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norma · D.Lgs. Scheda aggiornata al 28/09/2026
D.Lgs. 139/2024 — razionalizzazione dei tributi indiretti (successioni e donazioni)
Scheda Osservatorio: estremi, pubblicazione, date e abstract descrittivo, con rinvio al testo ufficiale.
Autorità
Governo
Estremi
Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139
Pubblicazione
GU n. 231 del 2.10.2024
Data atto
18 settembre 2024
Materia
fiscalepatrimoni
Abstract
Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 (GU n. 231 del 2 ottobre 2024), recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. L'art. 1 modifica il testo unico sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346): tra l'altro introduce l'autoliquidazione dell'imposta di successione da parte dei soggetti obbligati (art. 33, comma 1, e art. 27, comma 2, del D.Lgs. 346/1990), con versamento entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (art. 37, comma 1), e la disciplina dei trust e degli altri vincoli di destinazione (nuovo art. 4-bis). Le disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2025 e si applicano alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti da tale data (art. 9, comma 3). Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, in vigore dal 13 agosto 2025) riprende queste regole (artt. 90, 112, 118 e 120) e si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 205, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200); da quella data sono abrogati i corrispondenti articoli del D.Lgs. 346/1990 e alcune disposizioni del D.Lgs. 139/2024 (art. 204).
L’abstract descrive il contenuto dell’atto e non ne costituisce interpretazione; fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.
In itinere · dal 1° gennaio 2027Abrogazione programmata dal 1° gennaio 2027, già disposta dall'art. 204 del D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 (testo unico registro e altri tributi indiretti, in vigore dal 13 agosto 2025): da tale data autoliquidazione e versamento dell'imposta di successione sono negli artt. 112, 118 e 120 del testo unico e la disciplina dei trust nell'art. 90. Fino al 31 dicembre 2026 restano applicabili gli artt. 4-bis, 27, 33 e 37 del D.Lgs. 346/1990 come modificati dal D.Lgs. 139/2024.
2 ottobre 2024 — pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 231)
3 ottobre 2024 — entrata in vigore del decreto (art. 11)
1 gennaio 2025 — effetto delle disposizioni: successioni aperte e atti a titolo gratuito da tale data, compresa l'autoliquidazione dell'imposta di successione (RR-2026-0020) (art. 9, comma 3)
1 gennaio 2027 — si applica il TU registro e altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), che riprende autoliquidazione e versamento (artt. 112, 118, 120) e trust (art. 90); abrogazioni dell'art. 204 (art. 205 D.Lgs. 123/2025)
Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 28/09/2026; verificare sempre sulla fonte ufficiale. · ADLP Studio Legale
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