L’art. 17 della Legge 132/2025 introduce la competenza esclusiva del Tribunale per le cause sul «funzionamento» dei sistemi di intelligenza artificiale: cambia il giudice, l’onere probatorio e la strategia difensiva.
Introduzione: una norma di poche righe, un cambio di paradigma
Con undici parole inserite nell’art. 9, comma 2, del Codice di procedura civile, il legislatore ha ridisegnato la mappa del contenzioso tecnologico in Italia. L’art. 17 della Legge 23 settembre 2025, n. 132 — entrata in vigore il 10 ottobre 2025 — stabilisce che le cause aventi a oggetto «il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale» appartengono alla competenza esclusiva e inderogabile del Tribunale.
Una modifica chirurgica, eppure densa di conseguenze applicative: cambia il giudice competente, cambia l’onere probatorio, cambiano le strategie difensive. In questo approfondimento analizziamo il significato della novella, il discrimine fra «funzionamento» e «utilizzo», il coordinamento con la responsabilità della Pubblica Amministrazione e le ricadute operative per imprese e professionisti.
1. Il testo della norma e la sua collocazione sistematica
1.1. La modifica all’art. 9 c.p.c.
L’art. 17 L. 132/2025 inserisce nel secondo comma dell’art. 9 c.p.c., dopo le tradizionali materie di competenza esclusiva, l’inciso:
«…per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale».
La nuova ipotesi si affianca alle altre competenze inderogabili del Tribunale: imposte e tasse, stato e capacità delle persone, diritti onorifici, querela di falso, esecuzione forzata e cause di valore indeterminabile. Ne condivide la natura: non è derogabile per accordo delle parti e non ammette competenza del Giudice di Pace, neppure per cause di modesto valore economico.
1.2. Una scelta sistemica: fuori il Giudice di Pace
Il legislatore ha così affermato che le controversie sull’IA non sono questioni bagatellari. La complessità tecnica della materia — algoritmi, dataset di addestramento, modelli predittivi — richiede un giudice togato, in grado di leggere CTU tecniche complesse e di costruire precedenti coerenti. È una scelta in linea con l’impostazione antropocentrica della Legge 132/2025 e con l’esigenza di uniformità interpretativa in una materia in rapidissima evoluzione.
2. Cosa significa «funzionamento» di un sistema di intelligenza artificiale
2.1. Il rinvio implicito all’AI Act
Il sintagma «funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale» è volutamente ampio e va letto in combinato disposto con la definizione di sistema IA contenuta nell’art. 3, punto 1, del Regolamento (UE) 2024/1689 — AI Act. Si tratta di qualunque sistema automatizzato che, sulla base di input ricevuti, deduce come generare output (previsioni, raccomandazioni, decisioni) capaci di influenzare ambienti fisici o virtuali.
2.2. L’intero ciclo di vita dell’algoritmo
«Funzionamento» non significa solo “esecuzione”. La nozione copre tutte le fasi operative del sistema:
- Progettazione dell’algoritmo (architettura del modello, scelte di design);
- Dati di addestramento (training set, qualità e rappresentatività dei dati);
- Esecuzione e inferenza (processo decisionale automatizzato);
- Output prodotto (decisione, raccomandazione, classificazione).
Una lettura ampia e funzionalmente orientata, coerente con l’obiettivo dell’AI Act di tutelare i diritti fondamentali lungo l’intero ciclo di vita del sistema.
3. Il nodo applicativo: «funzionamento» versus «utilizzo»
3.1. La distinzione che cambia il giudice
Il punto più delicato della novella — e quello che chi scrive atti dovrà padroneggiare da subito — è la differenza fra funzionamento del sistema (competenza esclusiva del Tribunale) e utilizzo del sistema da parte di un soggetto (competenza ordinaria secondo i criteri di valore).
3.2. Tre casi pratici
Caso A — Errore diagnostico in sanità
Un paziente subisce un danno perché il medico ha utilizzato un sistema di IA diagnostico.
- Se la domanda contesta l’errato uso dello strumento da parte del medico (es. mancata verifica dell’output, scarsa attenzione clinica) → la causa segue le regole ordinarie di competenza per valore e può ricadere anche nella competenza del Giudice di Pace.
