L’Italia si avvia ad avere il suo DMCA italiano: un primo corpo unico di regole sul rapporto tra Internet e diritto d’autore, come quello che gli Stati Uniti si sono dati nel 1998 con il Digital Millennium Copyright Act. Il 17 dicembre 2010 l’AGCOM ha deciso di sottoporre a consultazione pubblica i lineamenti di un provvedimento sulla tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica; il 22 dicembre la decisione è stata formalizzata con la delibera n. 668/10/CONS. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si aprirà la raccolta delle osservazioni dei soggetti interessati.

Lo studio dell’Avv. Giulia Arangüena de la Paz, pubblicato su IusLab, analizza il documento dell’Autorità nel suo insieme: la procedura di consultazione, le misure «positive» a sostegno dell’offerta legale e, soprattutto, il sistema di tutela modellato sul notice and take down statunitense. Qui ne riprendiamo i passaggi principali.

Che cosa contiene la delibera 668/10/CONS

Il documento dell’AGCOM si compone di tre parti: lo schema di delibera, con i «considerando» e i «visti»; l’Allegato A, con le modalità della consultazione; l’Allegato B, con i lineamenti delle disposizioni, i presupposti normativi, il contenuto e le finalità della proposta regolamentare.

La consultazione dura sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le osservazioni vanno inviate rispondendo alle domande inserite nel testo; in alternativa, chi ne fa istanza almeno dieci giorni prima della scadenza può illustrare la propria posizione in audizione, sulla base comunque di un documento scritto. È una procedura di analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), prevista per l’AGCOM dall’art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) e disciplinata dal regolamento di cui alla delibera n. 453/03/CONS.

Le misure positive e il ruolo degli ISP

La proposta dell’Autorità ha due anime. La prima è programmatica: sostegno all’offerta legale di contenuti, superamento delle esclusive su tutta la filiera a favore delle licenze collettive estese, interoperabilità tra piattaforme, riduzione delle «finestre» di distribuzione, educazione alla legalità e un tavolo tecnico permanente tra SIAE, fornitori di accesso, aggregatori di contenuti e associazioni dei consumatori.

Tra le misure preventive figurano obblighi di sorveglianza e di informazione sul traffico a carico degli ISP o, in alternativa, protocolli d’intesa volontari con l’Autorità. Qui lo studio è prudente: l’art. 17 del D.Lgs. n. 70/2003 esclude un «obbligo generale di sorveglianza» del prestatore sulle informazioni che trasmette o memorizza. Un regolamento che imponesse un monitoraggio generalizzato rischierebbe di scontrarsi con una fonte di rango superiore e con il diritto europeo. Se l’AGCOM vorrà comunque procedere, dovrà indicare in modo tassativo i casi specifici di sorveglianza selettiva, nel rispetto del principio di proporzionalità e della riservatezza degli utenti.

Il notice and take down del DMCA italiano

La seconda anima della proposta è la tutela vera e propria: una procedura di rimozione selettiva dei contenuti, «alternativa e non sostitutiva» rispetto a quella giudiziaria, ispirata al § 512 del DMCA. Lo schema si articola in cinque fasi:

  1. segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, che deve rimuovere il contenuto entro 48 ore se la richiesta appare fondata;
  2. in mancanza di rimozione, segnalazione all’Autorità;
  3. verifica in contraddittorio tra le parti, da chiudere entro cinque giorni;
  4. ordine di rimozione;
  5. controllo dell’esecuzione e sanzioni in caso di inottemperanza reiterata.

Per i siti «strutturalmente illeciti» o con server all’estero, l’Autorità ipotizza inoltre la rimozione di tutti i contenuti abusivi e, come ulteriori opzioni da valutare in consultazione, liste nere da inviare ai provider e l’inibizione del nome a dominio o dell’indirizzo IP.

Schema del DMCA italiano: le cinque fasi del notice and take down proposto dall'AGCOM con la delibera 668/10/CONS

I punti critici: sanzioni e black list

Il potere sanzionatorio è, secondo lo studio, il passaggio più fragile. L’art. 182 bis della legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941) affida all’AGCOM, in concorso con la SIAE, il compito di «prevenire» e «accertare» le violazioni, non di sanzionarle; e l’art. 182 ter rimette le violazioni accertate alla polizia giudiziaria. In materia di sanzioni vale il principio di stretta legalità (art. 1 della L. n. 689/1981): servono norme di rango primario. Né basta l’art. 32 bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, introdotto dal decreto Romani, che riguarda soltanto i fornitori di servizi di media audiovisivi e i soli contenuti audiovisivi.

Ancora più delicate le black list: impedire l’accesso a interi siti con sistemi di filtraggio è oggi prerogativa dell’autorità giudiziaria e di polizia (L. n. 128/2004). Per affidarle all’AGCOM servirebbe una modifica delle norme primarie. Lo studio suggerisce quindi di circoscrivere procedura e sanzioni ai contenuti audiovisivi e ai fornitori di servizi di media audiovisivi.

Perché vale la pena provarci

Le critiche non sono «censure preventive» di disposizioni che ancora non esistono. A quasi dodici anni dal DMCA, la proposta dell’AGCOM è il tentativo più importante fatto in Italia di dare al diritto d’autore online un sistema di regole unitario e autonomo, e di comporre il conflitto tra proprietà intellettuale e nuovi media in nome dell’economia della conoscenza. L’esito è incerto; ma, conclude l’Avv. Arangüena, «provarci non fa mai male». L’auspicio è che la consultazione dia risposte ai nodi aperti: i rapporti con la SIAE, il perimetro dei poteri dell’Autorità, le licenze collettive estese, il coinvolgimento degli ISP.

Domande frequenti

Che cos’è il DMCA a cui si ispira l’AGCOM?

È il Digital Millennium Copyright Act, la legge statunitense del 1998 sul copyright nell’era di Internet. Il suo § 512 regola la procedura di «notifica e ritiro» (notice and takedown) dei contenuti segnalati come illeciti e le condizioni di esonero da responsabilità dei provider.

Come si partecipa alla consultazione sulla delibera 668/10/CONS?

Inviando all’AGCOM osservazioni scritte entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale, rispondendo alle domande del documento; oppure chiedendo un’audizione almeno dieci giorni prima della scadenza, con un documento scritto a supporto.

Gli ISP devono controllare i contenuti che trasmettono?

No, non in via generale: l’art. 17 del D.Lgs. n. 70/2003, che recepisce la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, esclude un obbligo generale di sorveglianza e di ricerca attiva di illeciti. Sono possibili solo interventi in casi specifici, su richiesta delle autorità competenti.

Testo a cura della Redazione ADLP — gennaio 2011. Pubblicato originariamente su IusLab il 10 gennaio 2011, a firma Giulia Arangüena de la Paz, con il titolo «L’Italia verso il DMCA – Digital Millennium Copyright Act. Avvio della consultazione pubblica sui lineamenti di provvedimento dell’AGCOM a tutela del diritto d’autore online».

Nota informativa. I contenuti hanno finalità esclusivamente informative, nel rispetto degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, e non costituiscono parere legale. Per ogni valutazione sul caso concreto è necessario un confronto professionale.