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norma · direttiva
Scheda aggiornata al 28/09/2026

Dir. (UE) 2023/2226 — DAC8 (cooperazione amministrativa fiscale e cripto-attività)

Scheda Osservatorio: estremi, pubblicazione, date e abstract descrittivo, con rinvio al testo ufficiale.

Autorità
Consiglio
Estremi
Direttiva (UE) 2023/2226
Pubblicazione
GUUE, serie L, del 24.10.2023
Data atto
17 ottobre 2023
Materia
fiscalità criptoMiCA/crypto
Abstract

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, estendendo lo scambio automatico di informazioni alle cripto-attività e ai relativi prestatori di servizi. Gli Stati membri dovevano adottarla entro il 31 dicembre 2025 e applicarla dal 1° gennaio 2026; per alcune disposizioni i termini sono il 2028 e il 2030 (art. 2). L'autorità competente trasmette le informazioni agli altri Stati membri entro nove mesi dalla fine dell'anno civile, a partire dai dati del 2026 (art. 8 bis quinquies, par. 6, della direttiva 2011/16/UE). In Italia la direttiva è attuata dal D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 (GU n. 296 del 22 dicembre 2025), in vigore dal 6 gennaio 2026 e applicabile dal 1° gennaio 2026 (art. 20). I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono applicare l'adeguata verifica fiscale e raccogliere un'autocertificazione della residenza fiscale dei clienti; per i clienti preesistenti l'autocertificazione va ottenuta entro il 1° gennaio 2027 (artt. 9 e 10). Devono poi comunicare i dati all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal periodo 2026 (art. 13). Gli artt. da 6 a 18 del decreto, tranne l'art. 14, comma 3, sono abrogati dall'art. 367, comma 1, lettera uuuu), del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141), che li riprende negli artt. da 229 a 240 e si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 368).

L’abstract descrive il contenuto dell’atto e non ne costituisce interpretazione; fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

In itinere · dal 1° gennaio 2027Abrogazione programmata dal 1° gennaio 2027 degli artt. da 6 a 18 del D.Lgs. 194/2025 (tranne l'art. 14, comma 3), già disposta dall'art. 367, comma 1, lettera uuuu), del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (testo unico adempimenti e accertamento): da tale data gli obblighi dei prestatori sono negli artt. da 229 a 241 del testo unico, con gli stessi termini.

Le date dell’atto

  • 31 dicembre 2025 — termine per adottare e pubblicare le misure nazionali (art. 2, par. 1, Dir. (UE) 2023/2226)
  • 1 gennaio 2026 — applicazione delle misure nazionali; in Italia decorrenza del D.Lgs. 194/2025 e avvio della raccolta dei dati da parte dei prestatori (RR-2026-0029) (art. 2, par. 1, Dir.; art. 20 e art. 13 D.Lgs. 194/2025)
  • 6 gennaio 2026 — entrata in vigore del D.Lgs. 194/2025
  • 1 gennaio 2027 — termine per le autocertificazioni dei clienti preesistenti; applicazione del TU adempimenti e accertamento (artt. 229-240) (artt. 9 e 10 D.Lgs. 194/2025; art. 368 D.Lgs. 141/2026)
  • 30 giugno 2027 — prima comunicazione dei prestatori all'Agenzia delle entrate sui dati 2026 (RR-2026-0035) (art. 13, comma 1, D.Lgs. 194/2025; art. 236 D.Lgs. 141/2026)
  • 30 settembre 2027 — termine per lo scambio tra autorità competenti dei dati 2026 (art. 8 bis quinquies, par. 6, Dir. 2011/16/UE (art. 1, punto 6, Dir. 2023/2226))
  • 1 gennaio 2028 — applicazione delle disposizioni dell'art. 1, punto 11, e dell'art. 27 quater, parr. 3 e 4 (art. 2, par. 2, Dir.)
  • 1 gennaio 2030 — applicazione dell'art. 27 quater, par. 2 (art. 2, par. 3, Dir.)

Fonte ufficiale e rinvii

Il testo ufficiale è disponibile su EUR-Lex — Direttiva (UE) 2023/2226. Le date dell’atto sono riportate nel Regulatory Radar; tutte le altre fonti sono nell’Osservatorio.

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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 28/09/2026; verificare sempre sulla fonte ufficiale. · ADLP Studio Legale