Sei un avvocato senza il dono della sintesi? Allora, almeno davanti al giudice amministrativo, saranno tempi duri. Il principio di sinteticità degli atti processuali smette di essere una semplice raccomandazione e diventa una regola misurabile in pagine: con un decreto del 25 maggio 2015, il Presidente del Consiglio di Stato ha fissato i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel contenzioso sugli appalti pubblici.

Da dove nasce il principio di sinteticità
Il codice del processo amministrativo già prevede, all’articolo 3, comma 2, che il giudice e le parti redigano gli atti in maniera chiara e sintetica. Il passo ulteriore è arrivato con l’articolo 40 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che ha riscritto il comma 6 dell’articolo 120 del codice, dedicato al rito speciale in materia di appalti.
La nuova norma stabilisce che, «al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità», le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense, l’Avvocato generale dello Stato e le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti. Lo stesso decreto individua i casi in cui, per specifiche ragioni, i limiti possono essere superati, tenendo conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore degli interessi in gioco.
I limiti di pagine fissati dal decreto
Il decreto traduce il principio in numeri. Gli atti introduttivi del giudizio devono rientrare in un massimo di 30 pagine, mentre le istanze cautelari e le memorie non devono superare le 10 pagine.
Per non comprimere eccessivamente il diritto di difesa, sono previsti casi eccezionali nei quali l’atto può superare il limite ordinario. Serve l’autorizzazione del Presidente della Sezione competente e, anche in questi casi, non si potranno superare le 50 pagine per gli atti principali e le 15 pagine per le istanze cautelari e le memorie. La deroga presuppone una complessità «straordinaria» della controversia, legata soprattutto alla rilevanza economica della causa o a esigenze di tutela che non possono davvero essere riassunte entro i limiti ordinari.
Anche la forma conta. Il decreto disciplina la formattazione degli atti: foglio A4, caratteri «di tipo corrente», dimensioni prestabilite per il testo, le note a piè di pagina e l’interlinea. Giusto per essere pignoli. Dal computo restano escluse, per espressa previsione di legge, le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto.
Che cosa succede se si sfora
La conseguenza è indicata dallo stesso articolo 120, comma 6: il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei limiti; il mancato esame di tali questioni costituisce motivo di appello contro la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello. In altre parole, ciò che l’avvocato scrive oltre il limite rischia di non essere preso in considerazione. Per chi è abituato ad atti fluviali, il messaggio non potrebbe essere più chiaro.
La legge di conversione ha previsto che le disposizioni sul contenimento del numero delle pagine si applichino in via sperimentale per due anni, con un monitoraggio degli esiti affidato al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Un decreto che fa discutere
Il decreto fa discutere, perché secondo molti limita l’argomentazione, spesso necessaria per rendere davvero specifico e completo un atto difensivo. È però indispensabile sottolineare che il procedimento di adozione ha coinvolto le rappresentanze dell’avvocatura e l’Avvocato generale dello Stato: le discussioni, quindi, lasceranno presto il passo all’applicazione concreta, a partire dal 5 luglio 2015.
Il principio di sinteticità si inserisce in una trasformazione più ampia della professione legale, sempre più segnata dalla tecnologia e dall’esigenza di efficienza, di cui abbiamo parlato anche commentando la professione legale nella nuova tech era. Scrivere meno, e meglio, diventa una competenza professionale a tutti gli effetti.
Domande frequenti
A quali giudizi si applicano i limiti di pagine?
Al rito speciale in materia di appalti pubblici davanti al giudice amministrativo, disciplinato dall’art. 120 del codice del processo amministrativo, come modificato dall’art. 40 del D.L. n. 90/2014.
Si possono superare i limiti dimensionali?
Sì, ma solo in casi eccezionali e con l’autorizzazione del Presidente della Sezione competente, entro un tetto massimo comunque fissato dal decreto.
Che cosa rischia chi supera il limite?
Il giudice è tenuto a esaminare le questioni trattate nelle pagine che rientrano nei limiti: le argomentazioni sviluppate oltre il limite rischiano di non essere esaminate.
Hai un contenzioso con la pubblica amministrazione?
Possiamo valutare il caso e le tutele possibili.
Testo a cura della Redazione ADLP — giugno 2015. Fonte: decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2015, in G.U. n. 128 del 5 giugno 2015.
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