Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, recante «disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione», interviene su un nodo noto: in Italia recuperare un credito richiede troppo tempo, e questo pesa sui bilanci delle banche e sul costo del credito alle imprese. Il decreto, ora all’esame del Parlamento per la conversione, introduce nuove garanzie e accelera le procedure.

Le misure del D.L. 59/2016 in sintesi
Art. 1Pegno mobiliare non possessorio per i crediti d’impresa
Art. 2Finanziamento garantito da trasferimento di un immobile sospensivamente condizionato all’inadempimento (nuovo art. 48-bis TUB)
Art. 3Registro elettronico delle procedure di espropriazione, insolvenza e crisi
Art. 4Modifiche al codice di procedura civile per accelerare le esecuzioni
Artt. 8-10Indennizzo per gli investitori in obbligazioni subordinate delle quattro banche in risoluzione
Art. 11Canone per conservare la trasformabilità delle DTA in crediti d’imposta
Testo del decreto-legge in vigore dal 4 maggio 2016, prima della conversione.

Il pegno senza spossessamento

Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno sui beni mobili destinati all’impresa, presenti o futuri, anche individuati per categoria o per valore complessivo (esclusi i beni mobili registrati), senza consegnarli al creditore. L’imprenditore continua a usarli e, se li trasforma o li vende, il pegno si trasferisce sul prodotto, sul corrispettivo o sul bene acquistato in sostituzione. Il pegno si costituisce con l’iscrizione in un registro informatizzato tenuto presso l’Agenzia delle entrate. È una garanzia pensata per chi non ha immobili da offrire ma ha magazzino, macchinari o crediti.

Il patto marciano per le imprese

Il nuovo art. 48-bis del Testo unico bancario consente di garantire un finanziamento a un’impresa con il trasferimento di un immobile (diverso dall’abitazione principale) sospensivamente condizionato all’inadempimento. Nel testo del decreto, l’inadempimento si ha quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate mensili, anche non consecutive.

Il divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) è rispettato perché il valore dell’immobile è stimato da un perito nominato dal presidente del tribunale e, se supera il debito residuo, il creditore deve versare la differenza al debitore. È lo schema del cosiddetto «patto marciano», che evita al creditore la lunga esecuzione immobiliare.

Esecuzioni più rapide

Sul versante processuale, il decreto rende inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o ritardi non imputabili, e impone al giudice di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la parte non contestata. Il registro delle procedure, infine, renderà disponibili dati oggi dispersi tra i tribunali.

Il testo potrà cambiare in sede di conversione, che dovrà avvenire entro inizio luglio. Del canone sulle DTA ci occupiamo in un articolo dedicato.

Sullo stesso tema: Riforma fallimentare: il Governo approva la legge delega Rordorf; GACS: la garanzia dello Stato sulle cartolarizzazioni di sofferenze.

Domande frequenti

Che cos’è il pegno non possessorio?

Un pegno sui beni mobili dell’impresa che non richiede la consegna al creditore: l’imprenditore continua a usarli e la garanzia si costituisce con l’iscrizione in un registro informatizzato.

Il patto marciano viola il divieto di patto commissorio?

No, perché l’immobile è stimato da un perito e il creditore deve restituire al debitore l’eventuale eccedenza rispetto al debito.

Il patto marciano vale anche per la casa di abitazione?

Il decreto lo esclude per l’abitazione principale del proprietario, del coniuge o dei parenti e affini entro il terzo grado.

Una questione simile da valutare oggi?

Il quadro normativo è cambiato dal 2016: possiamo aiutarti a capire quali regole valgono oggi per il tuo caso.

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