Il 2025 si è rivelato un anno di consolidamento e, al tempo stesso, di significative evoluzioni nella giurisprudenza sul concordato in continuità, con particolare riguardo alla posizione dei creditori finanziari. Ecco i principali orientamenti emersi dalle aule di Cassazione e dai Tribunali.
1. La finanza interinale e il privilegio prededucibile: la Cassazione fissa i paletti
Uno dei temi più caldi riguarda la prededuzione dei finanziamenti autorizzati ex art. 99 CCII. La Cassazione, con un orientamento che si va consolidando nel 2025, ha chiarito che il privilegio prededucibile spetta ai finanziamenti funzionali alla continuità aziendale, ma richiede un nesso causale stringente tra l’erogazione e la prosecuzione dell’attività. Non basta l’autorizzazione del tribunale: occorre che il finanziamento sia stato effettivamente impiegato per la gestione corrente e che il giudice ne abbia motivato la funzionalità nel decreto autorizzativo.
In questa direzione Cass., Sez. I, ord. n. 56 del 2 gennaio 2025 (Pres. Abete, rel. Pazzi) ha ribadito che non tutti i crediti sorti dopo il deposito della domanda concordataria sono automaticamente prededucibili: serve una verifica caso per caso della funzionalità dell’atto rispetto al piano, secondo un giudizio ex ante conforme a Cass. S.U. n. 42093/2021.
Coerentemente, Cass., Sez. I, ord. n. 80 del 3 gennaio 2025 e Cass., Sez. I, ord. n. 82 del 3 gennaio 2025 (scheda Diritto della Crisi) hanno affermato che grava sul debitore l’onere di fornire informazioni sul tipo di proposta per consentire la valutazione degli atti consentiti; in difetto, l’atto incidente negativamente sul patrimonio è di straordinaria amministrazione e il credito non è prededucibile.
Cass., Sez. I, ord. n. 6059 del 6 marzo 2025 (commento Diritto Bancario) ha escluso il riconoscimento de plano della prededuzione al professionista, richiedendo un accertamento concreto sulla funzionalizzazione ex ante. Cass., Sez. I, ord. n. 8421 del 31 marzo 2025 ha invece chiarito che la prededuzione ex art. 161, comma 7, l.fall. (oggi art. 100 CCII) è di fonte legale e prescinde dall’effettiva apertura della procedura, essendo posta a tutela della continuità gestoria. Sul versante degli ADR, Cass., Sez. I, ord. n. 26620 del 3 ottobre 2025 ha riconosciuto la natura concorsuale dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., con conseguente applicabilità dell’art. 111, comma 2, l.fall. (approfondimento Iusletter).
2. Il cram-down fiscale e previdenziale esteso ai creditori finanziari?
Le Sezioni Unite, attese a pronunciarsi dopo l’ordinanza di rimessione di fine 2024, non hanno ancora depositato la decisione. Tuttavia, i tribunali di merito stanno anticipando soluzioni pragmatiche: diverse pronunce del 2025 ammettono la falcidia dei crediti finanziari chirografari anche quando il voto determinante proviene da banche e intermediari. Il principio che si sta affermando è che la mera qualifica di creditore finanziario non rende la classe privilegiata ai fini del vaglio di convenienza, se la proposta assicura un trattamento almeno pari all’alternativa liquidatoria.
In tal senso, Trib. Perugia, sent. n. 7 del 28 gennaio 2025 ha omologato con ristrutturazione trasversale ex art. 112, co. 2, CCII in presenza di classi dissenzienti, motivando sui requisiti cumulativi (fattibilità, rispetto della priorità assoluta e relativa, maggioranza delle classi). C. App. Milano, sent. n. 826 del 24 marzo 2025 (massima ilcaso.it) ha confermato che i privilegiati incapienti conservano un rango superiore ai chirografari ab origine nella distribuzione del valore eccedente.
C. App. Messina, sent. n. 545 del 30 giugno 2025 ha poi affermato che, dopo il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), il cram-down fiscale ex art. 88 CCII si applica anche al concordato in continuità, sterilizzando il voto contrario dell’amministrazione finanziaria; nello stesso senso Trib. Perugia, sent. n. 61 del 20 giugno 2025, che ha valorizzato il requisito testuale della «non deteriorità» riferito proprio al concordato in continuità.
3. Il ruolo del piano attestato: la Cassazione alza l’asticella
Particolarmente rilevante è Cass., Sez. I, ord. n. 7878 del 25 marzo 2025 (commento Diritto Bancario), secondo cui l’attestazione di veridicità copre un perimetro più ampio dei meri dati contabili, estendendosi agli accertamenti extracontabili; l’incompletezza dell’attestazione si traduce in un giudizio di irragionevolezza del piano. Sul fronte della finanza esterna, Cass., Sez. I, ord. n. 3746 del 13 febbraio 2025 impone all’attestatore di verificare la capacità economico-patrimoniale del soggetto che fornisce la finanza esterna, pena l’inammissibilità per deficit informativo su aspetti essenziali.
