In Italia, da poco meno di un anno, il social lending (o prestito sociale tra privati) pare sia ripartito ed abbia superato il passo falso del 2008,[1] e il momento è probabilmente quello propizio per puntare ad una sua affermazione anche nel nostro mercato del credito, sempre più asfissiato dal credit crunch ed ancora intento ad assorbire le riforme del TUB avvenute a fine 2010 sul nuovo assetto commerciale dato agli intermediari.[2]
Sicché, è opportuno cominciare ad inquadrare giuridicamente questo importante fenomeno economico che da noi ancora stenta ad affermarsi, malgrado in questi anni di crisi finanziaria sia letteralmente decollato in Inghilterra e negli Usa.
Il social lending (dall’inglese “to lend“, prestare), noto anche come peer-to-peer lending, abbreviato in P2P lending, si definisce come un prestito personale erogato da privati ad altri privati tramite Internet ed è classificabile nell’ambito del crowdfunding, proponendosi come strumento finanziario alternativo in grado di dare maggiore possibilità di accesso al credito.
L’attività tipica è caratterizzata dal fatto che si svolge attraverso Internet, cioè sui siti delle imprese di social lending che “intermediano” la domanda e l’offerta di credito provenienti esclusivamente da soggetti privati, senza passare attraverso i canali tradizionali rappresentati dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di concessione diretta di finanziamenti, ex art. 106 e 107 del TUB (banche, società finanziarie, imprese di assicurazione, intermediari del mercato mobiliare, ecc.).
Nell’ordinamento giuridico italiano non c’è una disciplina specifica ed il fenomeno, ancora troppo recente e poco diffuso, non ha del tutto assunto quella rilevanza giuridica necessaria per ottenere una sistemazione normativa. Ma risulta evidente la “meritevolezza” in termini di tutela del prestito sociale tra privati, e, al riguardo, sussiste già una solida base di diritto per un suo riconoscimento.
Il fondamento legale di questa attività può senz’altro essere ravvisato nel contratto di mutuo definito dall’art. 1813 c.c. come “il contratto nel quale una parte consegna all’altra una quantità determinata di denaro o di altre cose fungibili e l’altresì obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità“, oltre interessi se espressamente previsti dalle parti ai sensi dell’art. 1815 c.c..
Il fatto che uno o più soggetti privati (persone fisiche, o imprese non bancarie né finanziarie, o ente senza personalità giuridica) prestino denaro ad uno o più altri privati è perfettamente legale (e lo è stato da sempre, d’altronde!); purché il privato non eserciti professionalmente e in modo continuativo l’attività creditizia, in quanto attività riservata, per legge, solo agli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi Albi e sottoposti alla sua vigilanza.[3]
Il prestito tra privati è assimilabile ai prestiti personali non finalizzati (cioè senza uno scopo vincolante, come, per esempio, l’acquisto di una casa o di un’automobile, ecc.), i cui importi possono avere qualsiasi entità.
Una delle tipologie più frequenti è il credito al consumo che, in quanto tali, non prevedono garanzie a favore del prestatore. Nulla vieta, tuttavia, che si possano creare linee di credito P2P finalizzate, per esempio, all’avvio di attività di impresa o all’acquisto di macchinari o impianti per essa, ecc., purché non si ricada nell’ambito di applicazione della disciplina del c.d. microcredito previsto dall’art. 111 TUB.
Con il prestito sociale, il prestatore percepisce un tasso di interesse mediamente più favorevole rispetto a quello proposto dagli intermediari finanziari per gli investimenti più tradizionali, e chi lo riceve in prestito paga un tasso mediamente più basso rispetto ai tassi del normale credito al consumo. [4] E ciò perché i costi di intermediazione del social lending sono ridotti per effetto dell’attività di intermediazione via Internet che ha costi operativi molto bassi.
Il prestito, generalmente di valore limitato, viene erogato dopo un’analisi della documentazione fornita dal richiedente a supporto di quanto dichiarato on line. Alla copertura del credito contribuiscono una pluralità di prestatori, ognuno con una quota capitale ed un determinato tasso fisso, calcolato come media ponderata dei tassi richiesti dai singoli prestatori. Il richiedente il credito restituisce il prestito con una rata di cadenza minima mensile, oppure con estensione temporale più lunga (trimestrale, ecc.), normalmente per mezzo di un addebito diretto su conto corrente bancario (RID). Ed è poi compito dell’intermediario di social lending ridistribuire la rata ai prestatori secondo la quota capitale e la quota interessi spettante a ciascuno, ovvero attivare programmi di recupero crediti nell’interesse di tutti i prestatori coinvolti in caso di mancata restituzione del prestito.
Tuttavia, si deve precisare che nel nostro ordinamento non vi è un obbligo per l’intermediario di social lending di offrire (anche) il servizio di pagamento, per cui la corresponsione delle rate può avvenire anche mediante pagamenti diretti dal debitore ai creditori, senza passaggi intermedi.
