Nel 2014 il Bitcoin in Italia non aveva alcuno status giuridico. In quel vuoto ADLP Studio Legale, con un team guidato dall’Avv. Giulia Arangüena, ha assistito un operatore italiano che aveva acquistato da un produttore statunitense due chioschi automatici per la compravendita di Bitcoin, i cosiddetti ATM Bitcoin, con l’obiettivo di offrirne il servizio al pubblico. È stata la prima importazione di queste macchine destinate al mercato italiano di cui lo Studio si sia occupato, e il lavoro, tra gennaio e novembre, ha coperto l’intera filiera: dal contratto alla dogana, dall’inquadramento regolamentare ai presidi verso gli utenti.
Il punto di partenza: un contratto da ricostruire
Il primo incarico è arrivato a gennaio, con estrema urgenza. La documentazione contrattuale era parziale e in parte illeggibile, e il rapporto con il produttore si componeva di più pezzi: termini di vendita, termini del servizio, allegato su assistenza e manutenzione, policy d’uso del venditore. Si trattava di una vendita internazionale conclusa online, con firma elettronica cosiddetta debole, su condizioni generali predisposte unilateralmente dal produttore.
Il primo rischio era nascosto in una sigla. Il contratto richiamava le regole Incoterms 2010 con la clausola EXW (franco fabbrica): il venditore si liberava mettendo le macchine a disposizione nei propri locali negli Stati Uniti, mentre esportazione, trasporto, assicurazione e importazione restavano interamente a carico dell’acquirente. Abbiamo consigliato di rinegoziare questi termini al successivo incontro con il produttore e di affidare l’operazione a un broker doganale specializzato nelle spedizioni dagli Stati Uniti.

Che cosa fa davvero un ATM Bitcoin
Nonostante il nome, queste macchine non sono sportelli bancomat: non usano carte di debito o di credito e non sono collegate a conti presso banche. Offrono all’utente un’interfaccia per acquistare Bitcoin inserendo contante, o per venderli, al cambio indicato dalla macchina e dietro una commissione. Il punto di partenza dell’analisi era quindi capire che cosa fosse, per il diritto italiano, questa operazione.
- Non è moneta elettronica: il Bitcoin non rappresenta un credito verso un emittente e non è rimborsabile al valore nominale, come richiede la direttiva 2009/110/CE. Anche l’Autorità bancaria europea, tra il dicembre 2013 e il luglio 2014, ne ha escluso l’equiparazione alle valute aventi corso legale.
- Non è, nella funzione di base, un servizio di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE e del D.Lgs. 11/2010: la macchina non trasferisce fondi per conto terzi, ma esegue una compravendita.
- È una compravendita a pronti con applicazione di un cambio, svolta in modo automatizzato: l’attività che più le somiglia è quella del cambiavalute.
La soluzione: il regime del cambiavalute
In assenza di norme sul Bitcoin, abbiamo costruito la cornice per analogia, con un criterio di ragionevolezza. Dopo la liberalizzazione del 2010, il D.Lgs. 169/2012 ha riservato l’attività professionale di cambiavalute ai soggetti iscritti in un’apposita sezione del registro tenuto dall’OAM (art. 17-bis D.Lgs. 141/2010), richiamando anche la licenza del Questore prevista dagli artt. 11 e 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In attesa del decreto del Ministero dell’economia che attiva la sezione, restava applicabile la disciplina transitoria.
Ne sono derivati gli adempimenti verso il pubblico previsti dalle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia del 29 luglio 2009: il documento sui principali diritti del cliente, il foglio informativo con cambi e commissioni, la distinta di negoziazione per ogni operazione. L’operatore ha scelto la strada della compliance preventiva, presentando il quadro alle autorità competenti prima dell’avvio del servizio.
Antiriciclaggio e privacy
Il cambiavalute è destinatario degli obblighi del D.Lgs. 231/2007: adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati per dieci anni, segnalazione delle operazioni sospette. Tradotto in requisiti tecnici, abbiamo raccomandato che le macchine identificassero l’utente in modo univoco, ne conservassero i dati e impedissero di superare una soglia giornaliera per persona, con controlli sulle operazioni ripetute nei giorni successivi.
Sul fronte della protezione dei dati personali, il nodo era il rapporto con la casa madre statunitense: le policy e i contratti verso gli utenti erano imposti dal produttore, con un meccanismo di condivisione dei ricavi che avvicinava il rapporto a un’agenzia commerciale. Abbiamo lavorato sull’informativa agli utenti, sulle misure di sicurezza e sui trasferimenti di dati fuori dall’Unione europea.
Che cosa ci ha insegnato
Quando la norma non c’è, il lavoro dell’avvocato non è attendere il legislatore, ma ricavare dalle regole esistenti il perimetro più prudente in cui un’attività nuova può partire. Un ATM Bitcoin, nel 2014, metteva insieme commercio internazionale, dogana, regolamentazione finanziaria, antiriciclaggio e privacy: ed è dall’insieme di questi pezzi, non da uno solo, che dipendeva la possibilità di accenderlo davvero.
Domande frequenti
Un ATM Bitcoin è un bancomat?
No. Non usa carte né conti bancari: consente di comprare o vendere Bitcoin contro contante, al cambio indicato dalla macchina.
Quale disciplina si applicava nel 2014 a chi gestiva un ATM Bitcoin?
Non esistendo norme sul Bitcoin, la soluzione più prudente era il regime del cambiavalute: registro OAM, licenza del Questore, regole di trasparenza della Banca d’Italia e obblighi antiriciclaggio.
Che cosa significa la clausola EXW in un contratto di acquisto dall’estero?
Che il venditore consegna mettendo la merce a disposizione nei propri locali: esportazione, trasporto, assicurazione e importazione restano a carico e a rischio dell’acquirente.
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