Il 24 febbraio 2011 il diritto d’autore online è approdato al Senato con la tavola rotonda «Un diritto d’autore per tutti», organizzata dall’Istituto per le politiche dell’innovazione a margine della consultazione pubblica dell’AGCOM sulla delibera n. 668/10/CONS. Un incontro che ha riunito gli «Stati Generali» del copyright (Autorità, associazioni di categoria, industria dei contenuti, provider) per fare il punto prima della scadenza della consultazione, fissata ai primi di marzo.

Il resoconto che segue, preparato dall’Avv. Giulia Arangüena per Key4biz, si concentra sul tema più conteso della delibera: i meccanismi di protezione ed enforcement del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.

L’AGCOM: un tavolo per ripensare il diritto d’autore online

Ha aperto i lavori il Commissario AGCOM Nicola D’Angelo, inquadrando l’iniziativa dell’Autorità nel ripensamento del copyright in corso a livello internazionale, a partire dagli Stati Uniti (con le iniziative dell’Amministrazione Obama illustrate nel rapporto ufficiale sull’Intellectual Property Enforcement). D’Angelo ha riconosciuto con franchezza luci e ombre della proposta, ad esempio una certa debolezza della delibera sulle garanzie di effettiva concorrenza tra operatori e produttori di contenuti.

Ha però invitato a valorizzare uno degli aspetti più caratterizzanti del documento: un tavolo permanente per ripensare il diritto d’autore sulla base delle esigenze proprie della rete, senza ricalcare regole nate per la televisione. Il potere regolamentare dell’Autorità deriva, da ultimo, dal decreto Romani (D.Lgs. n. 44/2010), che con diverse criticità ha «esportato» alla rete paradigmi televisivi; ma proprio quel potere può consentire di avviare il dialogo istituzionale per ottenere interventi legislativi di sostegno e una riforma complessiva della materia.

Consumatori e provider contro l’enforcement amministrativo

Netta la replica di Marco Pierani, responsabile relazioni esterne e affari istituzionali di Altroconsumo, portavoce di un inedito raggruppamento di associazioni dei consumatori, imprese ICT e provider indipendenti (Adiconsum, Agorà Digitale, Assonet-Confesercenti, Assoprovider-Confcommercio). Il gruppo ha bocciato la procedura di enforcement del paragrafo 3.5 dell’Allegato B, contestando sia i poteri dell’AGCOM a regolarla e sanzionarla, sia il rischio di affidare a un’autorità amministrativa, senza le garanzie del processo, l’oscuramento di siti esteri e la rimozione di contenuti solo sospettati di violare il diritto d’autore.

Per Assoprovider, Dino Bortolotto ha condiviso in generale le misure a favore dell’offerta legale (le utenze internet «con licenza» per lo scambio di contenuti), insistendo però sul principio di irresponsabilità degli ISP: le infrastrutture dei provider non devono pagare il costo della difesa di diritti altrui.

L’industria dei contenuti e i numeri del mercato

Enzo Mazza, presidente di FIMI, intervenuto anche per Confindustria Cultura Italia, ha ribattuto che la tutela amministrativa proposta dall’Autorità si aggiunge alla via giudiziaria, lenta e costosa, senza sostituirla; e ha ricordato che in altri settori le stesse associazioni dei consumatori preferiscono le vie amministrative per ottenere risultati rapidi.

Paolo Marzano, presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, ha osservato che un sistema di copyright regolato in rete porta in cambio più contenuti, in quantità e qualità. Antonello Busetto, di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, ha presentato dati sul mercato italiano dell’e-Content nel triennio 2008-2010, stimato per il 2009 in 4.654 milioni di euro, concludendo per il sostegno all’iniziativa dell’Autorità.

La posizione del Centro NEXA

Carlo Blengino, per il Centro NEXA su Internet & Società del Politecnico di Torino, si è detto favorevole alle misure per lo sviluppo dell’offerta legale, nel rispetto del principio europeo di irresponsabilità degli ISP. Sulla procedura di rimozione, pur con riserve sui poteri dell’Autorità, ha proposto di allungare il contraddittorio dagli attuali cinque giorni fino a quattordici e di coinvolgere chi ha caricato il contenuto, consentendogli una counter notice per dimostrarne la liceità, come avviene nel modello statunitense. Le conclusioni sono state affidate al Commissario D’Angelo, che ha chiesto agli operatori osservazioni costruttive, e al senatore Vincenzo Vita, che ha ospitato l’incontro.

Diritto d’autore online: regole sì, ma con quali poteri?

Il commento dell’Avv. Arangüena tiene insieme due piani. Da un lato, il rifiuto in blocco di qualsiasi regola appare poco coerente con la tendenza degli ordinamenti avanzati ad affidare ad autorità indipendenti funzioni di tutela rapide e poco costose, come già accade con l’AGCM per le pratiche commerciali scorrette previste dal Codice del Consumo: il vuoto di regole sul diritto d’autore online non giova né agli autori né agli utenti, che beneficiano di un mercato dei contenuti più ricco e plurale.

Dall’altro, restano i dubbi sui poteri. La lettura «finalistica» dei poteri impliciti delle autorità indipendenti può reggere i poteri regolamentari, non quelli provvedimentali capaci di incidere su posizioni di terzi, per i quali l’art. 23 della Costituzione impone una riserva di legge. L’AGCOM può irrogare sanzioni pecuniarie in base all’art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997; più difficile fondare su norme esistenti la rimozione totale, le black list e l’inibizione dei nomi a dominio. Sono i temi già affrontati nell’analisi dei poteri AGCOM sul diritto d’autore online, e che la consultazione dovrà sciogliere. Il testo della legge n. 249/1997 è consultabile su Normattiva.

Domande frequenti

Che cosa prevede il paragrafo 3.5 dell’Allegato B alla delibera 668/10/CONS?

Descrive le misure di tutela proposte dall’AGCOM: una procedura di rimozione selettiva dei contenuti ispirata al notice and take down statunitense e, per i siti strutturalmente illeciti o con server all’estero, la rimozione totale, con ipotesi di black list e di inibizione del nome a dominio o dell’indirizzo IP.

Quali sanzioni può già applicare l’AGCOM?

L’art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 consente all’Autorità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie a chi non ottempera ai suoi ordini e diffide. Il dibattito riguarda la possibilità di fondare su norme esistenti poteri ulteriori, come l’oscuramento di siti.

Che cos’è la counter notice?

È la contro-notifica con cui, nel sistema statunitense del DMCA, chi ha caricato un contenuto rimosso su segnalazione può contestare la rimozione e sostenerne la liceità. Il Centro NEXA ha proposto di prevederla anche nella procedura AGCOM.

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Testo a cura della Redazione ADLP — febbraio 2011. Resoconto scritto per Key4biz nel febbraio 2011, a firma Giulia Arangüena.

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