La lettera di patronage è uno degli strumenti più ambigui del diritto delle garanzie: sta a metà strada tra una semplice dichiarazione e una vera obbligazione. Con la sentenza n. 9139/2013 il Tribunale di Roma ha affrontato proprio questo nodo, distinguendo tra patronage «forte» e «debole» nel quadro di un’azione di rilievo del garante ex art. 1953 c.c.

Il caso nasce dalla travagliata reindustrializzazione della Valle del Basento e ha visto ADLP Studio Legale, con l’avv. Giulia Aranguena, difendere le società socie che avevano sottoscritto le lettere di patronage. Di seguito i fatti, i principi applicati e la decisione.

Lettera di patronage: il caso deciso dal Tribunale di Roma

I fatti: dalla Valle del Basento all’azione del garante

Nel 2000 la Regione Basilicata avvia un ambizioso programma di reindustrializzazione della Valle del Basento, in provincia di Matera, finanziando un progetto di servizi telematici, robotica e alfabetizzazione digitale — il programma «un computer in ogni casa» — affidato con evidenza pubblica a una società materana, la Sassi On Line Service S.p.A.

Dopo anni di istruttoria la società ottiene però soltanto una concessione provvisoria e meno di un terzo dei finanziamenti previsti. La variante di progetto presentata per rilanciare l’iniziativa viene respinta nel 2005; il successivo giudizio amministrativo si chiude con una declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

A garanzia della prima tranche di contributi pubblici, a favore della Regione era stata rilasciata una polizza fideiussoria — un contratto autonomo di garanzia — dal garante SIC S.p.A., poi Atradius Credit Insurance N.V. Revocato il contributo, il garante agisce in giudizio per essere tenuto indenne, chiamando in causa sia la società beneficiaria sia i soci patrocinanti.

Che cos’è la lettera di patronage

La lettera di patronage è una dichiarazione con cui un soggetto — di norma la capogruppo o i soci di riferimento — comunica al creditore la propria posizione rispetto a una società «patrocinata», per agevolare la concessione o il mantenimento di un credito o di una garanzia.

Dottrina e giurisprudenza distinguono due tipi. La lettera di patronage «debole» (o informativa) contiene semplici dichiarazioni di scienza: il patrocinante informa, ad esempio, di detenere una partecipazione o di conoscere l’operazione, senza assumere obblighi. Il patronage «forte» (o impegnativo) contiene invece un vero impegno negoziale, la cui violazione genera responsabilità.

La differenza è decisiva: solo dalla lettera di patronage forte nasce un’obbligazione azionabile, mentre quella debole rileva al più sul piano della responsabilità per informazioni inesatte. Lo stesso documento, però, può contenere insieme parti deboli e parti forti.

L’azione di rilievo del fideiussore ex art. 1953 c.c.

L’art. 1953 del Codice civile consente al fideiussore di agire contro il debitore principale ancora prima di aver pagato, per essere «rilevato» dalla garanzia o ottenere idonea cauzione, quando ricorrono determinate condizioni — per esempio quando il creditore agisce o il debito è scaduto.

Nel caso, il garante autonomo invoca questa tutela per essere liberato dalla polizza rilasciata alla Regione e, in parallelo, chiama in causa le società che avevano firmato le lettere di patronage, chiedendone la responsabilità per il pregiudizio subito.

La decisione del Tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma (Sezione X, giudice unico dott. Vincenzo Picaro, sentenza n. 9139/2013) accoglie l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c. e condanna la società garantita, ormai in liquidazione, a procurare la sollecita liberazione del garante — pagando direttamente alla Regione Basilicata l’importo garantito, oltre 1,5 milioni di euro, o prestando idonee garanzie — oltre al risarcimento del danno da inadempimento.

Sul punto centrale, la lettera di patronage, la pronuncia opera la distinzione chiave. La prima parte del documento, in cui i soci comunicavano la «costante politica del gruppo» di far sì che le partecipate onorassero le proprie obbligazioni, è qualificata come mera dichiarazione di scienza: un patronage debole, rilevante solo se falso.

