Studio Legale

La Cassazione, nella recente ordinanza del 23.3.2015, n. 5810, ha stabilito che l’avvocato che intenda depositare un ricorso per decreto ingiuntivo per recuperare un proprio credito professionale può farlo avanti al giudice del luogo dove ha sede il Consiglio dell’Ordine territoriale ove è iscritto.

In sostanza, con detta pronuncia, la Cassazione ha ritenuto che il cliente di un avvocato possa anche non considerarsi un consumatore ai fini dell’applicazione della competenza territoriale obbligatoria stabilita dall’art. 66-bis del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Diversamente, la S.C. ha stabilito che vada valorizzato il carattere speciale del foro indicato dal terzo comma dell’art. 637 c.p.c. che “attribuisce all’avvocato la possibilità di sceglierlo in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.” (vedi anche Cass. n. 5703 del 2014; n. 12685 del 2011)

Di seguito il testo dell’ordinanza n. 5810 pubblicata il 23.3.2015.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab