Il diritto d’autore online è di nuovo al centro del confronto pubblico. Con la delibera n. 452/13/CONS del luglio 2013 l’AGCOM ha posto in consultazione i lineamenti di un regolamento per la tutela del copyright sulle reti di comunicazione elettronica, e il dibattito si è subito acceso. Pubblichiamo l’editoriale dell’Avv. Giulia Arangüena uscito su Key4biz il 25 ottobre 2013, che torna su un tema già affrontato nel 2011 con l’analisi dei poteri AGCOM sul diritto d’autore online e con il Libro bianco su diritti d’autore e diritti fondamentali.
Il dibattito sulla consultazione AGCOM
La consultazione pubblica di AGCOM sul regolamento per la disciplina del copyright sulle reti elettroniche è entrata nel vivo e il dibattito, di conseguenza, si sta intensificando.
Purtroppo, secondo la mia opinione, non si vede alcun rafforzamento delle argomentazioni né del livello concettuale e giuridico delle opinioni espresse. Si assiste soltanto a un desolante confronto, quasi un soliloquio, in cui predominano congetture ideologiche e metagiuridiche di un’unica area di pensiero, squadernate perfino sulla stampa nazionale con la forza dei «galloni accademici» a coprire posizioni partigiane, interessi «piccoli piccoli» e di lobby.
Nulla di male, se gli interessi di parte e le idee che li esprimono fossero dichiarati con chiarezza prima di entrare nel dibattito. E nulla di male se gli interessi di tutte le parti in «conflitto» fossero rappresentati in modo paritario. Anzi, ben venga il pluralismo, se rende la consultazione pubblica quell’efficace strumento preventivo di mediazione e di contemperamento equilibrato degli interessi per cui è stata introdotta nell’ordinamento.
Invece, a parte gli slogan, nulla viene chiarito. Non si dice, come si dovrebbe, che il diritto d’autore online è una delle infrastrutture immateriali più importanti della Rete per avere un’economia di Internet con modelli di business plausibili, e che questo meriterebbe uno sforzo comune al di là delle contrapposizioni sterili.
Così, tra molte mistificazioni, l’unica certezza è il «fuoco incrociato» contro un’Autorità indipendente che ha l’ardire di voler fare qualcosa in un Paese completamente bloccato. Anche se il vero bersaglio, ideologico, non è AGCOM, ma le «terribili» e avide Major, che invocherebbero regole sul copyright in Rete per continuare a fare profitti a danno dei «buontemponi» di Internet, impegnati nella pirateria digitale di film, musica, e-book, riviste online e di tutto ciò che è frutto della creazione intellettuale altrui, in nome di una superiore libertà d’espressione e della conoscenza collettiva. E poco importa se, intanto, i novelli Robin Hood 2.0 fanno anche commercio elettronico della creatività rubata ad altri.
Perché è un «gioco a somma zero»
Volendo sintetizzare il «dibattito», il regolamento sul copyright online «non s’ha da fare», punto e basta, per due ragioni:
- perché favorisce i «cattivi», cioè i titolari dei diritti d’autore, che non sono affatto solo le Major, ma tutti coloro che di prodotti creativi e contenuti artistici e intellettuali cercano di vivere e vorrebbero investire sul Web, se non fosse ancora un «Far Web»;
- perché, secondo il solito refrain nazionale, servirebbe una legge del Parlamento, l’ennesima mini-riforma del diritto d’autore, essendo «legalmente inappropriato» un atto di un’Autorità indipendente istituzionalmente deputata al governo e al controllo delle reti di comunicazione e di chi vi opera.
In questa prospettiva, mi pare ci sia tutto per concludere che si sta consumando un gioco a somma zero. Invocare un’altra legge, in una condizione di stallo politico come la nostra, equivale realisticamente a non fare nulla, rinviando magari di un’altra generazione il problema di un diritto d’autore 2.0 che non c’è e che non deve esserci neppure in abbozzo, neppure attraverso una prima, parziale e limitata iniziativa regolamentare.
La questione va avanti da anni, e il primo tentativo della passata consiliatura di AGCOM si è arenato anche per la stessa operazione di delegittimazione dell’Autorità a cui assistiamo oggi, con argomenti più o meno identici. È lecito allora chiedersi: a chi fa comodo che un diritto d’autore 2.0 non esista neppure in nuce?
Le Major, o meglio tutti i titolari di diritti d’autore «analogici», hanno un interesse riconoscibile a che i loro diritti siano tutelati anche sul Web, quando scelgono di digitalizzare i contenuti e sfruttare le potenzialità economiche di Internet. Ma gli altri? Chi sono quelli che si oppongono anche a un modesto primo intervento in questo settore da parte di un’Autorità indipendente dello Stato con «delega» al controllo delle reti di comunicazione elettronica?
I poteri di AGCOM sono un falso problema
Gli argomenti giuridici sulla presunta mancanza di poteri di AGCOM, almeno per il copyright online sui contenuti audiovisivi, sono davvero labili e smentiti da interpretazioni meno offuscate da interessi di parte (si veda, ad esempio, il parere del Prof. Avv. Oreste Pollicino dell’Università Bocconi). Il dibattito, quindi, non dovrebbe più limitarsi a disquisizioni, più o meno dotte, sui poteri dell’Autorità: secondo me sono solo un falso problema.