- Se invece la domanda contesta l’inaffidabilità strutturale dell’algoritmo o un bias nei dati di addestramento → si attiva la competenza esclusiva del Tribunale ex art. 9 c.p.c.
Caso B — Pubblica Amministrazione che decide con algoritmo
L’art. 14 della L. 132/2025 disciplina l’uso dell’IA da parte della P.A. Si configura un vero e proprio doppio binario:
- Funzionamento del sistema (es. algoritmo discriminatorio, dataset viziato) → Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c.
- Provvedimento amministrativo finale adottato sulla base dell’output → Giudice amministrativo (TAR).
Il coordinamento tra i due giudizi sarà uno dei terreni di prova più impegnativi: rilevano l’art. 295 c.p.c. sulla sospensione necessaria e l’art. 8 c.p.a. sulle questioni pregiudiziali.
Caso C — Impresa danneggiata da output errato
Un’azienda subisce perdite economiche per l’output sbagliato di un modello di IA fornito da una piattaforma terza. Domanda risarcitoria possibile contro fornitore, deployer e — in alcuni casi — utilizzatore finale. La qualificazione della domanda come “funzionamento” o “utilizzo” diventa scelta strategica preliminare dell’avvocato.
4. Coordinamento con la responsabilità civile da IA: la delega dell’art. 24
L’art. 24, comma 5, lett. d), della stessa L. 132/2025 delega il Governo a introdurre «strumenti di tutela del danneggiato» in materia di responsabilità civile da intelligenza artificiale. Il decreto delegato dovrà confrontarsi con:
- la proposta di direttiva UE sulla responsabilità da IA (AI Liability Directive);
- la direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che ha esteso il proprio raggio d’azione anche al software e ai sistemi di IA;
- gli ordinari criteri di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2050 c.c.
Fino al varo dei decreti delegati, la competenza esclusiva del Tribunale ex art. 9 c.p.c. funge da norma-ponte, evitando frammentazioni interpretative nelle Corti territoriali.
5. Aspetti processuali da non sottovalutare
5.1. Litisconsorzio: i soggetti potenzialmente coinvolti
Nelle cause sul funzionamento di un sistema di IA possono confluire più soggetti:
- Fornitore (provider) del modello fondazionale o del sistema;
- Deployer che mette in esercizio il sistema;
- Distributore o importatore;
- Utilizzatore finale.
La mappa del litisconsorzio facoltativo o necessario (artt. 102 e 103 c.p.c.) va costruita fin dall’atto di citazione, anche per evitare eccezioni di difetto di contraddittorio.
5.2. Foro territoriale
La competenza esclusiva per materia non risolve la questione del foro territoriale, che resta regolata dagli ordinari criteri:
- Foro generale del convenuto (artt. 18-19 c.p.c.);
- Foro facoltativo per le obbligazioni (art. 20 c.p.c.);
- Foro del consumatore (art. 33 D.Lgs. 206/2005), ove applicabile.
5.3. Onere probatorio e CTU tecnica
La prova del malfunzionamento algoritmico richiede competenze specialistiche. È prevedibile un ricorso massiccio alla Consulenza Tecnica d’Ufficio, con periti esperti di machine learning, data science e cybersecurity. L’avvocato dovrà saper formulare quesiti tecnici precisi, anche sulla scorta della documentazione richiesta ai fornitori dall’AI Act (registri tecnici, valutazione dei rischi, log di funzionamento).
6. Implicazioni strategiche per imprese e professionisti
6.1. Per le imprese: governance e contratti
Le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA devono:
- Mappare i sistemi IA in uso (ai sensi anche degli obblighi di trasparenza dell’AI Act);
- Aggiornare le clausole contrattuali con fornitori e clienti su responsabilità, manleve, garanzie e foro;
- Adottare protocolli di documentazione del funzionamento del sistema, utili in giudizio;
- Verificare le coperture assicurative, oggi spesso non allineate al nuovo rischio “AI liability”.
