Le licenze collettive estese sono la parte più innovativa, e finora la meno discussa, dei lineamenti di provvedimento che l’AGCOM ha messo in consultazione con la delibera n. 668/10/CONS sul diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettronica. Accanto al sistema di rimozione dei contenuti illeciti, l’Autorità propone infatti un nuovo modello di remunerazione degli autori per gli utilizzi online delle opere, costruito proprio sulle licenze collettive estese.
Il saggio dell’Avv. Giulia Arangüena «L’Italia verso il DMCA» dedica a questo capitolo un’analisi autonoma. Qui ne riprendiamo i passaggi principali; per la procedura di consultazione, le misure sugli ISP, il notice and take down e le sanzioni rinviamo al primo post dedicato allo stesso studio.
Offerta legale: esclusive e finestre di distribuzione
Il punto di partenza dell’AGCOM è condivisibile: per contrastare la pirateria non basta reprimere, occorre far crescere un’offerta legale di contenuti. Dalle audizioni svolte per l’indagine conoscitiva del febbraio 2010 sono emersi due ostacoli strutturali. Il primo è la cessione in esclusiva dei diritti di sfruttamento su tutta la filiera (VOD, pay-per-view, pay tv, free to air), che spesso rende film e serie TV del tutto indisponibili sulle piattaforme online. Il secondo è il sistema delle «finestre di distribuzione»: più l’uscita legale su Internet è ritardata rispetto alla sala, più è probabile che la copia pirata arrivi prima.
Su entrambi i fronti l’Autorità si propone come mediatrice, attraverso un forum di dialogo tra titolari dei diritti, gestori collettivi, distributori, ISP e consumatori. Lo studio osserva però che, licenze collettive a parte, l’Allegato B contiene solo enunciazioni programmatiche. Mancano proposte sull’interoperabilità tra piattaforme e scelte concrete per la concorrenza, in un mercato audiovisivo fortemente concentrato e proprio da parte dell’Autorità che la legge n. 249/1997 chiama a garantire il pluralismo e a verificare le posizioni dominanti.
Perché le licenze collettive estese
Per liberalizzare l’accesso ai contenuti garantendo la remunerazione dei titolari, il dibattito degli ultimi anni ha messo a fuoco tre modelli: la fiscalità generale, con cui lo Stato paga i titolari con il gettito ordinario; una tassa di scopo sull’accesso a Internet, a carico degli abbonati o degli ISP; la licenza collettiva estesa, negoziata dagli enti di gestione collettiva con gli enti rappresentativi di chi diffonde i contenuti in rete. L’AGCOM sceglie la terza strada, in linea con quanto suggerito da alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva (il position paper del Centro Nexa del Politecnico di Torino, per esempio, escludeva i sistemi fiscali).

Come funzionerebbe il nuovo sistema di remunerazione
Nella proposta, l’Autorità incentiva accordi volontari di filiera. Gli ISP potrebbero offrire abbonamenti «muniti di licenza» che, con un aumento contenuto della tariffa, autorizzano determinati usi delle opere, come il file sharing per finalità non commerciali. I proventi, in tutto o in parte, andrebbero agli enti di gestione collettiva, che li ripartirebbero tra gli autori come avviene per le licenze individuali. Si ipotizza anche un fondo finanziato dagli ISP a sostegno dell’industria dei contenuti, in cambio di una parziale liberalizzazione degli usi.
Il tratto distintivo delle licenze collettive estese, rispetto alle blanket licenses, è l’effetto estensivo: la licenza copre anche le opere di autori non associati all’ente che l’ha negoziata, salvo la facoltà di questi ultimi di sottrarsi (opting out). Il sistema cambia le modalità di gestione dei diritti, non il loro contenuto economico. Per l’AGCOM è compatibile con il diritto internazionale a due condizioni alternative: o la licenza resta volontaria e garantisce l’opting out, o, se resa obbligatoria per legge o regolamento, rispetta il «three-step test» della Convenzione di Berna, dell’accordo TRIPs, dei trattati WIPO del 1996 e dell’art. 5, par. 5, della direttiva 2001/29/CE.
L’Autorità intende poi attribuire con norme regolamentari efficacia generale, erga omnes, agli accordi collettivi, disciplinare le procedure di contrattazione e offrire uno schema tipo di licenza, richiamando il proprio potere «para-legislativo» e la delega dell’art. 6 del D.Lgs. n. 44/2010 (decreto Romani).
