La consultazione AGCOM sul diritto d’autore online è partita: con la delibera 668/10/CONS di dicembre l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha messo in consultazione i lineamenti di un provvedimento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. L’Avv. Giulia Arangüena ne ha scritto oggi su Key4biz, in un intervento dal titolo «Diritto d’autore, contenuti digitali, libertà della rete». Ne riprendiamo qui, in sintesi, le tesi principali. L’articolo completo è su Key4biz.

Che cosa c’è nella delibera 668/10/CONS

Il provvedimento si compone di tre parti: lo schema di delibera, l’allegato A con la procedura di consultazione e l’allegato B con i lineamenti delle regole proposte. Il terreno è quello di un confronto ormai aperto tra il diritto d’autore e i media tradizionali, da un lato, e le reti e i nuovi media, dall’altro. L’esito atteso è un corpo unitario di regole sul diritto d’autore digitale, sul modello del Digital Millennium Copyright Act statunitense del 1998.

Perché la consultazione AGCOM sul diritto d’autore online è importante

Secondo l’Avv. Arangüena è il tentativo italiano più significativo, a quasi dodici anni dal DMCA, di dare al diritto d’autore in rete una disciplina coerente e autonoma, sganciata da una legge del 1941 pensata per un altro mondo. Il diritto d’autore è un asset dell’economia della conoscenza e delle industrie creative, e pesa sempre di più anche negli accordi commerciali internazionali. Le reti di comunicazione fanno parte della stessa economia: conciliare le due prospettive è una necessità, non un’opzione. Per questo il tentativo merita attenzione, qualunque ne siano i limiti.

I nodi critici della proposta

  • AGCOM e SIAE. Facendo leva sulla teoria dei poteri impliciti, l’Autorità potrebbe estendere la propria vigilanza a tutti i contenuti protetti in rete, mentre la SIAE mantiene le sue funzioni di legge, comprese le licenze online. Senza una norma primaria che chiarisca i ruoli, il rischio è l’incertezza e il conflitto tra i due soggetti.
  • La base legale. L’art. 182-bis della legge sul diritto d’autore non offre un fondamento completo ai poteri dell’Autorità sul diritto d’autore in generale.
  • Il decreto Romani. Il D.Lgs. 44/2010 attribuisce all’AGCOM poteri pieni solo sulle opere audiovisive. Le regole devono restare nei limiti della delega e riguardare i fornitori di servizi di media audiovisivi in effettiva concorrenza con la televisione.
  • Concorrenza e pluralismo. Mancano misure concrete per garantire una reale concorrenza tra i fornitori audiovisivi, benché l’Autorità ne sia responsabile.
  • Licenze collettive estese. Non è chiaro chi possa sottoscriverle, non ci sono indicazioni sul rispetto del «three-step test» internazionale sulle eccezioni, ed estenderne gli effetti con un regolamento solleva dubbi sulla libertà contrattuale e sui limiti della delega (art. 6 del D.Lgs. 44/2010).
  • Sanzioni. Le sanzioni collegate alla procedura di notice and take down (multe, estensione ai server esteri, black list dei siti illeciti) sono severe. L’art. 182-bis consente all’AGCOM di prevenire e accertare le violazioni, non di sanzionarle: per i contenuti non audiovisivi, come l’editoria, mancherebbe la base legale richiesta dal principio di legalità.
  • Black list e filtri. I poteri impliciti non bastano per introdurre black list preventive con filtraggio, una competenza che una legge del 2004 riserva alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria.
  • Il ruolo dei provider. Coinvolgere gli ISP si scontra con il regime di responsabilità e di neutralità del D.Lgs. 70/2003 e della direttiva 2000/31/CE, sia per gli obblighi contrattuali sia per un eventuale dovere di monitorare utenti e traffico.
Consultazione AGCOM sul diritto d'autore online: i sei nodi critici della delibera 668/10/CONS

Uno spirito costruttivo

Le osservazioni non vogliono censurare disposizioni che ancora non esistono: servono ad alimentare il dibattito, nella speranza che la consultazione porti a soluzioni adeguate. L’analisi completa, con il commento punto per punto dei lineamenti, è nel saggio pubblicato su IusLab il 10 gennaio 2011.

Domande frequenti

Che cos’è la delibera AGCOM 668/10/CONS?

È la delibera di dicembre 2010 con cui l’AGCOM ha avviato la consultazione pubblica sui lineamenti di un provvedimento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.

L’AGCOM può sanzionare le violazioni del diritto d’autore online?

È il punto più discusso. L’art. 182-bis della legge sul diritto d’autore le affida compiti di prevenzione e accertamento; per i contenuti non audiovisivi manca una norma che le attribuisca un potere sanzionatorio.

I provider devono controllare i contenuti degli utenti?

No, in linea generale: la direttiva 2000/31/CE e il D.Lgs. 70/2003 escludono un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate.

Testo a cura della Redazione ADLP — gennaio 2011. Sintesi dell’articolo «Diritto d’autore, contenuti digitali, libertà della rete» pubblicato su Key4biz il 12 gennaio 2011, a firma Avv. Giulia Arangüena de la Paz, a cui si rinvia per il testo integrale.

Nota informativa. I contenuti hanno finalità esclusivamente informative, nel rispetto degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, e non costituiscono parere legale. Per ogni valutazione sul caso concreto è necessario un confronto professionale.