Chi risponde dei diritti aeroportuali non pagati da una compagnia aerea finita in crisi? Anche il proprietario degli aeromobili, secondo il Tribunale di Bari. Lo conferma la sentenza del 13 marzo 2013 sul caso del Gruppo Volare, in cui l’Avv. Giulia Aranguena è intervenuta come co-difensore della società estera proprietaria della flotta.

Che cosa sono i diritti aeroportuali
I diritti aeroportuali sono gli importi dovuti per l’uso delle infrastrutture e dei servizi di uno scalo: in particolare i diritti di approdo, di partenza e di sosta degli aeromobili. La disciplina di base risale alla legge 5 maggio 1976, n. 324, integrata dalle norme del Codice della Navigazione e, più di recente, dalla regolazione europea ed ENAC.
Si tratta di oneri a carico di chi utilizza l’aeroporto. Il punto delicato — e al centro del caso Volare — è stabilire chi sia tenuto a versarli quando il vettore che ha operato i voli non adempie.
Il caso Volare: dalla crisi del gruppo all’azione del gestore
Nel 2004 il Gruppo Volare entra in amministrazione straordinaria, lasciando insoluti gli importi verso i gestori di quasi tutti i principali scali italiani. Gli aeromobili della flotta — immatricolati I-PEKF, I-PEKH, I-PEKI, I-PEKL e I-PEKG — erano di proprietà di una società estera, SL Zermatt Limited, con sede alle isole Cayman, che li aveva concessi in uso alle società del gruppo.
Il gestore aeroportuale pugliese (SEAP, poi Aeroporti di Puglia S.p.A.) agisce allora non contro il vettore insolvente, ma direttamente contro la società proprietaria degli aeromobili, ritenuta responsabile in solido delle tasse non versate.
La questione giuridica: risponde il proprietario degli aeromobili?
La difesa della società proprietaria eccepiva, anzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice italiano: la convenuta aveva sede alle Cayman ed era rimasta estranea al rapporto contrattuale da cui nasceva il debito. Sul piano sostanziale, contestava di poter essere chiamata a rispondere di obbligazioni altrui.
Il nodo è la natura di questi oneri e il regime di solidarietà tra esercente e proprietario dell’aeromobile. Nel sistema della navigazione aerea il proprietario può rispondere, insieme all’esercente, degli oneri legati all’impiego del velivolo, salvi i limiti di legge.
La decisione del Tribunale di Bari
Con la sentenza del 13 marzo 2013, il Tribunale di Bari (giudice dott. Rosanna Angarano) ha respinto l’eccezione di giurisdizione e accolto la domanda del gestore. La società proprietaria degli aeromobili è stata condannata a pagare 803.242,11 euro, oltre interessi legali dal novembre 2004 e spese di lite e di consulenza tecnica.
Sono state invece respinte la richiesta di rivalutazione del credito — che avrebbe richiesto la prova del maggior danno ex art. 1224 c.c. — e la convalida del sequestro conservativo, nel frattempo revocato in sede di reclamo.
Perché il caso resta interessante
La pronuncia conferma un principio dal forte impatto pratico per il settore aereo: chi possiede gli aeromobili può trovarsi a rispondere dei diritti aeroportuali maturati dall’operatore, anche senza aver gestito direttamente i voli. È un rischio concreto nelle operazioni di leasing e noleggio di flotte, che impone clausole contrattuali attente sulla ripartizione di questi oneri.
La sentenza del Tribunale di Bari
Domande frequenti sui diritti aeroportuali
Che cosa sono i diritti aeroportuali?
Sono gli importi dovuti per l’uso di un aeroporto — in particolare i diritti di approdo, partenza e sosta degli aeromobili — disciplinati dalla legge 324/1976 e dal Codice della Navigazione.
Chi deve pagare i diritti aeroportuali?
Li deve chi utilizza lo scalo con l’aeromobile. Nel regime della navigazione aerea, però, possono risponderne in solido sia l’esercente sia il proprietario del velivolo.
Il proprietario degli aeromobili risponde degli importi non pagati dal vettore?
Sì: nel caso Volare il Tribunale di Bari ha ritenuto la società proprietaria della flotta responsabile in solido delle tasse non versate dal vettore in amministrazione straordinaria.
Cosa ha deciso il Tribunale di Bari nel caso Volare?
Ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione e condannato la società proprietaria degli aeromobili a pagare oltre 803 mila euro, più interessi e spese.
Come tutelarsi nei contratti di leasing aeronautico?
Conviene prevedere clausole che disciplinino in modo chiaro la ripartizione degli oneri di scalo e idonee garanzie, perché la responsabilità solidale del proprietario opera anche a prescindere dagli accordi interni con l’operatore.
Riferimenti
- Tribunale di Bari, sentenza 13 marzo 2013 (giudice dott. Rosanna Angarano), causa SEAP/Aeroporti di Puglia c. SL Zermatt Limited.
- Legge 5 maggio 1976, n. 324 (diritti aeroportuali) — Normattiva.
- Art. 1224 c.c. (danni nelle obbligazioni pecuniarie) — Normattiva.
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