Cass., Sez. I, ord. n. 3635 del 12 febbraio 2025 (Pres. Abete, rel. Dongiacomo) ha precisato che l’attestatore non può recepire acriticamente le perizie di stima, dovendo indicare i criteri di valutazione seguiti e le ragioni di condivisione delle metodologie adottate. In tema di piani basati su eventi futuri, Cass., Sez. I, ord. n. 2027 del 28 gennaio 2025 ha statuito che l’attestatore non può limitarsi all’enunciazione astratta della possibilità di realizzazione della provvista, ma deve dimostrarne l’elevata probabilità di verificazione in tempi ragionevoli. Un monito che incide direttamente sulla tutela dei creditori finanziari, i cui recovery rate dipendono proprio dalla bontà di quelle proiezioni.
4. Tribunali di merito: il dialogo competitivo con le banche
Sul fronte della giurisprudenza di merito, si segnala un approccio sempre più orientato al contraddittorio rafforzato nella fase di omologa. C. App. Torino, sent. n. 358 del 23 aprile 2025 (Pres. Ratti) ha statuito che, nel cram down ex art. 112, comma 2, CCII, il decreto di fissazione udienza va notificato ai creditori dissenzienti: la mancata notifica viola il contraddittorio e impone la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. In senso complementare, C. App. Firenze, 7 marzo 2025 ha precisato che il creditore non aderente che non propone opposizione ex art. 48, comma 4, CCII non assume la qualità di parte e non è legittimato al reclamo, confermando la centralità dell’onere di attivazione del contraddittorio.
Il combinato disposto delle due pronunce conferma un trend chiaro: l’audizione dei creditori finanziari diventa sede per un vero e proprio dialogo competitivo con il debitore, volto a verificare la praticabilità di ristrutturazioni alternative e a scongiurare abusi dello strumento concordatario.
5. Il punto di caduta: trattativa preventiva e buona fede
Il filo conduttore che unisce le pronunce del 2025 è la centralità della buona fede nelle trattative. Cass., Sez. I, ord. n. 32158 del 10 dicembre 2025 (Pres. Terrusi, rel. Abete — caso The Tower) ha ribadito che costituiscono fatti idonei alla revoca ex art. 173 l.fall. le carenze informative iniziali potenzialmente idonee a pregiudicare il consenso informato dei creditori, anche se successivamente integrate su sollecitazione del commissario. Sulla stessa scia, Cass., Sez. I, ord. n. 32873 del 17 dicembre 2025 ha qualificato come atti di frode le omissioni informative (pagamenti ricevuti, contenziosi pendenti, mancata consegna di atti) aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva, ritenendo sufficiente sul piano soggettivo la consapevole volontarietà della condotta omissiva.
Si segnala — come utile riferimento di sistema affine — Cass., Sez. I, ord. n. 31958 del 9 dicembre 2025 (Pres. Terrusi, rel. D’Aquino), pronunciata nella stessa stagione di camera di consiglio su tema affine ma caso distinto, che conferma il consolidarsi dell’indirizzo sulle omissioni informative come autonomo fondamento di revoca.
L’asimmetria informativa, se strumentalmente mantenuta, può dunque fondare l’opposizione all’omologa anche in assenza di vizi formali della procedura.
Domande frequenti
Quando i finanziamenti nel concordato in continuità sono prededucibili?
Nel concordato in continuità i finanziamenti autorizzati ex art. 99 CCII godono della prededuzione solo se funzionali alla continuità aziendale: occorre un nesso causale stringente tra l’erogazione e la prosecuzione dell’attività, l’effettivo impiego nella gestione corrente e una motivazione del giudice sulla funzionalità, secondo un giudizio ex ante.
Il cram-down fiscale si applica al concordato in continuità?
Sì. Dopo il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) il cram-down fiscale ex art. 88 CCII si applica anche al concordato in continuità, con il criterio della «non deteriorità» rispetto all’alternativa liquidatoria: il tribunale può omologare sterilizzando il voto contrario dell’amministrazione finanziaria.
I creditori finanziari possono essere falcidiati nel concordato in continuità?
La mera qualifica di creditore finanziario non rende la classe privilegiata ai fini del vaglio di convenienza. Nel concordato in continuità è ammessa la falcidia dei crediti finanziari chirografari, anche con voto determinante delle banche, purché la proposta assicuri un trattamento almeno pari all’alternativa liquidatoria.
Che cosa deve verificare l’attestatore nel concordato in continuità?
L’attestazione di veridicità copre anche gli accertamenti extracontabili; l’attestatore deve verificare la capacità economico-patrimoniale di chi fornisce la finanza esterna, non recepire acriticamente le perizie di stima e dimostrare l’elevata probabilità di realizzazione della provvista. La tutela dei creditori finanziari passa anche da qui.
Le omissioni informative possono far revocare il concordato in continuità?
Sì. Le carenze e le omissioni informative potenzialmente decettive — anche se poi integrate su sollecitazione del commissario — possono fondare la revoca ex art. 173 l.fall. e l’opposizione all’omologa del concordato in continuità anche in assenza di vizi formali, perché incidono sul consenso informato dei creditori.
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