Il marchio collettivo regionale di qualità destinato ai prodotti agricoli e agroalimentari del Lazio è stato dichiarato incostituzionale venerdì scorso. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza del 12 aprile 2013, n. 66, che ha dichiarato l’illegittimità della legge regionale istitutiva del «Made in Lazio» per contrasto con il diritto dell’Unione europea.

La sentenza n. 66/2013 e i parametri violati

Accogliendo il ricorso del Governo, la Consulta ha ritenuto la legge regionale in conflitto con:

  • il diritto dell’Unione europea, e in particolare gli artt. 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che vietano agli Stati membri restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente;
  • l’art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone al legislatore, anche regionale, il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

Che cosa prevedeva la legge regionale del Lazio

La legge bocciata – L.R. Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari» – avrebbe dovuto, nelle intenzioni della Giunta Polverini, assicurare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari e incentivare la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica regionale, tenuto conto della forte vocazione agricola del Lazio e di un paniere d’eccellenza composto da circa 14 prodotti DOP, 9 IGP e 374 prodotti agroalimentari tradizionali.

«Una legge importante che va nella direzione di garantire qualità e sicurezza dei nostri prodotti, con attenzione a chi produce e a chi compra e consuma», aveva dichiarato Renata Polverini in un comunicato stampa di poco precedente l’approvazione.

Nel corso dell’iter, alcuni emendamenti piuttosto discutibili avevano poi:

  • attribuito un ruolo attivo all’ARSIAL, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio, per i controlli sull’uso del marchio e sul rispetto dei disciplinari in materia di qualità, identificazione e tracciabilità;
  • affidato alla stessa Giunta regionale il potere di individuare le tipologie di prodotti ammessi al marchio, di adottare i disciplinari di produzione, di fissare criteri e modalità di concessione e i casi di sospensione e, infine, di concedere i contributi collegati al marchio.

Per la sua importanza strategica, la legge aveva anche già ricevuto cospicui stanziamenti per i contributi ai comitati promotori e alle associazioni di produttori responsabili della registrazione e della vigilanza sull’uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e del marchio di qualità. La Consulta ha cancellato in toto questo sforzo normativo, ed economico.

Perché il marchio collettivo regionale ostacola la libera circolazione delle merci

La motivazione è netta. Secondo la Corte, la legge impugnata, «introducendo un marchio “regionale” di qualità destinato a contrassegnare, sulla base di disciplinari, ed in conformità a criteri, dalla stessa stabiliti, determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini, anche dichiaratamente, promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio – è innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, conseguentemente, a produrre, quantomeno “indirettamente” o “in potenza”, gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo comunitario».

In sintesi, il marchio collettivo regionale, così come formulato, ostacola la libera circolazione delle merci anche all’interno del mercato nazionale, perché induce i consumatori a preferire i prodotti laziali rispetto a quelli di altre Regioni o di altri Stati membri.

Tutela del consumatore e «ultraterritorialità»: le difese respinte

Non sono valse le due linee difensive della Regione. La finalità di tutela del consumatore non rileva, perché attiene alla materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (la Corte richiama la propria sentenza n. 191 del 2012). Né rileva il carattere, peraltro solo virtuale, «ultraterritoriale» del marchio: non spetta alla Regione Lazio certificare la qualità di prodotti sull’intero territorio nazionale e su quello di altri Stati europei.

Del resto, l’istituzione di un marchio da parte di un soggetto pubblico, anche in funzione di una politica di qualità, non lo sottrae alle regole sugli scambi all’interno dell’Unione, come aveva chiarito la Corte di giustizia con la sentenza del 5 novembre 2002, causa C-325/00. La giurisprudenza di Lussemburgo è costante nell’intendere la «misura di effetto equivalente» in senso ampio, facendola coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari».

La pronuncia è un monito per tutte le Regioni che intendano promuovere le proprie produzioni con segni distintivi pubblici: la valorizzazione dell’origine passa dagli strumenti previsti dal diritto dell’Unione, come DOP e IGP, non da marchi regionali che orientano la scelta del consumatore in base alla provenienza. Sul rapporto tra marchi, concorrenza e consumatori si veda anche il nostro case study sul caso Biliardi Mari. Il testo della decisione è disponibile sul sito della Corte costituzionale.

Sullo stesso tema: Nome a dominio e tutela del marchio: il cybergrabbing come slealtà commerciale (2014).

Domande frequenti

Perché la Corte costituzionale ha bocciato il marchio «Made in Lazio»?

Perché un marchio regionale di qualità che promuove i prodotti in base alla provenienza può indurre i consumatori a preferirli e costituisce quindi una misura di effetto equivalente vietata dagli artt. 34 e 35 TFUE, in violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

La tutela del consumatore poteva giustificare la legge regionale?

No. Secondo la sentenza n. 66/2013 la tutela del consumatore rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, e la Regione non ha titolo per certificare la qualità dei prodotti su scala nazionale o europea.

Un marchio pubblico è sottratto alle regole sulla libera circolazione?

No. Come chiarito dalla Corte di giustizia nella causa C-325/00, anche un marchio istituito da un soggetto pubblico per una politica di qualità resta soggetto al divieto di misure che ostacolino, anche solo potenzialmente, gli scambi intracomunitari.

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Testo a cura della Redazione ADLP — aprile 2013. Pubblicato originariamente su IusLab nell’aprile 2013, a cura della redazione di IusLab, il blog di ADLP e dell’Avv. Giulia Arangüena.

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