interpretativo del rimettente (Giudice di pace di Milano, ord. 3 novembre 2025).

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

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Con una sentenza interpretativa di rigetto la Corte costituzionale fissa la lettura della lett. d) dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 per l'imprenditore minore sovraindebitato: la tutela anticipata contro ruoli e cartelle non validamente notificati è disponibile dalla fase davanti all'OCC. La pronuncia investe la disposizione anche nella sua collocazione nell'art. 91 del testo unico versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025), applicabile dal 1° gennaio 2027.

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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 13/10/2026; verificare sempre sul testo ufficiale. · ADLP Studio Legale