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norma · D.Lgs.
Scheda aggiornata al 05/10/2026

D.Lgs. 194/2025 — attuazione della direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8) sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Scheda Osservatorio: estremi, pubblicazione, date e abstract descrittivo, con rinvio al testo ufficiale.

Autorità
Governo
Estremi
D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194
Pubblicazione
G.U. n. 296 del 22 dicembre 2025
Data atto
10 dicembre 2025
Materia
Fiscalità cripto
Abstract

Il decreto, adottato in base alla legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), attua la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE. Il Capo II modifica il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 29, il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 100 (meccanismi transfrontalieri), il d.lgs. 1° marzo 2023, n. 32 (gestori di piattaforme) e la legge 18 giugno 2015, n. 95, tra l’altro estendendo lo scambio sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche oltre 1,5 milioni di euro e prevedendo, dal periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2030, la rilevazione del numero di identificazione fiscale estero da parte dei sostituti d’imposta. Il Capo III disciplina lo scambio automatico di informazioni su cripto-attività: i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 o collegati al territorio dello Stato, applicano procedure di adeguata verifica fiscale e, dal periodo di riferimento che decorre dal 1° gennaio 2026, comunicano all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo i dati degli utenti oggetto di comunicazione e delle operazioni. Sono previsti il blocco delle operazioni per l’utente che non fornisce le informazioni dopo due solleciti, la conservazione dei dati per dieci anni, sanzioni amministrative, la registrazione unica dei gestori di cripto-attività e la trasmissione annuale all’Agenzia, da parte di Banca d’Italia e CONSOB, dell’elenco dei prestatori autorizzati. Il decreto è in vigore dal 6 gennaio 2026 e si applica dal 1° gennaio 2026 (art. 20).

L’abstract descrive il contenuto dell’atto e non ne costituisce interpretazione; fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

In itinere · dal 1° gennaio 2027Il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (art. 367 del testo unico adempimenti e accertamento) abroga gli articoli da 6 a 13, 14, commi 1 e 2, e da 15 a 18 del decreto; la disciplina sullo scambio automatico di informazioni su cripto-attività confluisce nella Parte II, Titolo II, Sezione VIII del testo unico, le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027.

Le date dell’atto

  • 10 dicembre 2025 — Adozione
  • 22 dicembre 2025 — Pubblicazione in G.U. (n. 296)
  • 1 gennaio 2026 — Decorrenza delle disposizioni (art. 20)
  • 6 gennaio 2026 — Entrata in vigore

Fonte ufficiale e rinvii

Il testo ufficiale è disponibile su Normattiva — D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194. Le date dell’atto sono riportate nel Regulatory Radar; tutte le altre fonti sono nell’Osservatorio.

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