Venerdì 19 dicembre 2014 si è svolto alla Camera dei Deputati il primo di tre incontri della “call for information” sul tema Bitcoin e criptovalute organizzato da Cashlessway.

Abbiamo voluto sollecitare le diverse opinioni dividendo l’ampio tema in pro e contro, luci e ombre, vantaggi e rischi, ponendo una serie di domande ai nostri interlocutori. Ma già con il primo assaggio avuto, su una fetta assai parziale delle domande a disposizione, ordinare la varietà e il pregio delle informazioni ricevute non appare per niente facile.

Veniamo alla questione basilare, ad esempio. Regolare il Bitcoin o no?

Il Prof. Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e presidente dell’AIRA — Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, ha detto che non c’è alternativa alla regolamentazione. E questo perché il Bitcoin, pur non essendo falsificabile può essere strumento di riciclaggio, utilizzato anche per i traffici mafiosi che affliggono il nostro territorio. Ma, l’On. Sergio Boccadutri — con una visione a me più congeniale — ha in un certo senso “corretto la punteggiatura”, osservando che la starting grid di un’eventuale disciplina legale non deve per forza basarsi sui soli aspetti negativi da contrastare, e che la straordinarietà della tecnologia delle cripto-valute val bene la sfida di dettare criteri, non per limitare, “ma per sostenere un ambito economico attraverso una sua legittimazione“.

In questo quadro, quindi, c’è sicuramente la condivisione dell’opportunità di una regolamentazione e una eguale risposta positiva alla questione di fondo. Ma si intravedono già due diversi “perché” che anticipano futuri “come” distinti e che, invece, è bene provare subito a mettere insieme per non rimanere bloccati in partenza.

Giova osservare, in una visione più generale, che sebbene in Italia le nostre istituzioni serbino tuttora un contegno pressoché inerte, in altri paesi — una settantina per lo meno — hanno già studiato, elaborato, deciso ed operato con “stili ” differenti sul tema delle valute digitali.[Per una visione generale, si veda http://bitlegal.io/, oppure il documento del servizio informativo del Congresso USA reperibile al link: http://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/regulation-of-bitcoin.pdf, recante un aggiornamento a gennaio del 2014]. E deve sicuramente aggiungersi che, pur nell’estrema varietà del panorama, sono tre le principali linee di sviluppo adottate:

  1. proibizione o restrizione dell’uso delle monete e dei sistemi decentralizzati di pagamento;
  2. disciplina ad hoc del Bitcoin e delle altre valute digitali; [Come commodity, o property o unità di conto finanziaria di natura complementare e privata];
  3. regolazione di alcuni aspetti delle attività economiche svolte all’interno dell’ecosistema delle virtual currencies.

La prima opzione è quella scelta da paesi non proprio a economia di mercato (Cina e Russia per tutti); non percorribile in Italia anche in virtù, secondo me, della rilevanza giuridica assunta dal Bitcoin quale espressione dell’autonomia contrattuale privata protetta dal nostro ordinamento per la meritevolezza degli interessi economici e giuridici sottostanti (sebbene ancora non vi sia una massa critica adeguata). Mentre, gli Stati nazionali a impostazione democratica e di libero scambio hanno scelto la seconda e/o la terza tipologia di approccio, spingendo le proprie autorità di regolamento (secondo e terzo livello di normazione, per intenderci) ad assumere dei framework legali che se da un lato costituiscono dei vincoli (per alcuni), dall’altro, comunque, danno un minimo di certezza del diritto ad utenti e operatori che hanno deciso di investire nel settore.

In tale articolato contesto, dunque, il nostro paese non ha carta bianca visto che comincia dopo numerosi “apripista”. E dovrà quindi tenersi conto sia del fatto che negli impianti legali già avviati altrove non vi è (né mai potrebbe esserci, per i limiti insuperabili legati alla territorialità della legge) quel che irrazionalmente temono alcuni “crypto-entusiasti nostrani”, ossia l’impossibile disciplina del protocollo blockchain e dell’infrastruttura tecnologica associate al Bitcoin, sia del fatto che vi è già da altre parti una notevole esperienza legale sui profili di rischiosità criminale delle cripto-valute a cui guardare.

Il pericolo di riciclaggio e la consumazione di attività illecite, infatti, è stata la molla che ha fatto scattare, nel 2013, gli Stati Uniti con il primo corpus di regole che estendono a certe categorie di valute digitali le norme generali in tema di Anti Money Laundering (AML) e di c.d. Know Your Customer (KYC). [Nel Marzo 2013, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha emanate la prima guida interpretativa, FIN-2013-G001 (Source: http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html)]. E altri paesi hanno seguito l’esempio, inserendo il Bitcoin in contesti normativi precostituiti per applicarvi i rispettivi standard regolatori a contrasto del riciclaggio.

Tale approccio quindi è, in un certo senso, più che maturo e non vi è alcun legal vacuum. Tant’è che la sezione dell’ONU che si occupa di criminalità (UNODC) ha rilasciato a giugno del 2014 un documento complesso, dal titolo “Basic Manual on the Detection And Investigation of the Laundering of Crime Proceeds Using Virtual Currencies“, tranquillamente definibile come una sorta di “sussidiario” operativo per tutti i cyber-investigatori che ogni nazione ha e deve avere per contrastare la criminalità. Si aggiunga che questo documento, peraltro, segue di poco il report, “Virtual currencies, definitions and potential AML/CFT risks“, emanato dal Financial Action Task Force (FATF-GAFI) — un ente inter-governativo di cui l’Italia fa parte dal 1990 — che, nonostante la preoccupazione sugli usi illeciti del Bitcoin, ha comunque riconosciuto a chiare lettere l’uso legittimo delle valute virtuali quale fonte di molti vantaggi, come una maggiore efficienza di pagamento, minori costi di transazione, facilitazione dei pagamenti internazionali e l’inclusione di tutti coloro che hanno accesso limitato ai servizi bancari regolari [Entrambi i documenti, in vario modo, fanno riferimento anche all’uso improprio di tutti i nuovi sistemi di pagamento, tra cui pagamenti mobili ed e-payment, carte di credito e carte prepagate, sottolineando che la preferenza delle monete digitali da parte delle attività criminale per riciclare capitali sporchi non è legata alle caratteristiche della tecnologica su cui si basano, bensì alla carenza di obblighi sugli operatori di crypo-currencies per indurli a raccogliere e soprattutto conservare, per future esigenze investigative, i dati dei loro clienti oltre il tempo necessario all’esecuzione della singola operazione].

