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giurisprudenza · Cassazione civile, Sezioni Unite
Scheda aggiornata al 26/10/2026

Cass. civ., Sez. Un., 21 ottobre 2026, n. 27526 — banca svizzera e Convenzione di Lugano: la proroga del foro prevale sui fori speciali

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di cassazione, Sezioni Unite civili
Estremi
Ordinanza 21 ottobre 2026, n. 27526
ECLI
ECLI:IT:CASS:2026:27526CIV
Data
21 ottobre 2026
Materia
Mercati finanziari

La questione

Se il giudice italiano abbia giurisdizione sulla domanda risarcitoria di risparmiatori residenti in Italia contro una banca svizzera, quando i contratti di conto e di deposito titoli sono stati conclusi a Lugano con una clausola di proroga esclusiva del foro e la domanda è proposta anche contro soggetti domiciliati in Italia o a titolo di responsabilità extracontrattuale (Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, artt. 5, 6, 13, 14 e 17).

I principi affermati

  1. La clausola di proroga della giurisdizione pattuita per iscritto (art. 17 della Convenzione di Lugano del 1988) attribuisce una competenza esclusiva, che cede soltanto davanti al foro del consumatore (artt. 13 e 14).
  2. Il foro del consumatore non opera quando il cliente, o un suo delegato, si è recato volontariamente all'estero per concludere il contratto e la banca non ha svolto attività rivolta al mercato dello Stato del consumatore: nessuna proposta specifica o pubblicità in quello Stato e nessun atto necessario alla conclusione compiuto in Italia (si richiama Cass., Sez. Un., n. 4124/2025, sulla Convenzione del 2007).
  3. Esclusa la disciplina consumeristica, la clausola di proroga esclusiva prevale sul foro della pluralità dei convenuti (art. 6, n. 1) e sul foro speciale in materia di illeciti (art. 5, n. 3), come già affermato per la Convenzione del 1988 (Cass., Sez. Un., n. 24906/2011) e per l'art. 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 (Cass., Sez. Un., n. 20349/2018 e n. 1717/2020), in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia.
  4. Il foro della pluralità dei convenuti richiede comunque, tra le domande, un nesso così stretto da rendere opportuna la trattazione unitaria (Cass., Sez. Un., n. 13593/2022); nel caso non era stata accertata alcuna implicazione della succursale italiana della banca.
Esito

Respinti il quarto, il quinto e il sesto motivo, relativi alla giurisdizione: resta ferma la giurisdizione del giudice svizzero sulle domande proposte contro la banca svizzera. Gli atti tornano alla Prima sezione civile per l'esame dei restanti motivi.

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

La Prima sezione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Unite (ord. interlocutoria n. 32274/2025) perché non si erano ancora pronunciate sul rapporto tra il foro della pluralità dei convenuti (art. 6, n. 1) e la proroga esclusiva (art. 17) della Convenzione di Lugano del 1988. Le Sezioni Unite risolvono la questione nel senso della prevalenza del foro convenzionale, salvo il foro del consumatore. Il principio vale per le controversie dei clienti italiani con banche e intermediari svizzeri quando il rapporto è nato in Svizzera. Lo stesso giorno la gemella n. 27527/2026 decide allo stesso modo un ricorso connesso.

Sviluppi successivi

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. 21 ottobre 2026, n. 27527 — Pronuncia gemella, resa nella stessa camera di consiglio del 26 maggio 2026 su un ricorso connesso contro la stessa banca: stessi principi e stesso esito sulla giurisdizione.
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 26/10/2026; verificare sempre sul testo ufficiale. · ADLP Studio Legale