Le criticità delle licenze collettive estese proposte dall’AGCOM
Il risultato, secondo lo studio, è una sorta di contrattazione collettiva regolamentata, con criticità di merito e di metodo. Nel merito, non è chiaro chi debba negoziare e firmare le licenze dal lato dei licenziatari. I «providers» evocati dall’Autorità non possono essere gli ISP, che si limitano a veicolare i contenuti e, data la loro neutralità, non possono fare da licenziatari indiretti degli utenti. Non tutti gli hosting provider hanno interesse a sfruttare i contenuti, non tutti i produttori sono attivi online e le associazioni dei consumatori restano generaliste. Una negoziazione aperta a tutti, senza livelli distinti, rischia di non produrre alcun accordo. Manca inoltre l’indicazione delle garanzie con cui l’Autorità intende rispettare il three-step test.
Nel metodo, regolare procedure e schemi di accordo contrasta con l’autonomia contrattuale delle parti: non si può costruire per regolamento di un’autorità di vigilanza una contrattazione di tipo sindacale, senza le garanzie proprie delle relazioni industriali. C’è poi la SIAE: l’art. 180 della legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941) le riserva l’intermediazione dei diritti, e la società ha già concluso licenze di fatto estese, dall’accordo con YouTube citato dalla stessa AGCOM alla licenza firmata il 20 dicembre 2010 con l’associazione delle web radio (WRA). Non si vede quale altra norma serva. Infine, l’art. 32 bis del Testo unico, introdotto dal decreto Romani, riguarda solo gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi: andare oltre esporrebbe il regolamento a vizi di eccesso di delega e di violazione del principio di legalità.
AGCOM e SIAE: serve una nuova ripartizione dei ruoli
Il tema delle licenze riporta al rapporto tra le due istituzioni. L’art. 182 bis LDA assegna loro compiti di vigilanza concorrenti «nell’ambito delle rispettive competenze», senza ripartirli; e la SIAE, oltre a funzioni pubblicistiche come la tenuta dei registri e la riscossione dell’equo compenso per copia privata, gestisce già online i propri repertori con licenze per lo streaming e le web radio. Senza un chiarimento, il rischio è di conflitti di attribuzione e «doppi binari». L’auspicio dello studio è che la consultazione porti a rivedere la convenzione del 2001, integrata nel 2007, che l’AGCOM chiede di aggiornare dal dicembre 2009.
Domande frequenti
Che cos’è una licenza collettiva estesa?
È una licenza negoziata da un ente di gestione collettiva i cui effetti si estendono anche alle opere di autori non associati a quell’ente, che conservano però la facoltà di escludere le proprie opere (opting out). Si distingue così dalla licenza «blanket», che copre solo il repertorio degli associati.
Che cos’è il three-step test?
È la regola, nata con la revisione della Convenzione di Berna del 1967 e ripresa da TRIPs, trattati WIPO e direttiva 2001/29/CE, per cui eccezioni e limitazioni al diritto d’autore sono ammesse solo in casi speciali, se non contrastano con il normale sfruttamento dell’opera e non arrecano un pregiudizio ingiustificato ai titolari.
Che ruolo ha la SIAE nella gestione dei diritti d’autore?
Secondo l’art. 180 della legge n. 633/1941, l’attività di intermediario per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione e riproduzione delle opere tutelate spetta in via esclusiva alla SIAE, ente pubblico che svolge anche funzioni di vigilanza ai sensi dell’art. 182 bis.
Devi licenziare o acquisire diritti per l’uso online di opere?
La gestione collettiva dei diritti è cambiata dal 2011: lo Studio può aiutarti oggi a impostare licenze e accordi con i titolari e gli enti di gestione.
Testo a cura della Redazione ADLP — febbraio 2011. Pubblicato originariamente su IusLab il 10 gennaio 2011, a firma Giulia Arangüena, con il titolo «L’Italia verso il DMCA – Digital Millennium Copyright Act», e ripreso l’11 febbraio 2011 nell’Osservatorio sul diritto d’autore di comparazionedirittocivile.it.
Nota informativa. I contenuti hanno finalità esclusivamente informative, nel rispetto degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, e non costituiscono parere legale. Per ogni valutazione sul caso concreto è necessario un confronto professionale.
© 2011 ADLP Studio Legale. Testi, immagini, grafiche e documenti di questo sito sono protetti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; la riproduzione è riservata (art. 65). Sono consentite citazioni e riprese, anche da parte di motori di ricerca e sistemi di IA, purché indichino l’autore, ADLP Studio Legale e il link all’articolo. Sono vietati copia e riuso senza attribuzione, nonché l’estrazione di testo e dati per addestrare modelli di IA (art. 70-quater).