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giurisprudenza · Cassazione civile, Sezione III
Scheda aggiornata al 02/11/2026

Cass. civ., Sez. III, 28 ottobre 2026, n. 27993 — vigilanza sulle società fiduciarie: le ispezioni periodiche sono un dovere del Ministero

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di cassazione, Terza sezione civile
Estremi
Sentenza 28 ottobre 2026, n. 27993
ECLI
ECLI:IT:CASS:2026:27993CIV
Data
28 ottobre 2026
Materia
Mercati finanziari

La questione

Se il Ministero vigilante (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) abbia il dovere giuridico di disporre ispezioni periodiche sulle società fiduciarie «statiche» della legge n. 1966 del 1939, oppure se, dopo l'art. 1, comma 2, del d.l. 233/1986, il potere ispettivo sia pienamente discrezionale e vada esercitato solo in presenza di segnali d'allarme; e come si determina il danno risarcibile ai fiducianti per l'omessa vigilanza.

I principi affermati

  1. La vigilanza ministeriale sulle società fiduciarie «statiche» (l. 1966/1939; art. 3 r.d. 531/1940), letta alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione sulla tutela del risparmio, sul buon andamento dell'amministrazione e sull'effettività della tutela giurisdizionale, è una funzione-dovere: discrezionale nel quomodo ma vincolata nell'an, sia nell'esame dei bilanci annuali sia nelle ispezioni periodiche e straordinarie.
  2. L'amministrazione ha quindi il dovere giuridico di disporre ispezioni periodiche; le resta la discrezionalità su programmazione, frequenza, limiti dell'accesso e modalità di svolgimento, ma non può omettere del tutto le ispezioni né scegliere modalità che rendano la vigilanza solo apparente.
  3. L'art. 1, comma 2, del d.l. 233/1986 riguarda le sole fiduciarie in liquidazione coatta amministrativa e non abroga, nemmeno in parte, l'art. 3 del r.d. 531/1940; anche se lo si leggesse come potere generale, sarebbe integrativo e non sostitutivo di quello vincolato nell'an.
  4. Al dovere dell'amministrazione corrisponde una situazione soggettiva rilevante del risparmiatore, la cui lesione è danno ingiusto; l'inerzia protratta non è giustificata dalle carenze di organico o dalla mancanza di un corpo ispettivo, che sono anzi indici di colpa omissiva.
  5. Il nesso causale non dipende dalla prova di «segnali d'allarme»: il giudice deve chiedersi se il regolare esercizio delle ispezioni avrebbe evitato o ridotto il danno.
  6. Il danno si determina con l'art. 1223 c.c., tenendo conto del valore dell'investimento all'epoca della condotta omissiva, che non coincide necessariamente con le somme versate (Cass. n. 7531/2009, n. 23316/2023 e n. 13096/2026).
Esito

Accolti il primo motivo del ricorso principale e il primo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri; cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma la sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria dei fiducianti contro il Ministero.

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

La Terza sezione, che ha portato la causa in pubblica udienza con l'ordinanza interlocutoria n. 13097/2026, conferma l'orientamento formato da Cass. n. 7531/2009 (poi n. 2074/2013, n. 36518/2022, n. 23316/2023 e n. 13096/2026) e lo fissa in un principio di diritto: la vigilanza è vincolata nell'an anche nella forma ispettiva. L'indirizzo si raccorda con quello sulla responsabilità delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Per i risparmiatori cambia l'oggetto della prova: non i segnali d'allarme, ma l'efficacia causale delle ispezioni omesse.

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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 02/11/2026; verificare sempre sul testo ufficiale. · ADLP Studio Legale