I prestiti assicurativi alle imprese sono diventati realtà con la riforma del 2014: ecco cosa cambia e perché il ruolo dell’IVASS è decisivo.
Sì, è proprio vero. La “mini-liberalizzazione” del settore creditizio a favore delle Assicurazioni (ed anche delle società di cartolarizzazione e della SACE) è diventata un fatto, ma…. Ma, attenzione alla rotta e occhi puntati sull’IVASS (ex ISVAP), perché le questioni non sono di poco conto, vista l’importanza della riforma in questione.
Spieghiamo meglio questa preoccupazione.
Ebbene, come riportato tra giugno e luglio scorsi dalla stampa, il Governo Renzi, d’urgenza, ha effettivamente spalancato le porte alle Assicurazioni per farle entrare nel mercato dei prestiti assicurativi. L’intento, manifestato nell’assai ricco e corposo testo del Decreto Competitività (D.L. 24.6.2014, n. 91, convertito in L. 11.8.2014, n 116, pubblicato in G.U. il 20.8 u.s.), era, ed è quello di:
- allentare il credit cruch;
- allargare le maglie del Testo Unico Bancario ampliando il novero dei soggetti legalmente abilitati ad erogare finanziamenti alle imprese; e
- dare ossigeno all’economia (al netto di alcune euforiche dichiarazioni, che misurano l’auspicata iniezione tra i 20 Mld ed i 40 Mld di Euro di liquidità in entrata nel circuito produttivo).
Pertanto, al di là di una discutibile tecnica normativa — che appiattisce questa “piccola” rivoluzione (veicolata dall’art. 22 Decreto Competitività) all’interno di parti non del tutto pertinenti del Testo Unico Bancario (inserendo, all’art. 114, il nuovo comma 2° bis) e del Codice delle Assicurazioni (riscrivendone quasi integralmente il comma 2° dell’art. 38) -, le Compagnie assicurative,[1] con la predetta riforma, possono ora prestare soldi alle aziende, non appena l’IVASS, quale Autorità di vigilanza, ne avrà stabilito, con proprie norme applicative, condizioni e limiti.
Il plauso, dunque, c’è e non può che essere incondizionato perché, in questo caso, alle “parole” sono seguiti dei “fatti” certamente importanti.
Tale misura, invero, è profondamente innovativa e tenta di delineare una svolta netta rispetto al passato sia attraverso una congrua apertura del nostro settore creditizio, fin’ora riservato per legge alle banche ed agli intermediari individuati dal Testo Unico Bancario (art. 106), sia attraverso una concreta accelerazione competitiva del nostro Paese rispetto a quel che accade, per esempio, nella maggior parte dell’UE (Germania e Francia, in testa); dove il finanziamento alle imprese da parte delle Assicurazioni, possibile in molti paesi europei da diversi anni, per tutto il 2013, è stato di circa 422 Mld di Euro.[2]
Ma, senza entrare troppo nel dettaglio, bisogna dire, anche, che il predetto plauso, almeno da parte mia, finisce qui, e da qui cominciano alcune preoccupazioni. Prima fra tutte quella più immediata, concernente alcune modalità attuative poco chiare sin’ora tenute dall’IVASS. E poi quella, se vogliamo più generale, su quel che ritengo un difetto “a monte” della riforma, espressa in modo non del tutto consapevole degli altri e più numerosi ambiti normativi coinvolti dai nuovi prestiti assicurativi, e che si dovranno, in qualche modo, rendere coerenti se si vuole far penetrare in profondità l’ampliamento della funzione creditizia per le imprese.
Quanto alla condotta attuativa tenuta dall’IVASS, diversi sono gli aspetti di opacità sui quali riflettere. Ad esempio, la scelta di andare in pubblica consultazione con un termine così ristretto (peraltro già scaduto al 3 di settembre), rispetto ad una misura tanto significativa (divenuta legge dello Stato subito dopo ferragosto) e con scarsi 10 giorni lavorativi utili. Oppure, affrontare, come ha fatto l’IVASS, un procedimento pubblico per emendare un proprio vecchio regolamento ed inserirvi i nuovi prestiti assicurativi, proponendo agli stackeholder un documento di consultazione (il n. 9/2014) non consolidato, pieno di revisioni visibili nel testo, gravi errori materiali, sovrapposizioni e ripensamenti.
Basti pensare, a tale ultimo riguardo: 1) al refuso che porta, inavvertitamente, dal 5% — fissato per legge — al 50% del finanziamento concesso la “partecipazione economica dovuta alle banche“, o agli altri intermediari finanziari, nel caso in cui il prenditore del prestito venga individuato e introdotto da questi ultimi alla compagnia assicurativa erogatrice.
Ovvero, 2) alla stessa previsione dell’IVASS che, invertendo il senso di marcia, ipotizza ora, senza agganci evidenti al testo di riforma, una duplice tipologia di finanziamenti a seconda che i medesimi vengano erogati dalle compagnie assicurative direttamente, oppure su preliminare “introduzione” di una banca.
E ciò tenuto conto che, a luglio scorso, lo stesso istituto di vigilanza — con dichiarazioni pubbliche ed impegni assunti nell’audizione parlamentare per la conversione del Decreto Competitività — aveva escluso prestiti diretti delle Assicurazioni, sollecitando il Legislatore ad introdurre i soli finanziamenti assicurativi con partecipazione bancaria, stante l’inesperienza assicurativa nel business creditizio e la necessità di avere il controllo del ceto bancario per lo svolgimento della nuova funzione creditizia.
