L’usura sopravvenuta รจ uno dei temi piรน dibattuti del diritto bancario: puรฒ un tasso, lecito quando รจ stato pattuito, diventare usurario nel corso del rapporto? Con la sentenza n. 602/2013 la Corte di Cassazione rispose di sรฌ. Ma la questione, come vedremo, รจ stata poi risolta in senso opposto dalle Sezioni Unite.

Che cos’รจ l’usura sopravvenuta
Si parla di usura sopravvenuta quando il tasso di interesse, lecito al momento della stipula del contratto, supera in un momento successivo il tasso soglia antiusura. Le soglie sono calcolate ogni trimestre dalla Banca d’Italia sui tassi medi di mercato, secondo la legge n. 108/1996.
Il problema si pone soprattutto per i rapporti di durata โ mutui e finanziamenti โ in cui il costo del denaro pattuito anni prima puรฒ risultare, col tempo, superiore alle soglie aggiornate.
La sentenza Cassazione 602/2013
Con la sentenza n. 602/2013, pubblicata l’11 gennaio 2013, la Cassazione affermรฒ la rilevanza dell’usura sopravvenuta. Secondo quella pronuncia, i tassi soglia trimestrali potevano rilevare anche per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 108/1996.
Le clausole sugli interessi anteriori alla legge restavano valide, ma โ al sopraggiungere di soglie piรน basse โ divenivano illegittime negli effetti: da quel momento, secondo la Corte, operava la sostituzione automatica ex art. 1339 c.c., con applicazione del tasso soglia in luogo del maggiore interesse contrattuale per la parte di rapporto non ancora esaurita.
Il contrasto e la svolta delle Sezioni Unite (2017)
La posizione del 2013 si inseriva in un contrasto giurisprudenziale acceso: alcune pronunce riconoscevano l’usura sopravvenuta, altre la negavano, ritenendo che l’usurarietร andasse valutata solo al momento della pattuizione.
Il contrasto รจ stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, che hanno escluso la configurabilitร dell’usura sopravvenuta: un tasso lecito quando รจ stato promesso o convenuto non diventa usurario per il solo fatto che, in seguito, superi la soglia antiusura.
Per le Sezioni Unite, dunque, non si applica la sanzione dell’art. 1815 c.c. nรฉ la sostituzione automatica del tasso: ciรฒ che conta รจ il momento in cui gli interessi sono stati pattuiti.
Cosa resta oggi: come si valuta l’usura
Alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite, oggi la verifica si concentra sul momento della conclusione del contratto. Restano comunque rilevanti, e fonte di contenzioso, profili diversi: il calcolo del TEG, l’inclusione di commissioni e spese, gli interessi di mora e il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori.
Per il cliente bancario questo significa che una contestazione fondata non puรฒ limitarsi al semplice superamento successivo della soglia, ma deve guardare alle condizioni pattuite e al loro corretto calcolo.
Il testo della sentenza 602/2013
Domande frequenti sull’usura sopravvenuta
Che cos’รจ l’usura sopravvenuta?
ร l’ipotesi in cui un tasso, lecito alla stipula, supera solo in un momento successivo il tasso soglia antiusura fissato trimestralmente dalla Banca d’Italia.
L’usura sopravvenuta รจ ancora riconosciuta?
No. Dal 2017 le Sezioni Unite l’hanno esclusa: il superamento della soglia avvenuto dopo la pattuizione non rende usurario un tasso originariamente lecito.
Cosa aveva deciso la Cassazione nel 2013?
Con la sentenza 602/2013 aveva riconosciuto l’usura sopravvenuta, ipotizzando la sostituzione automatica del tasso ex art. 1339 c.c. per la parte di rapporto non ancora esaurita.
Cosa hanno stabilito le Sezioni Unite nel 2017?
Con la sentenza n. 24675/2017 hanno chiarito che l’usurarietร si valuta al momento della pattuizione: un tasso lecito allora non diventa usurario se in seguito supera la soglia.
Quando un tasso si considera usurario?
Quando, al momento in cui รจ convenuto, supera il tasso soglia calcolato sui TEGM rilevati dalla Banca d’Italia ai sensi della legge 108/1996.
Riferimenti
- Cass. civ., sent. n. 602/2013 (rilevanza dell’usura sopravvenuta).
- Cass. civ., Sezioni Unite, n. 24675 del 19 ottobre 2017 (esclusione dell’usura sopravvenuta).
- Legge 7 marzo 1996, n. 108 (disciplina dell’usura) โ Gazzetta Ufficiale.
- Artt. 1339 e 1815 c.c. โ Normattiva.
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