La seconda parte, con cui i patrocinanti si impegnavano a mantenere la propria partecipazione in funzione del rispetto degli impegni della partecipata, è invece ritenuta un impegno «forte» di tipo negoziale — pur senza equipararsi a una fideiussione. Da qui la condanna in solido delle società socie alle spese del giudizio.

Perché la distinzione tra patronage forte e debole conta ancora

A oltre dieci anni dalla pronuncia l’insegnamento resta attuale. Nelle operazioni di finanziamento e nelle ristrutturazioni societarie le lettere di patronage continuano a essere usate proprio per la loro flessibilità, come alternativa «morbida» alla fideiussione.

Per chi le redige o le riceve, la lezione del Tribunale di Roma è netta: non conta il nome del documento, ma il tenore concreto delle singole dichiarazioni. Una lettera di patronage può contenere, nello stesso testo, parti deboli e parti forti, con conseguenze molto diverse in caso di insolvenza della società patrocinata.

La sentenza integrale

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Domande frequenti sulla lettera di patronage

Che differenza c’è tra patronage forte e debole?

La lettera di patronage debole contiene semplici dichiarazioni di scienza (informazioni) e non crea obblighi; quella forte contiene un impegno negoziale vincolante, la cui violazione fa nascere responsabilità verso il creditore.

La lettera di patronage è una fideiussione?

No. Anche quando è «forte», la lettera di patronage non equipara il patrocinante a un fideiussore tenuto alla stessa prestazione del debitore: lo impegna a un comportamento, ad esempio mantenere la partecipazione, non al pagamento del debito altrui. Lo ha ribadito il Tribunale di Roma.

Che cos’è l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c.?

È l’azione con cui il fideiussore può rivolgersi al debitore principale, anche prima di aver pagato, per essere liberato dalla garanzia o ottenere una cauzione, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 1953 del Codice civile.

Una lettera di patronage può contenere obblighi sia forti sia deboli?

Sì. Come mostra il caso Valle del Basento, lo stesso documento può avere una parte meramente informativa (debole) e una parte impegnativa (forte): l’interprete deve valutare il tenore di ciascuna dichiarazione, non l’intestazione del testo.

Cosa ha deciso il Tribunale di Roma nel caso Valle del Basento?

Ha accolto l’azione di rilievo del garante ex art. 1953 c.c. contro la società beneficiaria e ha qualificato come «forte» solo la seconda parte della lettera di patronage dei soci, condannando questi ultimi in solido alle spese.

La lettera di patronage deve avere una forma particolare?

No: la lettera di patronage non richiede una forma vincolata. Proprio per questo l’interpretazione del suo contenuto — e la distinzione tra dichiarazioni forti e deboli — diventa il vero terreno di contenzioso, come nel caso deciso dal Tribunale di Roma.

Chi risponde se la società patrocinata non paga?

Dipende dal tenore della lettera di patronage. Se l’impegno è «debole», il patrocinante risponde solo per eventuali dichiarazioni inesatte; se è «forte», risponde per la violazione dell’obbligo negoziale assunto, ma — salvo diversa pattuizione — non come fideiussore tenuto al pagamento del debito altrui.

Conviene usare una lettera di patronage o una fideiussione?

Sono strumenti diversi: la fideiussione obbliga il garante al pagamento del debito altrui, mentre la lettera di patronage gradua l’impegno in base al tenore delle dichiarazioni. La scelta dipende dal grado di tutela voluto dal creditore e dall’esposizione che il patrocinante è disposto ad assumere; il caso del Tribunale di Roma mostra quanto sia decisivo redigere ogni clausola con consapevolezza.

Riferimenti

  • Tribunale di Roma, Sezione X, sentenza n. 9139/2013 (giudice dott. Vincenzo Picaro).
  • Art. 1953 c.c. (rilievo del fideiussore) — Normattiva.
  • Art. 1936 c.c. (nozione di fideiussione) — Normattiva.

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