Nell’ottobre 2018 ADLP Studio Legale ha ricevuto una richiesta da una startup internazionale che stava sviluppando il prototipo di un veicolo elettrico modulare e a guida autonoma, con un modello di business basato su blockchain. Attorno al progetto si erano raccolti negli anni investitori, sviluppatori e partner tecnici.
L’idea dei promotori era chiara: costituire una fondazione di diritto svizzero, nel Canton Zugo, per riunire tutti gli stakeholder in un unico veicolo. Le priorità, nell’ordine, erano due: gestire e avere la titolarità della piattaforma web su cui il progetto sarebbe stato sviluppato e offerto al mercato; solo in un secondo momento, valutare una raccolta di fondi tramite Initial Coin Offering (ICO).
Con l’info memo del 16 ottobre 2018 abbiamo risposto a una domanda semplice: la fondazione è la forma giusta per questi obiettivi?
Che cos’è una fondazione
Quasi ovunque la fondazione è un ente senza scopo di lucro: un patrimonio separato dal fondatore e destinato a uno scopo, gestito da un consiglio a beneficio di altri o dello scopo stesso. Ha la personalità giuridica di una società e la logica di destinazione di un trust. Non ha soci né proprietari.
Proprio per questo, nel 2018 era la forma preferita per le ICO: un ente senza proprietari, nato per uno scopo e destinato a durare, offre garanzie a chi acquista i token e si presta a custodire i fondi raccolti. È importante, però, che l’ordinamento ammetta fondazioni di solo scopo, senza beneficiari nominati.
Il nodo: una fondazione non è fatta per fare impresa
La stessa caratteristica che rende la fondazione adatta a un’ICO la rende poco adatta a gestire un’attività d’impresa. Le buone pratiche di governance chiedono al consiglio di fondazione di restare fuori dalla gestione operativa e di occuparsi di indirizzo, controllo e valutazione. In Svizzera, come nella maggior parte dei Paesi, la fondazione può svolgere attività economica solo se collegata allo scopo e accessoria rispetto a esso.
Il nostro parere ha quindi messo in luce una contraddizione nell’ipotesi di partenza: la priorità dichiarata era gestire una piattaforma commerciale, ma la forma scelta era pensata per l’obiettivo secondario, la raccolta tramite token.
La soluzione: una struttura a due livelli
Per questo molte startup blockchain, già nel 2018, separavano l’ente che emette i token dalla società che gestisce il business. La fondazione tiene lo scopo e i fondi; una società di capitali, una SA o una Sagl, gestisce la piattaforma, sviluppa il prodotto e firma i contratti. I due enti sono legati da contratti di servizio e di licenza.

Nel caso specifico la società operativa era già stata costituita. Il parere si è quindi concentrato sulla fondazione come veicolo finanziario dell’eventuale ICO, ricordando che anche la raccolta tramite token doveva fare i conti con le indicazioni della FINMA: nella guida pratica del 16 febbraio 2018 l’autorità svizzera aveva chiarito che la qualificazione dei token, come mezzi di pagamento, di utilizzo o d’investimento, decide quali regole si applicano.
Le regole svizzere
La fondazione svizzera è disciplinata dagli artt. 80 e seguenti del Codice civile svizzero, affiancati dallo Swiss Foundation Code, un codice di autoregolamentazione sulla governance. I passaggi principali sono cinque.

- Beni e scopo (art. 80 CC): serve un patrimonio destinato a uno scopo lecito. La legge non fissa un minimo, ma per prassi della vigilanza federale il capitale iniziale deve essere di almeno 50.000 franchi.
- Forma (art. 81 cpv. 1 CC): la fondazione nasce con atto pubblico o con disposizione a causa di morte.
- Organi (artt. 83 e 83b CC): sono obbligatori il consiglio di fondazione, per prassi di almeno tre persone, e un ufficio di revisione esterno e abilitato, da cui la vigilanza può esonerare solo le fondazioni più piccole.
- Iscrizione (artt. 52 e 81 cpv. 2 CC): con l’iscrizione nel registro di commercio la fondazione acquista la personalità giuridica.
- Vigilanza (art. 84 CC): le fondazioni che operano a livello internazionale sono vigilate dalla Confederazione, tramite il Dipartimento federale dell’interno. Ogni suo atto, dall’esame dell’atto costitutivo all’approvazione dei conti, è soggetto a emolumento secondo l’ordinanza del 19 novembre 2014.
A questi elementi si aggiungono i costi di gestione: la revisione annuale, la presenza in Svizzera di almeno una persona con potere di firma e un carico fiscale che cambia da cantone a cantone.
Il consiglio finale
Non avere fretta nella scelta della struttura. Quando nel progetto c’è un’ICO, decidere quali enti fanno che cosa (emissione dei token, sviluppo della piattaforma, vendita, servizi di supporto) conta quanto scegliere il Paese. Prima di costituire qualsiasi ente vanno chiariti la residenza fiscale dei fondatori, dove si svolge davvero l’attività, come si contrattualizzano i fornitori e come si genera valore dopo la raccolta, anche per i prezzi di trasferimento tra le società del gruppo.
Al parere abbiamo allegato i modelli di atto costitutivo e di regolamento e la guida pratica della vigilanza federale svizzera sulle fondazioni.
Domande frequenti
Una fondazione può gestire una piattaforma commerciale?
In Svizzera può svolgere attività economica solo se collegata allo scopo e accessoria. Per gestire un business è più adatta una società di capitali, eventualmente controllata o collegata alla fondazione.
Perché nel 2018 le ICO usavano spesso una fondazione?
Perché è un ente senza soci né proprietari, nato per uno scopo e destinato a durare: caratteristiche che offrono garanzie a chi acquista i token e si prestano alla custodia dei fondi raccolti.
Quanto serve per costituire una fondazione in Svizzera?
La legge non fissa un minimo, ma per prassi della vigilanza federale il capitale iniziale deve essere di almeno 50.000 franchi. A questo si aggiungono atto pubblico, revisione ed emolumenti.
Una questione simile da valutare oggi?
Dal 2018 le regole sulle cripto-attività sono cambiate molto: possiamo aiutarti a scegliere oggi la struttura giusta per il tuo progetto.
Testo a cura della Redazione ADLP — ottobre 2018. Fonte: info memo ADLP del 16 ottobre 2018; Codice civile svizzero, artt. 80 ss.; Dipartimento federale dell’interno, Guida pratica per fondazioni.
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