6.2. Per gli avvocati: nuove competenze, nuove opportunità
Il contenzioso sull’IA richiede un profilo professionale ibrido: cultura processualcivilistica, conoscenza dell’AI Act, capacità di dialogo con i tecnici. Si apre uno spazio di specializzazione che premierà chi saprà:
- qualificare correttamente la causa petendi;
- distinguere funzionamento e utilizzo già in fase di pre-contenzioso;
- coordinare giudizio civile ordinario e — quando rilevante — giudizio amministrativo.
7. Tabella di sintesi: chi è competente?
| Oggetto della controversia | Giudice competente |
| Errore del professionista che usa l’IA come supporto | Giudice ordinario per valore (anche GdP) |
| Malfunzionamento strutturale dell’algoritmo | Tribunale (competenza esclusiva ex art. 9 c.p.c.) |
| Dataset di addestramento viziato o discriminatorio | Tribunale |
| Provvedimento amministrativo basato su IA — vizi del sistema | Tribunale |
| Provvedimento amministrativo basato su IA — legittimità dell’atto | TAR |
| Danno da prodotto IA difettoso (direttiva 2024/2853) | Tribunale |
Conclusioni: una norma breve, un cambio di prospettiva
L’art. 17 della Legge 132/2025 è un tassello apparentemente minore, ma con effetti a cascata su strategia processuale, responsabilità civile e modelli assicurativi. Sottraendo le cause sull’IA al Giudice di Pace e affidandole in via esclusiva al Tribunale, il legislatore ha riconosciuto che dietro un output algoritmico c’è un sistema complesso da giudicare, non un semplice strumento da valutare.
Per imprese e professionisti, è il momento di muoversi in anticipo: ridefinire contratti, governance, polizze e strategie difensive prima che il primo contenzioso strutturato arrivi a sentenza.
Domande frequenti
Quando si applica la competenza esclusiva del Tribunale per le cause sull’intelligenza artificiale?
Si applica a tutte le cause che hanno a oggetto il «funzionamento» di un sistema di intelligenza artificiale. Per effetto dell’art. 17 della Legge 132/2025, che ha modificato l’art. 9 c.p.c., queste controversie rientrano nella competenza esclusiva e inderogabile del Tribunale, con esclusione del Giudice di Pace.
Che differenza c’è tra «funzionamento» e «utilizzo» di un sistema di IA?
È il discrimine che decide il giudice competente. Se la domanda attinge al modo in cui il sistema elabora, apprende o produce i suoi output — cioè al suo funzionamento — opera la competenza esclusiva del Tribunale. Se invece riguarda soltanto il modo in cui un soggetto si è servito dello strumento, possono valere le regole ordinarie di competenza.
Il Giudice di Pace può decidere una causa sul funzionamento di un sistema di IA?
No. La competenza esclusiva del Tribunale è inderogabile: anche per cause di modesto valore economico il Giudice di Pace non è competente, perché il legislatore ha riconosciuto la complessità tecnica della materia e l’esigenza di precedenti coerenti.
Da quando è in vigore la nuova competenza esclusiva del Tribunale?
Dall’entrata in vigore dell’art. 17 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, il 10 ottobre 2025. Da quella data le cause sul funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale vanno incardinate davanti al Tribunale.
Cosa devono fare imprese e professionisti?
Conviene muoversi in anticipo: rivedere contratti e clausole di responsabilità, rafforzare la governance dei sistemi di IA, verificare le coperture assicurative e impostare per tempo le strategie difensive, per arrivare preparati al primo contenzioso strutturato davanti al Tribunale.
La competenza esclusiva del Tribunale è derogabile con un accordo tra le parti?
No. Si tratta di una competenza esclusiva e inderogabile: le parti non possono spostarla con un patto, perché il legislatore l’ha collocata accanto alle materie sottratte alla loro disponibilità, come imposte e tasse, stato e capacità delle persone e querela di falso.
Quali controversie rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale sull’IA?
Rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale le cause in cui si discute del funzionamento del sistema di intelligenza artificiale: errori dell’algoritmo, difetti del modello, danni da output, vizi nel ciclo di addestramento. Restano fuori le sole questioni che attengono all’uso individuale dello strumento da parte di un soggetto.
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