La procedura per la certificazione dei crediti verso la PA e per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese manca il suo primo obiettivo, fissato per il 29 aprile scorso. Lunedì 29 aprile è infatti scaduto il termine entro cui le amministrazioni avrebbero dovuto registrarsi sulla piattaforma telematica del Ministero dell’economia e delle finanze, mentre al 30 aprile era fissata la scadenza per formalizzare la richiesta delle risorse necessarie ad avviare i pagamenti.

Che cosa prevede il decreto sblocca-debiti

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto, e quindi entro il 29 aprile 2013, le pubbliche amministrazioni dovevano registrarsi sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla quale si gestisce in via telematica la certificazione dei crediti prevista dall’art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 185/2008.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che la mancata registrazione entro il termine rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. I dirigenti responsabili sono inoltre soggetti a una sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione.

Certificazione dei crediti verso la PA: le scadenze del D.L. 35/2013 dell'8, 29 e 30 aprile 2013 e le sanzioni per le amministrazioni non registrate

Certificazione dei crediti verso la PA: i numeri al 30 aprile

Secondo una comunicazione della Direzione Affari Economici e Centro Studi dell’ANCE, alla data del 30 aprile 2013 (ore 14:00) avevano completato la registrazione sulla piattaforma:

  • 12 Regioni e Province autonome su 21;
  • 68 Province su 110;
  • circa 3.800 Comuni su 8.092 e 46 Unioni di Comuni;
  • circa 800 amministrazioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri (di cui solo 4 degli 11 Provveditorati alle opere pubbliche);
  • 2 Agenzie fiscali;
  • 72 Aziende sanitarie locali e 1 agenzia regionale di sanità;
  • 32 Comunità montane;
  • 17 Università;
  • 2 Consorzi tra amministrazioni locali.

Sono quindi moltissime le amministrazioni che non hanno nemmeno avviato la registrazione: dai dati dell’ANCE, meno di un terzo degli enti interessati avrebbe completato l’iscrizione. Quelle che non hanno rispettato la scadenza dovrebbero andare incontro alle pesanti sanzioni previste dal decreto. Non subiranno invece conseguenze le amministrazioni che hanno avviato la procedura di accreditamento entro il 29 aprile, anche se non hanno ancora ricevuto le credenziali di accesso.

I problemi tecnici e le istruzioni arrivate in ritardo

Il Ministero, con un comunicato, ha ammesso l’esistenza di problemi tecnici: a causa dell’elevato numero di richieste, l’invio di nome utente e password può richiedere alcuni giorni, perché è subordinato al controllo della documentazione e dei dati forniti dai richiedenti. In questi casi fa fede il messaggio di posta elettronica, rilasciato in automatico, che attesta la corretta acquisizione della richiesta di accreditamento.

In verità, il Ministero ha diffuso con un certo ritardo le istruzioni operative destinate a Regioni, Province autonome ed enti locali: il vademecum contenuto nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 19 è arrivato lo stesso giorno della scadenza.

Le richieste delle imprese: una clausola di salvaguardia

Per questo R.E TE. Imprese Italia ha ribadito la necessità di introdurre una «clausola di salvaguardia» che consenta alle imprese, in caso di inceppamento del meccanismo previsto dal decreto, di attivarsi direttamente compensando i crediti da riscuotere con i debiti fiscali e previdenziali. L’associazione confida inoltre che il nuovo Governo voglia riconsiderare l’impianto del provvedimento, semplificando le procedure e prevedendo meccanismi operativi che tengano nella massima considerazione il diritto dei creditori.

Per le imprese creditrici, il messaggio pratico è chiaro: la certificazione dei crediti verso la PA resta il presupposto per accedere ai pagamenti e agli strumenti di smobilizzo, ed è opportuno verificare se l’ente debitore si sia registrato sulla piattaforma e presentare l’istanza di certificazione non appena possibile, conservando la documentazione del credito.

Sullo stesso tema: La Cassazione stabilisce la rilevanza dell’usura sopravvenuta (2013).

Area di attività dello Studio: Crisi e insolvenza d’impresa.

Domande frequenti

Entro quando le PA dovevano registrarsi sulla piattaforma dei crediti?

Entro venti giorni dall’entrata in vigore del D.L. 35/2013, cioè entro il 29 aprile 2013, come previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto.

Che cosa rischiano i dirigenti delle amministrazioni non registrate?

Responsabilità dirigenziale e disciplinare, effetti sulla valutazione della performance e una sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione.

Che cosa succede se l’ente ha chiesto l’accreditamento ma non ha ancora le credenziali?

Secondo il comunicato del Ministero, fa fede il messaggio di posta elettronica automatico che attesta la corretta acquisizione della richiesta: l’ente che ha avviato la procedura entro il 29 aprile non incorre in conseguenze.

Una questione simile da valutare oggi?

Il quadro normativo è cambiato dal 2013: possiamo aiutarti a capire quali regole valgono oggi per il tuo caso.

Testo a cura della Redazione ADLP — maggio 2013. Originariamente comparso sul blog IusLab.

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