Ciò nondimeno, è frequente che l’operatore di social lending, che gestisce il sito web per l’intermediazione tra la domanda e l’offerta di credito, renda anche il servizio di pagamento (cioè il trasferimento di somme di denaro da uno o più soggetti ad uno o più altri soggetti).[5] In tale ipotesi, l’intermediario di social lending rientra giuridicamente nella categoria di operatori definita “Istituti di Pagamento” (IP) introdotta dalla Direttiva 2007/64/CE (la c.d. Direttiva “PSD — Payment Service Directive“), a cui si è data attuazione in Italia con il d.lgs. n. 11/2010 (che ha formulato il nuovo Titolo V-ter del TUB); e necessita, per svolgere tale attività, della relativa autorizzazione della Banca d’Italia che potrà essere concessa solo in presenza di determinati requisiti soggettivi e di capitalizzazione della società.
Sulla base di questi presupposti, la Banca d’Italia, recentemente, ha autorizzato due Istituti di Pagamento la cui attività principale non è, infatti, la fornitura di servizi di pagamento come definiti dalla legge,[6] bensì la gestione di piattaforme web di social lending e dei contratti di prestito fra privati, che per mezzo di esse si stipulano con la modalità della negoziazione “a distanza” (cfr Smartika del Gruppo Sella e Prestiamoci che, in realtà è un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, e che ha sospeso l’attività per una ristrutturazione societaria tuttora in atto).
I prestatori partecipano al prestito mettendo in offerta il denaro, in una delle due modalità tipicamente proposte dalla società o dall’ente di social lending: (i) l’asta al ribasso in cui i prestatori competono per partecipare al prestito; (ii) o il tasso fisso stabilito dalla società che intermedia il prestito. Per mitigare il rischio il prestatore può scegliere le tipologie di rischio del richiedente e diversificare così l’investimento.
In alcuni casi le piattaforme web di social lending offrono la possibilità ai prestatori di cedere i propri crediti ad altri prestatori per rientrare rapidamente dall’investimento in caso di necessità. In ogni caso il prestito erogato non è protetto da garanzie reali o personali, e in caso di insolvenza, il relativo credito è un normale credito chirografario che subisce la prelazione dei eventuali creditori privilegiati (i cui crediti, cioè, sono assistiti da privilegio, pegno o ipoteca e pertanto vengono soddisfatti prima dei crediti chirografari).
Da un punto di vista giuridico, inoltre, sia il prestatore che il richiedente stipulano per via telematica un contratto a distanza con l’impresa di social lending, ovvero un contratto di mutuo diretto tra il prestatore e il richiedente.
In entrambi i casi, poiché i prestiti sociali tra privati sono effettuati tramite Internet, che permette di stipulare a distanza un contratto senza la contemporanea presenza delle parti o di loro rappresentanti nello stesso luogo fisico, essi, se chi riceve il prestito è un consumatore (cioè una persona fisica che acquista un servizio per motivi non inerenti all’attività lavorativa eventualmente svolta),[7] costituiscono contratti a distanza di servizi finanziari coi consumatori.
Il che rende applicabili ai prestiti sociali le norme di tutela dei consumatori previste dagli articoli da 67-bis a 67-vicies bis del Codice del Consumo, che si sostanziano, essenzialmente, nel diritto di informazione precontrattuale (cioè nel diritto di ricevere una serie di informazioni previste dalla legge prima che il contratto sia concluso) e nel diritto di recesso dal contratto stesso entro 14 giorni senza penalità e senza che sia necessario indicare il motivo del recesso.
[1] ll primo sito italiano per il social lending era partito nel 2008, attraverso un franchising di Zopa.com (acronimo di Zone of Possible Agreement), la società britannica (creata da tre manager della banca on line Egg e dagli stessi investitori di eBay e Skype) che nel 2005 ha praticamente inventato il prestito sociale via Internet, denominato anche peer-to-peer lending; e che, adesso, a sette anni dall’esordio, può contare su una rilevante quota nel mercato. In Italia, i primi esperimenti di social lending sono stati bloccati a partire dal 2009 su iniziativa della Banca d’Italia, che ha disposto l’albo degli intermediari finanziari delle due piattaforme più diffuse per il credito sociale.
[2] Ci riferisce, in modo particolare, al d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e ss.mm che, in attuazione della Diretta 2008/48/CE, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del credito ai consumatori riformando completamente la disciplina degli Intermediari creditizi e finanziari.
[3] Chi esercita professionalmente l’attività creditizia senza l’autorizzazione della Banca d’Italia, e senza averne i requisiti soggettivi normativamente previsti, incorre in gravi sanzioni penali.
[4] Ad ogni richiedente un prestito P2P viene assegnato un rating, cioè un giudizio sul livello di affidabilità, interrogando le centrali rischi private (CRIF, ecc.), in modo del tutto simile a quanto fanno le banche e le società finanziarie. Più il livello del rating è basso e più i tassi di interesse per i prestatori sono alti.
[5] La definizione legale di “servizi di pagamento” è più ampia e per essa rimandiamo alla lettera b) del comma 1° dell’articolo 1° del d.lgs. 11/2010 che la contiene.
[6] I più comuni Istituti di Pagamento sono i c.d. money transfer che non rilevano nei prestiti tra privati.
[7] Cfr Codice del Consumo ex d.lgs. n. 206/2005.
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Articolo originariamente pubblicato su Medium.