Un’illegittima segnalazione in Centrale Rischi puรฒ bloccare l’accesso al credito di un’impresa o di un privato e comprometterne la reputazione economica. Ma chi risponde quando la segnalazione รจ errata, e quale ruolo gioca la tutela della privacy? La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7958/2009 e il Tribunale di Verona hanno fissato principi tuttora attuali.

Che cos’รจ la Centrale Rischi e quando la segnalazione รจ illegittima
La Centrale Rischi รจ il sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia in cui gli intermediari segnalano i crediti concessi e le relative garanzie. ร uno strumento di valutazione del merito creditizio: un’appostazione negativa, e in particolare quella ยซa sofferenzaยป, ha effetti immediati sulla possibilitร di ottenere finanziamenti.
Si ha un’illegittima segnalazione quando l’appostazione non rispetta i presupposti previsti. L’iscrizione a sofferenza, in particolare, richiede una valutazione della complessiva situazione di difficoltร del debitore โ non basta un semplice ritardo o una contestazione sul rapporto. Inoltre, secondo la disciplina di trasparenza, l’intermediario deve informare il cliente prima della prima iscrizione a sofferenza.
Il caso: Cassazione 7958/2009 e l’ordinanza del Tribunale di Verona
Con la sentenza del 1ยฐ aprile 2009, n. 7958, la Corte di Cassazione ha chiarito che la Banca d’Italia รจ legittimata passiva, ai sensi dell’art. 152 del Codice della Privacy allora vigente, in ordine al trattamento dei dati effettuato tramite la Centrale Rischi: sia per la domanda di rettifica o cancellazione dell’erronea segnalazione, sia per le conseguenze risarcitorie.
In applicazione di quel principio, il Tribunale di Verona โ in sede di procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. โ รจ entrato nel merito della legittimitร della segnalazione, riaffermando che la Banca d’Italia รจ contitolare del trattamento dei dati del soggetto segnalato e che la banca intermediaria deve effettuare le comunicazioni nel rispetto del Codice della Privacy.
Il profilo privacy: la contitolaritร del trattamento
Il punto qualificante รจ la lettura della vicenda in chiave di protezione dei dati personali. I dati della Centrale Rischi sono trattati in contitolaritร tra la Banca d’Italia, che gestisce il sistema, e l’intermediario che effettua la segnalazione: entrambi rispondono dell’esattezza e della correttezza delle informazioni.
Ne deriva che un’illegittima segnalazione non รจ solo una questione bancaria, ma anche un trattamento di dati non conforme, azionabile con gli strumenti di tutela previsti dalla normativa privacy โ oggi aggiornata al GDPR e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ma con principi di esattezza dei dati che restano i medesimi.
La tutela: cancellazione e risarcimento del danno
Chi subisce un’illegittima segnalazione dispone di due rimedi complementari. Sul piano dell’urgenza, il ricorso ex art. 700 c.p.c. consente di ottenere in tempi rapidi la cancellazione o la rettifica della segnalazione, quando il permanere dell’appostazione rischia di produrre un pregiudizio imminente e irreparabile, come la revoca degli affidamenti.
Sul piano del merito, รจ possibile agire per il risarcimento del danno, sia patrimoniale (mancato accesso al credito, costi maggiori) sia non patrimoniale (lesione della reputazione economica). La giurisprudenza riconosce in molti casi il danno anche in via presuntiva, valorizzando l’effetto pregiudizievole tipico del dato errato.
Perchรฉ questi principi contano ancora oggi
A oltre dieci anni di distanza, l’impostazione resta valida. La Centrale Rischi continua a incidere in modo determinante sull’accesso al credito, e l’avvento del GDPR ha semmai rafforzato gli obblighi di esattezza e aggiornamento dei dati a carico dei contitolari del trattamento. Per il cliente, questo significa che a un’illegittima segnalazione si puรฒ reagire con efficacia, agendo insieme sul piano bancario e su quello della protezione dei dati.
L’ordinanza del Tribunale di Verona
Domande frequenti sull’illegittima segnalazione in Centrale Rischi
Quando una segnalazione in Centrale Rischi รจ illegittima?
Quando non ne ricorrono i presupposti: ad esempio una segnalazione a sofferenza in assenza di una reale situazione di difficoltร complessiva del debitore, fondata su un semplice ritardo o su un credito contestato, oppure effettuata senza il dovuto preavviso al cliente.
Cosa si puรฒ fare contro un’illegittima segnalazione?
Si puรฒ chiedere la cancellazione o la rettifica con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e, separatamente, agire per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
La banca deve avvisare prima di segnalare a sofferenza?
Sรฌ: la disciplina di trasparenza impone all’intermediario di informare il cliente prima della prima iscrizione a sofferenza, cosรฌ da consentirgli di attivarsi o di contestare la situazione.
Chi รจ responsabile: la banca o la Banca d’Italia?
Entrambe, secondo Cassazione 7958/2009: la Banca d’Italia รจ contitolare e legittimata passiva per il trattamento dei dati della Centrale Rischi, mentre l’intermediario risponde della correttezza della comunicazione che ha effettuato.
Si puรฒ ottenere il risarcimento del danno?
Sรฌ. Accertata l’illegittima segnalazione, รจ possibile ottenere il ristoro del danno patrimoniale (ad esempio per il credito negato) e del danno non patrimoniale legato alla lesione della reputazione economica, anche in via presuntiva.
Come reagire: i passaggi pratici
Il primo passo รจ verificare la propria posizione, esercitando il diritto di accesso ai dati registrati presso la Banca d’Italia: ogni interessato puรฒ conoscere le informazioni che lo riguardano e chiederne la correzione.
Se l’appostazione risulta errata, conviene inviare un reclamo formale all’intermediario, contestando i presupposti e domandando la rettifica dei dati comunicati. L’intermediario รจ tenuto a riscontrare il reclamo entro i termini previsti dalla disciplina di trasparenza.
In assenza di riscontro adeguato, o quando il pregiudizio รจ imminente, si apre la via giudiziale: il ricorso d’urgenza consente di ottenere rapidamente l’eliminazione del dato dannoso, mentre l’azione di merito mira al ristoro economico del danno subito.
ร utile conservare ogni documento โ estratti conto, comunicazioni, diffide โ perchรฉ la prova del pregiudizio, come la revoca di un fido o il diniego di un mutuo, rafforza sia la domanda cautelare sia quella risarcitoria.
Riferimenti
- Cass. civ., 1ยฐ aprile 2009, n. 7958 (legittimazione passiva della Banca d’Italia, Centrale Rischi e privacy).
- Tribunale di Verona, ordinanza 27 maggio 2014 (procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.).
- Art. 700 c.p.c. (provvedimenti d’urgenza) โ Normattiva.
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