Poiché però si continua ad agitare la bandiera della delegittimazione, conviene fare alcune precisazioni di metodo e chiamare le cose con il loro nome: capire chi alimenta, e perché, le ostilità contro questo primo tentativo, forse migliorabile sul piano della tecnica redazionale, di gettare qualche base per il diritto d’autore online.
Sfugge, per l’ostinazione a tenere basso il livello della discussione, che il nocciolo della questione non è AGCOM né il presunto difetto dei suoi poteri regolamentari. Qui si discute della possibilità di dare anche in Rete un modello al rapporto tra un bene, la sua utilità economica e il suo titolare: in termini semplici, di trasporre sul Web lo schema della proprietà privata nel quale si colloca tradizionalmente il diritto d’autore.
Diritto d’autore online e proprietà: la cyberproperty esiste
Ed è cruciale, non essendoci altri modelli economicamente credibili, mantenere il diritto d’autore sui contenuti pubblicati in Rete dentro uno schema proprietario. La cyberproperty esiste, e c’è un ampio quadro normativo nazionale, sovranazionale e internazionale con cui tutelare e disciplinare il diritto d’autore sulle reti italiane di comunicazione elettronica. Mancano però le regole di secondo livello che rendano concretamente accessibile un ulteriore fronte di disciplina e tutela.
L’evoluzione del diritto di proprietà è un fatto, e da tempo si sono affacciati modelli diversi, come quelli dei beni comuni (i «commons»), che danno luogo a diritti «sociali» e condivisi. Ma richiamarsi, implicitamente, a teorie pensate per le risorse scarse o per i beni pubblici, non appropriabili e non sottraibili, non è concettualmente adeguato per il diritto d’autore solo perché se ne fa un uso smaterializzato per via telematica.
La cosiddetta Western Legal Tradition, contro la quale il Prof. Lessig ha lanciato la sua sfida con le licenze Creative Commons, ha già dimostrato che il diritto può accompagnare la diffusione delle tecnologie con i propri strumenti «tradizionali» e renderle economicamente praticabili. Basti pensare ai contratti telematici, che la dottrina ha ricondotto alla teoria generale del contratto rendendo sicure le negoziazioni a distanza e aprendo la strada all’e-commerce; o ai nomi a dominio, qualificati come segni distintivi dell’impresa e oggetto di proprietà industriale.
Nel caso della creatività, forse la più negletta tra le virtù umane, il tentativo, fatto con molta nonchalance e non a viso aperto, sembra invece quello di rimettere in discussione la proprietà privata per renderla «commons», anzi «creative commons», cioè collettiva. Alla base c’è una visione aprioristica della Rete, o del Cyberspace, in cui il diritto non dovrebbe integrare il Web nel mondo reale applicandovi le stesse regole che valgono offline, in nome di una prevalenza, tutta da dimostrare, della sola tecnologia come strumento di controllo capace di soggiogare strutture sociali, diritto e mercato, a vantaggio di pochissimi «eletti».
Al di là di ciò che si agita sotto il dibattito, e che non viene portato alla luce come meriterebbe, ritengo in tutta franchezza che la Rete non sia solo infrastruttura materiale, una questione di fibra e di velocità di connessione. Cominciare a rendere possibile il diritto d’autore online, anche in una prima e primordiale fase, vale uno sforzo di lungimiranza per costruire un ambiente di mercato più affidabile. Non mi pare più tollerabile, per mancanza di regole di secondo livello, lasciarsi sfuggire l’occasione dell’immenso mercato di Internet, che resta in buona parte insicuro e poco affidabile dal punto di vista economico.
Domande frequenti
Che cosa ha messo in consultazione l’AGCOM?
Con la delibera n. 452/13/CONS del luglio 2013, i lineamenti di un regolamento sulla tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, aperti ai contributi degli interessati.
L’AGCOM ha il potere di regolare il diritto d’autore online?
È il punto più contestato. C’è chi sostiene che serva una legge del Parlamento; secondo l’autrice gli argomenti contrari sono labili, almeno per i contenuti audiovisivi, come sostenuto anche nel parere del Prof. Oreste Pollicino.
Perché si parla di «gioco a somma zero»?
Perché, in una fase di stallo politico, rinviare tutto a una nuova legge significa in concreto non fare nulla e lasciare il diritto d’autore online senza regole di secondo livello.
Devi tutelare le tue opere e i tuoi contenuti online?
Il quadro è cambiato dal 2013: lo Studio può aiutarti oggi a proteggere e valorizzare i contenuti creativi che diffondi in Rete.
Testo a cura della Redazione ADLP — ottobre 2013. Editoriale dell’Avv. Giulia Arangüena pubblicato su Key4biz il 25 ottobre 2013 con il titolo «#ddaonline: la delegittimazione di Agcom quale “gioco a somma zero” contro il diritto di proprietà».
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