Tutto questo per dire che esistono già, all’interno degli attuali sistemi di sorveglianza globale sul movimento dei capitali e delle pratiche internazionali di c.d. forensic (o informatica forense), sufficienti strumenti per reprimere l’uso illegittimo delle monete digitali, anche attraverso il monitoraggio del flusso dei c.d. encrypted data del protocollo Bitcoin, ad esempio.

Perciò nulla impedisce a un’autorità di controllo italiana — specie se vi è, come detto da Razzante, l’emergenza mafiosa da considerare anche in questo tema — di scrollarsi dal torpore acquisendo quella more advanced undertanding necessaria, secondo me, ad irregimentare in maniera efficacie i comportamenti di chi vuole interagire economicamente con wallet (sia di c.d. cold storage che di c.d. hot storage) destinatari di ordini di disposizione provenienti da dispositivi fissi o mobili presenti sul nostro territorio. Certo che si può fare, per prima cosa partendo dalle assumptions che già altri Stati ed altri organismi hanno elaborato sul punto, dal momento che, che nonostante la relativa novità della materia (in Italia soprattutto), in realtà non ci si muove affatto in un contesto di completo vuoto giuridico, come si crede.

Ma ciò, a mio parere, non può e non deve compromettere la prospettiva generale che la nostra politica pubblica dovrebbe comunque cercare di realizzare con norme di rango primario a tutela dei consumatori e, soprattutto, a supporto allo sviluppo economico delle innumerevoli potenzialità dell’uso corretto di una tecnologia innovativa per generare legittimamente dei profitti. E devono scoraggiarsi quindi eventuali approcci regolamentari a senso unico, sbilanciati troppo verso il contrasto criminale, come precisato dall’On. Boccadutri.

Al riguardo, aiuta senz’altro quanto ricordato dalla stessa UNODC nel menzionato documento, prendendo a riferimento la Model Law sul commercio elettronico del 1996, sviluppata e adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), [https://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html. Tale impianto regolamentare, sebbene non sia un trattato internazionale nel senso classico del diritto internazionale pubblico, è stato ampiamente utilizzato per fornire una guida per lo sviluppo di legislazioni nazionali in materia di agevolazione del commercio elettronico ed è, in sostanza, uno standard internazionale per la regolamentazione del commercio elettronico], che stabilisce una serie di paletti fondamentali anche per comprendere il dibattito legale per quanto riguarda le valute virtuali. Primo fra tutti il principio della neutralità tecnologica, [Cfr United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, in: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf], o neutralità dei media che, ribaltato sul terreno delle valute digitali, significa semplicemente che le tecnologie utilizzate per le transazioni in monete virtuali possono essere impiegate sia per scopi legittimi che per finalità illegali, e che la tecnologia di base non può considerarsi illegale di per sé a causa del potenziale del suo uso criminale.

Questo argomento — non dissimile a quello sulla condivisione decentralizzata peer-to-peer di materiali protetti da copyright, ad esempio — conferma l’importanza del concetto della neutralità tecnologica ed aiuta a sostenere gli usi legittimi della tecnologia in questione, spostando la responsabilità illecita sugli utilizzatori finali che ne pieghino l’uso a finalità criminose. E deve quindi servire da supporto per guidare la discussione, altrimenti rischiamo di privarci di strumenti finanziari legittimi e di negare il legittimo uso della tecnologia.

Quello che abbiamo difronte quindi è un vero e proprio dilemma proposto dalle monete digitali sul terreno dell’e-commerce, perché da un lato l’uso della moneta virtuale è coerente proprio con l’obiettivo generale dello sviluppo dl commercio elettronico offrendo un altro metodo per adempiere ai trasferimenti economici; e dall’altro, le minacce e le sfide poste dalla natura altamente speculativa di cripto-valute e le minacce della criminalità informatica rappresentano un fattore scoraggiante. La repressione è e rimane un obiettivo primario per ogni Stato, soprattutto per un paese come il nostro, martoriato dal malaffare e dal crimine organizzato, ma se si vuole risolvere il dilemma non si può non considerare la forza evolutiva della tecnologia associata al Bitcoin, in grado potenzialmente di innovare il modello di business attualmente esistente nel sistema degli scambi commerciali “a distanza” e del trasferimento di ricchezza finanziaria sulle reti di comunicazione elettronica, trasformando gli attuali meccanismi di creazione del valore ed aprendo il settore dei pagamenti digitali ad un sano influsso concorrenziale a vantaggio sia delle stesse imprese che degli utilizzatori, sia dell’economia in generale.

Che facciamo, rimaniamo al buio perché accendere la luce è pericoloso, e potremmo morire in un incendio provocato da qualche delinquente che ha deciso di distruggerci la casa facendoci scoppiare il sistema elettrico?

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Articolo originariamente pubblicato su Medium.