L’offerta televisiva IP cresce ovunque, ma in Italia fatica a decollare. Non per mancanza di domanda: per barriere economiche e, soprattutto, giuridiche che rendono difficile ai nuovi operatori l’accesso ai contenuti. È il tema di un saggio dell’Avv. Giulia Arangüena pubblicato su Medialaws il 31 maggio 2011, «Barriere allo sviluppo dell’offerta televisiva IP-based ed accesso ai contenuti: rimedi proconcorrenziali», di cui riprendiamo l’impianto.

L’offerta televisiva IP nel mondo e in Europa

La TV tradizionale, organizzata per palinsesti lineari, non è in declino. Ma siti e applicazioni per la fruizione di video via IP, insieme all’ibridazione dei dispositivi, stanno separando i contenuti dal loro mezzo di trasmissione: si va verso un ecosistema multi-schermo tra PC, smartphone-tablet e televisore, con fruizione «anywhere, anytime and on any device». Negli Stati Uniti, a febbraio 2010, oltre 145 milioni di persone hanno guardato video via IP per 10,3 miliardi di stream; YouTube conta quasi 500 milioni di utenti unici al mese.

L’Europa ha anticipato il fenomeno con la direttiva sui servizi di media audiovisivi (2007/65/CE, ora codificata nella direttiva 2010/13/UE), che regola in un quadro unico servizi lineari e a richiesta, li riconosce come servizi «culturali ed economici» e chiede condizioni di concorrenza omogenee e basse barriere d’accesso.

Il ritardo italiano: copia privata e accesso ai contenuti

In Italia la domanda cresce (gli abbonati IPTV erano 534.000 nel 2008, il doppio del 2006), ma il mercato resta piccolo. Pesano fattori strutturali: diffusione della banda larga e dei PC sotto la media europea, assenza di incentivi fiscali come quelli francesi per il video on demand. E pesano vincoli giuridici.

Il primo è l’equo compenso per copia privata: il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2009 lo ha esteso senza distinguere i supporti usati da servizi in cui il titolare è già remunerato dal fornitore. Chi offre video on demand con memoria lato utente finisce così per pagare due volte. Il secondo, decisivo, è l’accesso ai diritti sui contenuti pregiati: film delle major, calcio, canali dei broadcaster, veri «colli di bottiglia» del settore.

Holdback e integrazione verticale

I nuovi entranti partono svantaggiati: con una base clienti ridotta, i contratti a minimo garantito li penalizzano. Le clausole di esclusiva multipiattaforma (holdback) costringono poi ad acquistare i diritti anche per piattaforme che l’acquirente non usa, sottraendoli agli altri. Non sono illecite in sé, ma secondo la prassi della Commissione europea e dell’AGCM possono integrare un abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE, art. 3 L. n. 287/1990) se imposte da un’impresa dominante, per più di tre anni e su tutte le piattaforme, con effetto di chiusura del mercato.

A ciò si aggiunge l’integrazione verticale delle piattaforme satellitare e digitale terrestre, che controllano i canali più pregiati, mentre cavo, ADSL, mobile e IP restano semplici «carrier». E in Italia la ritrasmissione, anche integrale e simultanea, dei canali generalisti richiede una negoziazione individuale con ogni emittente.

Must carry e must offer: i rimedi proconcorrenziali

Il must carry (Codice delle comunicazioni elettroniche e Testo unico dei servizi di media audiovisivi) obbliga gli operatori di rete a cedere capacità trasmissiva a fornitori indipendenti; ma la disciplina AGCOM appare limitata alla fase di sperimentazione del digitale terrestre e inadatta a superare l’integrazione verticale.

Il must offer dell’art. 5, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 177/2005 è più un obbligo di non discriminazione che un vero obbligo di offerta, e fa salve esclusive e libera negoziazione. Il nuovo Contratto di servizio Rai, poi, ha trasformato l’unico must offer effettivo (la cessione gratuita della programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme) in una semplice facoltà.

La proposta è guardare al modello dei diritti sportivi: il D.Lgs. n. 9/2008 (art. 14) impone che i diritti per le piattaforme emergenti siano offerti su base non esclusiva, per singola piattaforma e a prezzi commisurati all’uso effettivo. Regole analoghe di «spacchettamento» per piattaforma potrebbero estendersi a cinema e prodotti televisivi pregiati, trasformando misure oggi nate come impegni antitrust in regole valide erga omnes.

Infine, accanto al public enforcement, il saggio suggerisce di valutare il private enforcement della concorrenza: iniziative di consumatori e di nuove piattaforme contro abusi e pratiche escludenti degli operatori dominanti. Aprire il mercato dei contenuti, conclude l’analisi, è anche il miglior presidio del diritto d’autore: l’offerta legale è la risposta più efficace alla pirateria.

Sullo stesso tema: Copia privata ed equo compenso: un freno all’offerta audiovisiva via IP (2011).

Domande frequenti

Che differenza c’è tra IPTV e web TV?

L’IPTV distribuisce segnali televisivi su reti IP gestite dall’operatore di telecomunicazioni, con qualità garantita per gli abbonati; la web TV (o OTT) viaggia sull’Internet aperta, senza controllo dell’operatore sulla rete.

Che cosa sono gli obblighi di must carry e must offer?

Il must carry obbliga una piattaforma a trasportare determinati canali o a cedere capacità trasmissiva a fornitori indipendenti; il must offer obbliga i fornitori di contenuti a offrirli, a condizioni non discriminatorie, alle piattaforme che ne fanno richiesta.

Le clausole di esclusiva sui diritti TV sono vietate?

Non in sé. Possono però costituire abuso di posizione dominante se imposte da un’impresa dominante, per periodi lunghi e su piattaforme che l’acquirente non utilizza, con l’effetto di chiudere il mercato ai concorrenti.

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Testo a cura della Redazione ADLP — maggio 2011. Pubblicato originariamente su Medialaws il 31 maggio 2011, a firma Giulia Arangüena.

Nota informativa. I contenuti hanno finalità esclusivamente informative, nel rispetto degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, e non costituiscono parere legale. Per ogni valutazione sul caso concreto è necessario un confronto professionale.