I filtri anti-download imposti ai provider possono ledere i diritti fondamentali degli utenti. È la tesi delle conclusioni presentate dall’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Pedro Cruz Villalón, nel caso che da anni oppone il provider belga Scarlet Extended alla SABAM, la società degli autori ed editori musicali del Belgio. Il Sole 24 Ore di venerdì 15 aprile 2011 vi dedica un articolo a firma di Daniele Lepido, «I filtri anti-download “ledono i diritti” su privacy e libertà», che raccoglie anche il commento dell’Avv. Giulia Arangüena di ADLP.

Il caso Scarlet contro SABAM

La vicenda nasce in Belgio. Su richiesta della SABAM, i giudici avevano ordinato a Scarlet di impedire ai propri clienti l’invio e la ricezione, tramite programmi peer-to-peer, di file contenenti opere musicali del repertorio della società di gestione collettiva. Per farlo, il provider avrebbe dovuto installare un sistema di filtraggio e blocco di tutto il traffico dei suoi utenti, a proprie spese e senza limiti di tempo. La Corte d’appello di Bruxelles ha chiesto alla Corte di giustizia se un ordine del genere sia compatibile con il diritto dell’Unione: è la causa C-70/10.

Filtri anti-download: le conclusioni dell’avvocato generale

Per l’avvocato generale, un sistema di filtraggio e blocco generalizzato limita il diritto al rispetto del segreto delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’informazione, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. La Carta ammette limitazioni, ma solo se «previste dalla legge»: non un ordine indeterminato che investe tutto il traffico, ma interventi mirati, con soluzioni tecniche meno costose e meno invasive. Le conclusioni non vincolano la Corte, la cui decisione è attesa nei prossimi mesi, ma sono un segnale forte.

Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2011: articolo sui filtri anti-download con l'intervento dell'Avv. Giulia Arangüena
Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2011, n. 102

Il commento dell’Avv. Arangüena: un filtro inadeguato

Nell’articolo l’Avv. Arangüena ricostruisce il nodo tecnico della vicenda. Il filtro imposto al provider si basava su un software indicato dalla stessa industria musicale, che secondo il suo commento «si è poi rilevato tecnologicamente inadeguato»: bloccava in modo indiscriminato l’attività in rete di migliaia di utenti, anche quando non scambiavano contenuti protetti. Di qui l’appello del provider, che sosteneva l’impossibilità pratica di rispettare l’ordine.

È lo stesso punto che lo Studio ha sollevato nel dibattito italiano sulla delibera AGCOM 668/10: l’enforcement del diritto d’autore online non può tradursi in obblighi generali di sorveglianza a carico degli intermediari, né in misure tecniche che colpiscono indistintamente utenti e contenuti leciti. Ne abbiamo scritto commentando il DMCA italiano proposto dall’AGCOM e i poteri dell’Autorità sul diritto d’autore online.

Domande frequenti

Che cosa sono i filtri anti-download?

Sono sistemi tecnici installati dai provider per analizzare il traffico degli utenti e bloccare lo scambio di file protetti dal diritto d’autore, ad esempio tramite reti peer-to-peer.

Le conclusioni dell’avvocato generale vincolano la Corte di giustizia?

No. Sono un parere indipendente che la Corte valuta prima di decidere, ma spesso ne orientano la sentenza.

Quali diritti fondamentali sono in gioco?

Il segreto delle comunicazioni, la protezione dei dati personali e la libertà d’informazione, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da bilanciare con la tutela del diritto d’autore.

Gestisci una piattaforma o un servizio che veicola contenuti di terzi?

Le regole sulla responsabilità degli intermediari sono cambiate dal 2011: lo Studio può aiutarti oggi a bilanciare tutela del diritto d’autore, privacy e diritti degli utenti.

Rassegna stampa a cura della Redazione ADLP. Fonte: D. Lepido, «I filtri anti-download “ledono i diritti” su privacy e libertà», Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2011, n. 102.

Nota informativa. I contenuti hanno finalità esclusivamente informative, nel rispetto degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, e non costituiscono parere legale. Per ogni valutazione sul caso concreto è necessario un confronto professionale.