Ma, volendo soprassedere sul “voltafaccia” delI’IVASS, numerosi e ben più complessi sono i temi derivanti dall’insufficienza testuale della riforma dal punto di vista sistematico. La riforma, infatti, si limita ad incidere solo superficialmente il TUB ed il Codice delle Assicurazioni, introducendovi disposizioni che lasciano pericolosamente vuoti alcuni importanti tasselli che dovrebbero, invece, essere riempiti in maniera coerente e la cui mancanza potrebbe “mandare in salita” la concretizzazione del disegno riformatore.
In tal senso, la stessa pindarica definizione della nuova attività di finanziamento assicurativo, “sotto qualsiasi forma“, quale funzione creditizia non configurabile nei confronti del pubblico — dunque estranea all’art. 106 del TUB ed alla sfera di competenza della Banca d’Italia -,[3] pone non pochi problemi di raccordo con altre importanti norme che, non solo specificano tutte le forme di finanziamento erogabile,[4] ma offrono molteplici sistemi contrattuali idonei a facilitare l’attività di prestito.
Una mancanza di raccordo quest’ultima che, a mio avviso, appare ancor più sinistra se si considera quel che è accaduto nel sistema creditizio italiano in questi ultimi anni (per una direttiva europea), attraverso l’esternalizzazione dell’attività di intermediazione nel credito dalle banche verso altre figure professionali: ad esempio, quella del mediatore creditizio a cui, come già scritto in un precedente post, è riservata per legge l’attività di presentazione e proposta dei prestiti in maniera totalmente indipendente dalle banche.[5]
Con il che, si potrebbe avere un paradosso di non facile risoluzione. Infatti, considerato che la riforma prevede finanziamenti assicurativi erogabili con la preventiva selezione dei prenditori da parte delle banche, queste ultime, da un lato, dovrebbero avvalersi degli appositi mediatori ed intermediari esterni ed indipendenti per la presentazione e collocamento alla clientela dei loro prodotti creditizi, potendo, dall’altro, tranquillamente operare con funzione di intermediazione creditizia per i prodotti creditizi assicurativi (allo stato, ancora ben lungi dall’essere definiti).
Dunque, non v’è che da concludere con un warning di ordine generale: la positività di “passare dalle parole ai fatti” talvolta si vanifica se le “parole” non sono ben spese. Quindi attenzione.
[1] In realtà, come accennato, possono ora erogare prestiti alle aziende anche la SACE (gruppo assicurativo-finanziario attivo nell’export credit controllata totalmente da Cassa Depositi e Prestiti), e le società di cartolarizzazione, cioè quelle società (c.d. SPV), previste dalla legge n. 30 aprile 1999, n. 130, specializzate nella cessione di attività o beni delle imprese attraverso l’emissione ed il collocamento di titoli obbligazionari.
[2] Si vedano i report periodici della BCE contenuti nei “Survey on the access to finance of enterprises” (SAFE).
[3] L’art. 22 del Decreto Competitività limita i compiti della Banca d’Italia sui finanziamenti assicurativi a poche ed elementari funzioni (i.e. segnalazioni alla Centrale Rischi e controlli documentali). E su tale esclusione, ci sia consentito di esprimere perplessità.
[4] Cfr D.M. 17.2.2009, n. 29, recante il regolamento del MEF sugli intermediari finanziari abilitati ad esercitare il credito.
[5] Cfr art. 128 sexies TUB e D.Lgs 13.8.2010, n 141.
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Articolo originariamente pubblicato su Medium.
I prestiti assicurativi: cosa cambia per le imprese
Con l’apertura introdotta dalla riforma, i prestiti assicurativi diventano un canale di finanziamento alternativo a quello bancario: le compagnie possono erogare credito alle imprese, ampliando le opzioni a disposizione del tessuto produttivo.
Per le imprese, i prestiti assicurativi possono significare condizioni e durate diverse rispetto al credito tradizionale; per le compagnie, rappresentano una nuova opportunità di impiego delle risorse, da gestire però con prudenza sotto la vigilanza dell’IVASS.
Proprio per questo la disciplina dei prestiti assicurativi richiede regole chiare su requisiti, limiti e tutela degli assicurati: l’obiettivo è favorire il credito senza compromettere la solidità delle imprese di assicurazione e la fiducia del mercato.
In sintesi, i prestiti assicurativi rappresentano una novità di sistema: per coglierne i vantaggi senza incorrere in rischi, imprese e compagnie devono valutare con attenzione il quadro normativo dei prestiti assicurativi e il ruolo di vigilanza dell’IVASS.
Capire fin da subito la disciplina dei prestiti assicurativi consente a imprese e compagnie di sfruttare questo strumento in modo consapevole: i prestiti assicurativi, se ben governati, ampliano l’accesso al credito senza indebolire le garanzie del settore.
Domande frequenti
Cosa sono i prestiti assicurativi alle imprese?
Sono finanziamenti che le compagnie di assicurazione possono erogare direttamente alle imprese, grazie alla liberalizzazione introdotta dal Decreto Competitività del 2014, accanto ai tradizionali canali bancari.
Chi può concedere questi finanziamenti oltre alle banche?
Oltre alle imprese di assicurazione, il quadro del 2014 ha aperto il mercato anche alle società di cartolarizzazione e, in determinati casi, alla SACE. Sul versante digitale si veda anche l’e-insurance nel settore assicurativo.
Qual è il ruolo dell’IVASS?
L’IVASS (ex ISVAP) è l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni: attua la riforma e disciplina condizioni e limiti entro cui le compagnie possono concedere prestiti assicurativi alle imprese.
Perché la riforma richiede attenzione?
Perché la disciplina dei prestiti assicurativi incide su equilibri delicati tra tutela degli assicurati, gestione del rischio di credito e concorrenza con il sistema bancario, rendendo cruciale una regolazione attenta.
Qual è la norma di riferimento?
Il Decreto Competitività (D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 116) e i successivi provvedimenti attuativi dell’IVASS.
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