La cartolarizzazione delle opere filmiche è tornata d’attualità grazie a una questione sollevata da un’impresa del settore cinematografico con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Su indicazione del Consiglio di Stato, nel maggio 2013 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha chiesto un avviso all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La domanda è di grande rilievo per tutto il settore cinematografico nazionale: possono accedere allo strumento anche le imprese di distribuzione, e non soltanto quelle di produzione?
Che cos’è la cartolarizzazione delle opere filmiche
Il ricorso straordinario consente al Consiglio di Stato di sollevare e indicare, quando serve, questioni che richiedono un’interpretazione delle norme. Qui la questione riguarda una disposizione del D.M. 8 febbraio 2013, che ha modificato e integrato le modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica e per l’erogazione dei contributi percentuali sugli incassi dei film realizzati con contributi statali. In particolare, la disposizione incide sulla fase applicativa delle procedure di cartolarizzazione introdotte, come strumento di sostegno e incentivo alla produzione filmica, a partire dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
Con questo strumento le tecniche tipiche della securitization sono entrate nel campo degli incentivi alle opere cinematografiche italiane e di interesse culturale. In generale, la cartolarizzazione è il processo con cui attività a liquidità differita (crediti o altre attività finanziarie non negoziabili, che producono flussi di cassa periodici) vengono cedute a un soggetto specializzato e trasformate in titoli negoziabili, collocabili sul mercato.
Quali debiti si possono estinguere
Le imprese di produzione cinematografica possono ricorrere alla cartolarizzazione per estinguere i debiti derivanti da finanziamenti deliberati dallo Stato prima del 31 dicembre 2006, ai sensi dell’art. 16 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 (convertito dalla legge 1° marzo 1994, n. 153) oppure del D.Lgs. 28/2004. Le strade sono due:
- pagando il debito, l’impresa diventa titolare del 100% dei diritti dominicali e di sfruttamento dell’opera;
- se il dovuto non viene restituito, è lo Stato a diventarne titolare.
Le modalità con cui, trascorsi cinque anni dall’erogazione del contributo non interamente restituito, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell’opera è attribuita, per conto dello Stato, al Ministero oppure all’impresa di produzione sono fissate dal decreto ministeriale previsto dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 28/2004.
Anche i debiti derivanti da un autonomo finanziamento alla distribuzione e all’esportazione, per i progetti filmici finanziati fino al 5 febbraio 2004, possono essere cartolarizzati, ma a due condizioni: l’opera deve aver ottenuto «a monte» un finanziamento alla produzione; e l’impresa deve pagare l’importo risultante da specifiche tabelle, maggiorato di una somma forfettaria pari al 10% del debito residuo sul finanziamento alla distribuzione e all’esportazione.
L’avviso dell’Antitrust: no alla discriminazione dei distributori
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato parte dalla ratio della norma: concentrare la titolarità dei diritti in capo a un unico soggetto, con conseguente riduzione dei costi. Proprio per questo, per evitare di discriminare le imprese non verticalmente integrate e di creare una distorsione della concorrenza, l’Autorità ritiene opportuno:
- un approccio meno rigido da parte del Ministero, che verifichi in concreto quali diritti spettano alla società di distribuzione, tenendo conto che anch’essa può essere titolare di diritti di sfruttamento dei film oltre che beneficiaria dei finanziamenti;
- estendere lo strumento di sostegno anche alle imprese di distribuzione cinematografica, quando la titolarità dei diritti di sfruttamento economico è stata trasferita al distributore.
Le conseguenze per il settore
Alla luce dell’avviso è legittimo ritenere che la disciplina della cartolarizzazione delle opere filmiche si applichi anche alle imprese di distribuzione cinematografica che abbiano acquisito i diritti di sfruttamento economico dell’opera. Anche loro, quindi, al pari delle società di produzione, potrebbero estinguere la propria posizione debitoria sui finanziamenti ricevuti trasferendo allo Stato la titolarità di quei diritti, a scopo di garanzia, fino all’estinzione del debito e non oltre la durata della protezione legale.
Per le imprese che hanno costruito il proprio catalogo acquistando diritti, più che producendo, la differenza non è di poco conto: la possibilità di chiudere vecchie posizioni debitorie con lo Stato passa per la stessa porta aperta ai produttori. La parola, ora, torna al Ministero e al Consiglio di Stato.
Sullo stesso tema: Cinema made in Italy: l’audiovisivo come vetrina del Made in Italy (2013); Product placement 2.0: dal cinema ai social network (2013).
Domande frequenti
Che cos’è la cartolarizzazione delle opere filmiche?
È lo strumento, introdotto a partire dal D.Lgs. 28/2004, con cui l’impresa cinematografica può estinguere i debiti derivanti da finanziamenti statali: pagando, diventa titolare dell’intero diritto di sfruttamento dell’opera; se non restituisce il dovuto, i diritti passano allo Stato.
Quali finanziamenti possono essere cartolarizzati?
I finanziamenti statali deliberati prima del 31 dicembre 2006 ai sensi dell’art. 16 del D.L. 26/1994 o del D.Lgs. 28/2004; e, a determinate condizioni, i finanziamenti alla distribuzione e all’esportazione per i progetti finanziati fino al 5 febbraio 2004.
Le imprese di distribuzione possono accedere allo strumento?
Secondo l’avviso reso dall’AGCM nel 2013, sì, quando hanno acquisito i diritti di sfruttamento economico dell’opera: escluderle discriminerebbe le imprese non verticalmente integrate. La decisione sul singolo caso resta al Ministero e al Consiglio di Stato.
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Testo a cura della Redazione ADLP — luglio 2013. Originariamente comparso sul blog IusLab.
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