Per questi operatori, la sentenza ABC Projektai impone una verifica concreta del modello operativo.
A venti mesi dalla sentenza C-661/22, fra opinion EBA, Q&A e triloghi PSD3/PSR, la mappa di rischio per istituti di pagamento e fintech si è ridisegnata. Una check-list operativa.
ADLP Studio Legale · 15 ottobre 2025
Nel febbraio 2024 la Corte di giustizia stabiliva, con la sentenza ABC Projektai (C-661/22), che la detenzione prolungata dei fondi su un conto di pagamento non basta, da sola, a far scivolare l’attività di un istituto di pagamento nell’emissione di moneta elettronica. Sembrava una pronuncia di sistema. È diventata, nei mesi successivi, il principale snodo regolatorio di tutto il dibattito europeo sul confine fra payment services e e-money.
EBA l’ha richiamata nelle proprie Q&A per ridefinire la nozione di moneta elettronica come «attività monetaria distinta»; l’ha rimessa al centro nell’Opinion del 10 giugno 2025 sul cortocircuito PSD2-MiCA per gli e-money token; PSD3 e PSR — in trilogue dal 9 luglio 2025 — incorporano la stessa logica nel nuovo perimetro autorizzativo. Per chi opera nel settore, è il momento di passare in rassegna il proprio modello.
1. Da dove siamo partiti: ABC Projektai in due righe
Per chi avesse perso il filo: nel 2020 la Banca di Lituania revoca la licenza all’istituto di pagamento Bruc Bond perché tratteneva i fondi dei clienti per giorni o mesi prima di eseguire gli ordini — una condotta che, secondo la vigilanza, equivaleva a emettere moneta elettronica senza averne titolo. La Corte di giustizia, con la sentenza del 22 febbraio 2024 (causa C-661/22), nega la riqualificazione: l’attività resta servizio di pagamento ai sensi della PSD2 e non integra emissione di moneta elettronica ai sensi della EMD2.
Per la ricostruzione completa della pronuncia, dei tre indici costitutivi della moneta elettronica e del confine sistematico con la riserva bancaria, si rimanda all’analisi pubblicata su questo blog dall’Avv. Giulia Arangüena nel marzo 2024 — «Conto di pagamento e moneta elettronica: la Corte di giustizia traccia il confine».
2. Cosa è successo dopo: tre mosse che hanno cambiato la mappa
Q&A EBA — la moneta elettronica è «attività monetaria distinta». A inizio 2025 l’Autorità bancaria europea ha sciolto un quesito sospeso dal 2022 — riguardava le carte prepagate connesse a circuiti generali — recependo testualmente la formula della Corte: per esserci moneta elettronica deve esserci un valore monetario memorizzato come attività distinta rispetto ai fondi ricevuti. La conseguenza pratica è forte: una quota significativa di prodotti finora qualificati come e-money rischia la riclassificazione come servizi di pagamento, con impatti su fondi propri, distribuzione tramite agenti, passport, reportistica e clausole contrattuali. Alcune banche centrali (es. Central Bank of Ireland) hanno già inviato lettere agli operatori chiedendo una self-assessment sull’impatto del nuovo perimetro.
EBA Opinion EBA/Op/2025/08 — il PSD2/MiCA interplay sugli e-money token. Il 10 giugno 2025 l’EBA ha pubblicato un’opinion (con valore di no-action letter transitoria) sull’interazione fra PSD2 e MiCAR per i crypto-asset service provider che gestiscono e-money token.
L’argomento, costruito sulle premesse di ABC Projektai, è funzionale: la custodia e l’amministrazione di EMT, così come i loro trasferimenti «per conto dei clienti», integrano servizi di pagamento — e richiedono licenza di payment institution / e-money institution o partnership con un PSP. Il wallet custodiale di EMT, per analogia, può essere assimilato a un conto di pagamento. Le NCA sono invitate a non sanzionare i CASP non in regola fino al 2 marzo 2026, purché abbiano avviato un percorso di adeguamento.
PSD3 e PSR — il nuovo perimetro è ormai in lavorazione. Il 18 giugno 2025 il COREPER ha approvato il mandato negoziale del Consiglio; i trilogues con il Parlamento sono partiti il 9 luglio 2025. La proposta della Commissione assorbe i «servizi di moneta elettronica» dentro la categoria dei servizi di pagamento (Allegato II della futura PSD3): la EMD2 viene abrogata, gli IMEL diventano una sotto-categoria degli istituti di pagamento, e la dicotomia che la Corte ha presidiato in ABC Projektai cambia di assetto — pur senza venir meno nella sostanza, perché la qualificazione del prodotto continuerà a contare per fondi propri, safeguarding e regole su distributori e agenti.
3. La check-list — cinque cose da mettere a posto adesso
Per gli istituti di pagamento, gli IMEL e per i fintech che operano in partnership con un PSP, il momento è propizio per una revisione del modello. I cinque ambiti su cui ADLP concentra le attività di audit per i propri clienti:
✔ Mappatura dei prodotti rispetto alla nuova definizione di moneta elettronica
Verificare quali prodotti rientrano nella nozione di e-money come «attività monetaria distinta» dopo ABC Projektai e la Q&A EBA: carte prepagate, wallet, IBAN a saldo, conti tecnici per agenti. Per alcuni la riclassificazione come servizio di pagamento è probabile. Per altri, l’opposto. Le conseguenze su licenza, fondi propri e reportistica vanno gestite prima che lo faccia la vigilanza.
