Il 26 marzo prossimo entreranno in vigore le disposizioni del d.lgs 21 febbraio 2014, n. 21, che modificano profondamente il Codice del Consumo (ex d.lgs 6 settembre 2005, n. 206) per effetto del recepimento della direttiva europea 2011/83/UE relativa ai diritti dei consumatori (la c.d. CPD — Consumer Protection Directive).
Le nuove disposizioni innovano in varie parti il Codice del Consumo e, inter alia, riformulano anche l’art. 62 rubricato: tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento, introducendo ulteriori vincoli a beneficio dei consumatori per i pagamenti relativi ai (i) contratti di vendita, (ii) contratti di servizio e (iii) contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o (iv) di contenuti digitali non forniti su supporto materiale (peraltro individuati all’interno del nuovo set di definizioni introdotte con la mini-riforma).
Dispone la nuova norma che i “professionisti”, e dunque, indistintamente e cumulativamente sia le aziende e le imprese che esercitano l’attività di payment, sia quelle che ricevono i fondi oggetto di una operazione di pagamento, non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese ulteriori per l’uso di tali mezzi, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino il costo stesso sostenuto dal professionista per l’esercizio dei medesimi mezzi di pagamento.
Ma sono proprio nuove queste regole del gioco? E, soprattutto, sono davvero efficaci in termini di divieto reale di sovrapprezzo?
No, non sono totalmente una novità, esiste un “precedente”.
In particolare, nel novellare il Codice del Consumo, il recente testo di legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale la settimana scorsa,[1] richiama specificamente (al primo comma del nuovo art. 62) una precedente disposizione della direttiva sui servizi di pagamento (la c.d. PSD — Payment Services Directive ),[2] recepita in Italia dal d.lgs 27 gennaio 2010, n. 11; ai sensi della quale la Banca d’Italia, con proprio regolamento, individua — per i beneficiari del pagamento — possibilità di deroghe al divieto di porre ulteriori spese a carico dei pagatori, tenuto conto dell’esigenza di promuovere l’utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili.
Estendendo tale norma ai professionisti, gli spazi di deroga dati alla Banca d’Italia risultano oltremodo allargati (e ancor più indistinti), ma è certo che il professionista, inteso tanto come prestatore del servizio di pagamento, quanto come beneficiario, non potrà applicare comunque tariffe che superino quelle effettivamente sostenute per offrire il servizio al pubblico (salvo diverso provvedimento regolatorio della Banca d’Italia).
Ma quali spese possono esservi oltre il limite massimo da potersi trasferire sul consumatore?
Ci si riferisce, in modo chiaro, alle merchant fee, comprensive sia delle commissioni finali, ossia quelle pagate dall’esercente e note altresì con il termine MSC — c.d. “Merchant Service Charge“, sia di quelle interbancarie, ossia le MIF — c.d. Multilateral Interchange Fees
Tuttavia, occorre precisare che sull’annosa questione delle merchant fee ancora non vi è alcuna certezza di diritto a parte il divieto generale — con possibilità di deroga — stabilito dalle nuove norme di non superare “prezzo di costo” delle fornitura del servizio di pagamento. Ed occorre attendere gli eventi e lo scioglimento di alcuni nodi tuttora irrisolti, giacché, sullo stesso tema, come sappiamo, sia in Italia che in Europa, manca ancora un quadro di riferimento stabile.
Infatti, il decreto ministeriale c.d. merchant fee” previsto dal “Salva Italia”, la cui prima bozza risale al 14 dicembre 2012, non ha visto ancora la luce, siamo in dirittura d’arrivo del lungo processo di revisione della direttiva PSD, in relazione alla quale la Commissione pare abbia proposto (luglio del 2013) un limite alle compensi concernenti i pagamenti con carta nell’ambito del nuovo testo della PSD2, e, soprattutto, non è ancora terminata l’indagine antritrust sulla standardizzazione dei pagamenti su Internet attuata attraverso il Consiglio Europeo dei Pagamenti (EPC) con l’istituzione del sistema SEPA (Single Euro Payment Area).
Tuttavia, al di là di ciò, anche se mancano ancora importanti tasselli per una reale diffusione degli strumenti di pagamento alternativi al contante, forse, con l’ingresso della tutela dei consumatori a contenere il livello delle merchant fee, sebbene ancora con una flebile enunciazione di principio derogabile con provvedimento regolatorio, si è imboccata la direzione giusta per una loro maggiore impiego da parte del pubblico.
Staremo a vedere anche se la strada è lunga; e seguiremo da vicino la sorte delle merchant fees in quanto leva importante per una reale e capillare diffusione del commercio elettronico.
[1] G.U. n. 58, 11 marzo 2014
[2] Art.3, comma 4°, d.lgs. n. 11/2010
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Articolo originariamente pubblicato su Medium.