La copia privata, con il relativo equo compenso, è uno degli ostacoli giuridici meno visibili allo sviluppo di un’offerta legale di contenuti audiovisivi via IP. È il tema su cui si concentra l’elaborato del 17 giugno 2011 dell’Avv. Giulia Arangüena, «Barriere allo sviluppo dell’offerta televisiva IP-based, copia privata ed accesso ai contenuti audiovisivi legali sulla rete, problemi e prospettive».
Il testo è la versione ampliata del saggio sulle barriere all’offerta televisiva IP pubblicato su Medialaws a fine maggio, e riprende il capitolo «La copia privata nel contesto digitale e l’offerta di contenuti audiovisivi legali sulla rete» scritto per il Libro bianco su diritti d’autore e diritti fondamentali nella rete Internet. Lasciamo al primo post holdback, must carry e must offer; qui seguiamo il filo della copia privata.
Che cos’è la copia privata
Prima della copia privata non era possibile registrare copie di opere tutelate. La legge 5 febbraio 1992, n. 93 ha introdotto in Italia la facoltà di farlo per uso personale, a fronte di un compenso forfetario applicato sui supporti vergini: dapprima le audiocassette, poi CD e DVD, computer, lettori MP3. Il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, attuativo della direttiva 2001/29/CE, ha poi modificato la disciplina. La direttiva prevede la copia privata come eccezione facoltativa (art. 5, par. 2, lett. b), a condizione che i titolari ricevano un equo compenso «che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche» di protezione.
In Europa quasi tutti gli Stati hanno introdotto la copia privata, tranne il Regno Unito, dove peraltro si valuta di legalizzare il cosiddetto format shifting. Ne risultano 27 sistemi nazionali diversi, ed è dell’aprile 2011 la notizia di un’iniziativa europea per armonizzare la materia.
Il decreto del 30 dicembre 2009 e i servizi on demand
Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2009 (cosiddetto decreto Bondi) ha esteso l’ambito dell’equo compenso e ne ha aumentato gli importi. Secondo l’elaborato, il problema è che non distingue tra i supporti usati per servizi in cui il titolare dei diritti è già pagato dal fornitore e tutti gli altri. Un operatore di video on demand che usa una memoria fisica lato utente paga così due volte: i diritti d’autore ai titolari e l’equo compenso per un apparecchio che non serve a fare «copie private».
Il decreto richiama espressamente le memorie e gli hard disk integrati nei decoder di qualsiasi tipo (satellitare, terrestre, via cavo) e negli apparecchi TV. Con le clausole di accollo, il costo ricade sui committenti che importano o fanno fabbricare con il proprio marchio gli apparati per le loro piattaforme. Per chi distribuisce legalmente contenuti, specie sulle piattaforme emergenti, la copia privata diventa così un freno, se non un vero handicap, alla costruzione di modelli di business sostenibili.
Copia privata e misure tecnologiche di protezione
La contraddizione è più evidente se si guarda al rapporto tra equo compenso e misure tecnologiche di protezione. L’art. 102-quater della legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941) le definisce come tecnologie, dispositivi o componenti destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari. Possono essere misure anti-accesso (la cifratura di una pay tv, i sistemi di DRM che rilasciano chiavi all’utente) o anti-copia (che limitano il numero di copie o impediscono la copia della copia): sono, in sostanza, strumenti di autotutela tecnica del copyright.
Se un dispositivo controlla efficacemente le riproduzioni consentite, sostiene l’elaborato, la ragione dell’equo compenso viene meno: la direttiva, pur non chiarissima sul punto, lega l’ammontare del compenso proprio alla presenza delle misure anticopia, e il legislatore italiano ne ha tenuto conto in sede di recepimento. Il decreto del 2009 è invece andato oltre, con un prelievo indiscriminato che ignora sia i dispositivi anticopia sia il fatto che chi distribuisce legalmente contenuti via IP remunera già, separatamente, i titolari dei diritti. Di qui la richiesta di rivedere il regime italiano della copia privata.
Un ritardo strutturale, non solo giuridico
La copia privata si somma ad altri fattori. Rispetto a Stati Uniti e Francia, l’Italia sconta una penetrazione di banda larga e PC inferiore alla media europea e l’assenza di politiche fiscali di sostegno: in Francia il regime agevolato dei servizi VOD è stato decisivo per le piattaforme IPTV. Lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi media, osserva l’elaborato richiamando le teorie economiche sul consumer welfare, richiede barriere d’ingresso basse.
La conclusione è un invito a cambiare prospettiva: dalle polemiche sul diritto d’autore, che pure ha bisogno di riforme, a cominciare dall’organizzazione del collecting, alle strutture economiche necessarie per dare al mercato dei contenuti un assetto davvero competitivo. Un regime di copia privata coerente con l’offerta legale è uno dei tasselli.
Domande frequenti
Che cos’è l’equo compenso per copia privata?
È il compenso che remunera autori, produttori e artisti per la possibilità, riconosciuta dalla legge, di riprodurre opere protette per uso esclusivamente personale. Si applica in modo forfetario su apparecchi e supporti idonei alla registrazione.
Chi paga l’equo compenso e a chi va versato?
È dovuto da chi fabbrica o importa in Italia apparecchi e supporti di registrazione ed è versato alla SIAE, che lo ripartisce tra gli aventi diritto; di fatto il costo si riflette sul prezzo finale dei prodotti.
Le misure tecnologiche di protezione incidono sul compenso?
Sì: la direttiva 2001/29/CE stabilisce che l’equo compenso tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di protezione alle opere. Quando le copie sono già controllate da sistemi anticopia, il pregiudizio per i titolari si riduce o viene meno.
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Il quadro è cambiato dal 2011: lo Studio può aiutarti oggi a valutare diritti, compensi e licenze legati alla tua offerta.
Testo a cura della Redazione ADLP — giugno 2011. Tratto dall’elaborato per il corso di proprietà intellettuale della LUISS, Roma, 17 giugno 2011, a firma Giulia Arangüena, «Barriere allo sviluppo dell’offerta televisiva IP-based, copia privata ed accesso ai contenuti audiovisivi legali sulla rete, problemi e prospettive».
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