✔ Revisione contrattuale: causale e finalità del rapporto
La documentazione precontrattuale e contrattuale deve qualificare in modo esplicito i versamenti come provvista funzionale all’esecuzione di operazioni di pagamento, escludendo ogni proposito di emissione di moneta elettronica o di raccolta di fondi rimborsabili. Particolare attenzione alle clausole su giacenza, restituzione e remunerazione: l’assenza di interessi e il nesso causale verificabile fra provvista e funzione di pagamento sono il presidio principale contro la deriva verso la riserva bancaria (art. 9 CRD IV).
✔ Monitoraggio dell’ageing dei saldi e flag operativi
Implementare presidi interni che intercettino in tempo reale le posizioni con giacenza anomala e le sottopongano a riconciliazione causale. Non è la durata di per sé a riqualificare l’attività — la Corte è stata chiara — ma una giacenza media strutturalmente alta, accompagnata da bassi volumi di esecuzione, diventa un indizio rilevante in sede ispettiva.
✔ CASP, e-money token e wallet custodiali
Chi presta servizi su crypto-asset deve mappare la propria operatività rispetto all’Opinion EBA del giugno 2025. Custodia, amministrazione e trasferimento di EMT richiedono licenza PI/IMEL o partnership con un PSP. La finestra di tolleranza è aperta fino al 2 marzo 2026: oltre, le NCA torneranno operative sul fronte sanzionatorio. Avviare ora il percorso autorizzativo (o la partnership) è la scelta che minimizza l’esposizione.
✔ Preparazione a PSD3/PSR — non aspettare il recepimento
L’assorbimento dei servizi di moneta elettronica dentro i servizi di pagamento modifica modelli organizzativi, requisiti prudenziali e schema autorizzativo. Per chi è IMEL: pianificare la transizione verso il nuovo statuto di PI con autorizzazione estesa. Per chi è già PI: valutare l’opportunità di chiedere l’estensione ai servizi di moneta elettronica nella nuova architettura, anziché crearsi una IMEL separata. Per le fintech non autorizzate: ripensare le partnership con i PSP alla luce del perimetro PSR — alcune strutture che oggi reggono potrebbero non reggere domani.
4. Il punto
La sentenza ABC Projektai non è stata una semplice nota a margine. È diventata il principio ordinatore di tutto il movimento regolatorio successivo: le Q&A EBA ne hanno mutuato la formula, l’Opinion EBA sui token ne ha applicato il metodo funzionale, PSD3 e PSR ne incorporano la logica nel ridisegno del perimetro autorizzativo. Per istituti di pagamento, IMEL e fintech il prossimo anno e mezzo sarà denso: la finestra per adeguarsi a costi contenuti si sta restringendo.
Le scelte fatte ora — sulla mappatura dei prodotti, sulla revisione contrattuale, sull’architettura autorizzativa — determineranno le condizioni di operatività nel quadro PSD3/PSR. Chi arriva preparato avrà più tempo di occuparsi del proprio business; chi arriva impreparato passerà il 2027 a rincorrere la compliance.
Riferimenti
- Corte giust. UE, Quinta Sez., sent. 22 febbraio 2024, causa C-661/22, ABC Projektai UAB c. Lietuvos bankas.
- EBA, Opinion on the interplay between PSD2 and MiCA, EBA/Op/2025/08, 10 giugno 2025.
- EBA Single Rule Book Q&A 2022_6611 (Payment account).
- Proposte di Direttiva PSD3 e Regolamento PSR (COM(2023) 366/367 final); mandato Consiglio approvato dal COREPER il 18 giugno 2025; trilogues avviati il 9 luglio 2025.
ADLP Studio Legale — Team Diritto fintech, servizi di pagamento e crisi d’impresa. Questo articolo ha natura informativa generale e non costituisce parere legale. Per situazioni specifiche, contattaci.
Domande frequenti
Cosa ha stabilito la sentenza ABC Projektai per gli istituti di pagamento?
La Corte di giustizia UE ha chiarito il confine tra conto di pagamento e moneta elettronica, con effetti diretti su questi operatori e sul modo in cui devono qualificare i fondi della clientela e i servizi prestati.
Quali sono le cinque cose che gli istituti di pagamento devono mettere a posto?
In sintesi: la qualificazione dei conti, la gestione e la tutela dei fondi, l’informativa alla clientela, i rapporti con le banche depositarie e l’aggiornamento di contratti e procedure interne alla luce della sentenza.
Cambia qualcosa per i conti di pagamento e la moneta elettronica?
Sì: la distinzione incide sul regime applicabile, sugli obblighi di tutela dei fondi e sulla disciplina di riferimento prevista dalla PSD2, che questi soggetti devono applicare correttamente.
Come incidono PSD3 e PSR sugli istituti di pagamento?
Le proposte di PSD3 e PSR ridisegnano il quadro dei servizi di pagamento: gli intermediari devono monitorarne l’evoluzione per anticipare gli adeguamenti organizzativi e contrattuali.
Da dove dovrebbero partire oggi gli istituti di pagamento?
Conviene partire da un audit del modello operativo: mappare conti, fondi e contratti permette a questi soggetti di allinearsi rapidamente ai principi fissati dalla sentenza ABC Projektai.
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