Sulla cessione del credito Superbonus e sulle aliquote non esiste un regime unitario. L’aliquota dell’art. 119 del D.L. 34/2020 dipende dal beneficiario, dal tipo di intervento e dall’anno della spesa; la possibilità di trasformare la detrazione in credito, con sconto in fattura o cessione ai sensi dell’art. 121, è stata ridisegnata dal D.L. 11/2023, che ha precluso le nuove opzioni salvo deroghe circoscritte.
La domanda concreta è duplice: quale aliquota spetta a una spesa, e se può ancora essere oggetto di opzione.
Per un primo inquadramento di queste due domande abbiamo messo a disposizione il Superbonus Checker, uno strumento gratuito di primo orientamento.
Aliquota Superbonus: art. 119, comma 8-bis e seguenti
Per condomìni, persone fisiche proprietarie di edifici da due a quattro unità (art. 119, comma 9, lett. a) e ONLUS, OdV e APS, il comma 8-bis dell’art. 119 prevede una detrazione decrescente:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- 90% per quelle sostenute nel 2023;
- 70% per quelle sostenute nel 2024;
- 65% per quelle sostenute nel 2025.
Il 65% per il 2025 spetta solo se, alla data del 15 ottobre 2024, risultavano presentata la CILA e, per i condomìni, adottata la delibera assembleare che ha approvato i lavori, oppure presentata l’istanza per il titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione (comma 8-bis.2, introdotto dalla L. 207/2024, art. 1, comma 56).
Per le unità immobiliari delle persone fisiche (lett. b) il 90% per il 2023 era subordinato a condizioni di reddito e di abitazione principale; per IACP e cooperative di abitazione valgono regole proprie, e per le aree colpite da eventi sismici operano le discipline speciali dei commi 8-ter e 8-ter.1.
Cessione del credito Superbonus dopo il D.L. 11/2023: regola e deroghe
Dal 17 febbraio 2023 l’art. 2, comma 1, del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (conv. L. 38/2023) non consente più l’esercizio delle opzioni dell’art. 121. Per il Superbonus le deroghe sono indicate al comma 2 dello stesso articolo e si fondano su atti anteriori a quella data:
- per gli interventi diversi da quelli condominiali, la presentazione della CILA;
- per i condomìni, l’adozione della delibera assembleare che ha approvato i lavori e la presentazione della CILA;
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la presentazione dell’istanza per il titolo abilitativo.
Commi successivi dell’art. 2 hanno previsto ulteriori deroghe per categorie specifiche (tra cui IACP, cooperative, enti del terzo settore e aree colpite da sisma), poi ristrette dal D.L. 29 marzo 2024, n. 39. Lo stesso decreto ha circoscritto anche le deroghe del comma 2: non operano per gli interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non risultava sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati (art. 1, comma 5, D.L. 39/2024).
Va distinto da tutto questo l’art. 121, comma 6-bis, introdotto anch’esso dal D.L. 11/2023: non è una deroga al divieto di opzione, ma esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità solidale, per i cessionari che dimostrino di possedere la documentazione indicata dalla norma, fermi i casi di dolo. Riguarda la posizione di chi acquista il credito, non la possibilità di generarlo.
Che cosa fa lo strumento
Il Superbonus Checker è un questionario su aliquota e cessione del credito Superbonus, da 4 a 8 domande, compilabile in circa 5 minuti, con le fonti indicate per ogni domanda. Si articola in due fasi di input:
- Inquadramento: chi sostiene la spesa (condominio, edificio da 2 a 4 unità, unità singola, ONLUS, IACP) e per quale intervento (trainante, trainato, antisismico);
- Anno e opzione: anno della spesa, condizioni temporali richieste dalla norma (stati di avanzamento, CILA, delibera) e uso del beneficio, in detrazione o tramite opzione.
L’esito compare a schermo con un semaforo che segue il profilo più critico tra le due letture: verde se aliquota e opzione risultano coerenti con la norma; giallo se un elemento decisivo non è noto, se l’aliquota spetta ma l’opzione non è più esercitabile o se si applica una disciplina speciale; rosso se il bonus, per come descritto, non spetta, ad esempio per un intervento trainato senza trainante.
L’esito si può salvare o stampare. Le risposte al questionario non vengono conservate dallo Studio; nome, cognome ed email sono richiesti solo per accedere all’esito.
Che cosa non è
È un orientamento sulle risposte dichiarate, non un parere né una certificazione. Non verifica la spettanza del bonus né la validità del credito: asseverazioni, visto di conformità, titoli edilizi e documentazione di spesa vanno esaminati sul singolo caso. Non calcola importi e non si occupa della gestione del credito già ceduto, sospeso o sotto sequestro, per la quale è disponibile il Crediti Fiscali Navigator.
Per un primo orientamento su aliquota e cessione del credito Superbonus, lo strumento è raccolto con gli altri nella pagina Strumenti e appartiene all’area Crediti fiscali e DTA. Per conoscere lo Studio, si veda Chi siamo.
Domande frequenti
Se l’esito è verde, posso cedere il credito?
No, non in automatico. Il verde indica che gli elementi dichiarati sono coerenti con la norma; restano da verificare documenti e adempimenti.
L’art. 121, comma 6-bis consente ancora la cessione?
No. Disciplina la responsabilità dei cessionari che possiedono la documentazione prevista; le deroghe al divieto di opzione sono nell’art. 2 del D.L. 11/2023.
Lo strumento serve per le spese del 2025?
Sì: verifica se l’intervento rientra nel 65% e se, alla data del 15 ottobre 2024, ricorrevano le condizioni del comma 8-bis.2.
Vuoi approfondire il tuo caso?
Parti dal Superbonus Checker; per una valutazione sul caso concreto puoi scrivere allo Studio o fissare un appuntamento.
Nota informativa. I contenuti e lo strumento hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono parere legale né sollecitazione di clientela ai sensi degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense. Per ogni valutazione sul caso concreto è necessario un confronto professionale.
Testo a cura della Redazione ADLP — aggiornato a gennaio 2026.
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