Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 — CCII), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, ha spostato il baricentro dalla procedura alla rilevazione tempestiva. La legge non chiede soltanto di reagire all’insolvenza: chiede di cogliere per tempo i segnali di allarme crisi d’impresa, quelli che rendono probabile l’insolvenza, e di attivarsi.
Il nodo operativo è tradurre questo dovere in una lettura ordinata della propria situazione, senza confondere un primo orientamento con l’accertamento giuridico della crisi. Per questo abbiamo messo a disposizione il Barometro Crisi, uno strumento gratuito di primo orientamento per leggere i segnali di allarme crisi d’impresa secondo i criteri del Codice.
Che cosa la legge chiama «crisi»
Il punto di partenza è la definizione. Per l’art. 2, comma 1, lett. a), CCII la crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Il riferimento è dunque prospettico e finanziario: non un singolo indice di bilancio, ma la sostenibilità dei debiti che scadono nell’anno.
Su questa definizione si innestano due obblighi:
- l’art. 2086, comma 2, c.c. (testo su Normattiva) impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento;
- l’art. 3 CCII declina il dovere per l’imprenditore individuale (misure idonee) e per quello collettivo (assetti adeguati ai sensi dell’art. 2086 c.c.), indicandone le finalità: rilevare squilibri, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi.
Segnali di allarme crisi d’impresa: l’art. 3, comma 4
Dopo il D.Lgs. 83/2022 il Codice non ragiona più per «indicatori di allerta» o indici di bilancio: i segnali di allarme CCII sono tipizzati, e l’art. 3, comma 4, CCII ne individua quattro:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni verso banche e intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni, o oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni, se rappresentano complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione) oltre le soglie dell’art. 25-novies, comma 1, CCII, al cui superamento questi creditori sono tenuti a inviare una segnalazione.
Isolato, nessun dato «decide» da solo; letti insieme, questi elementi indicano se occorre approfondire.
Si collegano poi la segnalazione dell’organo di controllo (art. 25-octies), la composizione negoziata come percorso volontario (art. 12) e gli obblighi civilistici in caso di perdite che riducono il capitale (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.).
Che cosa fa lo strumento
Il Barometro Crisi legge i segnali di allarme crisi d’impresa secondo i criteri appena descritti:
- da 8 a 9 domande, in circa cinque minuti, con il riferimento normativo indicato per ogni domanda;
- due fasi di input: inquadramento (forma dell’impresa e sostenibilità dei flussi di cassa nei dodici mesi successivi) e segnali (retribuzioni, fornitori, banche, creditori pubblici, perdite e capitale, segnalazioni e azioni dei creditori, assetti);
- un esito a semaforo — verde, giallo o rosso — che si accende sui segnali previsti dalla legge, non su un punteggio, con le verifiche da fare e gli strumenti di legge da considerare. Con tre o più risposte «Non so» l’esito segnala dati insufficienti.
L’esito compare a schermo e può essere salvato o stampato. Le risposte al questionario non vengono conservate dallo Studio; nome, cognome ed email sono richiesti solo a fine percorso per accedere all’esito.
Che cosa non è
Il Barometro non accerta lo stato di crisi o di insolvenza, che richiede l’esame di bilanci, situazione debitoria e piano di cassa. Non verifica gli adeguati assetti, che restano fuori dal suo perimetro. È un orientamento sulle risposte dichiarate, non un parere né una certificazione. Per una valutazione scritta su un quesito definito è disponibile il parere a perimetro chiuso.
Per una prima lettura dei segnali di allarme crisi d’impresa, il Barometro si avvia dalla pagina dello strumento ed è raccolto con gli altri strumenti gratuiti dello Studio. Il quadro di riferimento è nell’area Salute e crisi d’impresa e, per le procedure, in Crisi e insolvenza d’impresa. Chi siamo e come lavoriamo: lo Studio.
Domande frequenti
Un esito verde esclude la crisi?
No. Indica che dalle risposte non emergono segnali previsti dalla legge; resta utile un monitoraggio periodico del piano di cassa.
Che cosa comporta un esito rosso?
Che è presente almeno un segnale di legge o un segnale grave, come azioni dei creditori. L’art. 2086 c.c. chiede di attivarsi senza indugio: il primo passo è aggiornare piano di cassa e situazione dei debiti scaduti e farli esaminare.
Servono dati contabili per compilarlo?
Servono informazioni attendibili sulla situazione dell’impresa, ma non vanno inseriti documenti, dati contabili riservati o dati personali di terzi.
Vuoi approfondire il tuo caso?
Parti dal Barometro Crisi; per una valutazione sul caso concreto puoi scrivere allo Studio o prenotare una call.
Testo a cura della Redazione ADLP — aggiornato a febbraio 2026.
Nota informativa. I contenuti e lo strumento hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono parere legale né sollecitazione di clientela ai sensi degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense. Per ogni valutazione sul caso concreto è necessario un confronto professionale.