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giurisprudenza · Cassazione civile, Sezione I
Scheda aggiornata al 02/11/2026

Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2026, n. 27879 — la rinegoziazione del mutuo non sana gli interessi usurari del contratto originario

Scheda Osservatorio: estremi della pronuncia, questione decisa e principi affermati, con rinvio al testo ufficiale.

Organo
Corte di cassazione, Prima sezione civile
Estremi
Ordinanza 27 ottobre 2026, n. 27879
ECLI
ECLI:IT:CASS:2026:27879CIV
Data
27 ottobre 2026
Materia
Usura e anatocismo

La questione

Se la rinegoziazione di un mutuo, con il riconoscimento del debito da parte del mutuatario, impedisca di far valere l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto originario e confluiti nel debito consolidato, spostando la verifica del tasso soglia alla data del nuovo accordo.

I principi affermati

  1. La rinegoziazione del mutuo e il riconoscimento, in tale sede, dell'esposizione debitoria non comportano la convalida della clausola del contratto originario, nulla a norma dell'art. 1815, comma 2, c.c., con cui sono stati pattuiti gli interessi usurari confluiti nel debito oggetto di consolidamento.
  2. L'atto ricognitivo non toglie al contraente il potere di contestare la nullità (Cass. n. 266/2006, n. 15643/2003 e n. 2855/2022 sulle pattuizioni prive di forma scritta): lo stesso vale per la nullità testuale, perché altrimenti le parti potrebbero convalidare un contratto nullo contro l'art. 1423 c.c.
  3. Il giudice deve quindi accertare se con la rinegoziazione siano stati addebitati interessi maturati in forza del contratto originario e usurari all'epoca di quest'ultimo, senza riferire la verifica al solo momento della nuova pattuizione.
  4. La nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado solo se i fatti che la fondano sono stati acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni (Cass. n. 4867/2024).
Esito

Accolto il terzo motivo, inammissibili il primo e il secondo; cassata la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, che applicherà il principio di diritto enunciato.

La scheda riporta in forma descrittiva quanto affermato nella pronuncia e non ne costituisce commento o interpretazione; fa fede il testo ufficiale. Le informazioni contenute nella presente scheda hanno finalità meramente informative e non costituiscono parere legale.

Perché è un precedente di riferimento

Sezioni Unite o Corte costituzionaleCorte di giustizia UEOrientamento consolidatoPronuncia che ha mutato l’orientamento

La Prima sezione estende all'usura l'orientamento costante secondo cui il riconoscimento del debito non preclude la contestazione delle clausole nulle, già affermato per gli interessi ultralegali e per le condizioni prive di forma scritta, e lo chiude con un principio di diritto. La conseguenza pratica riguarda i piani di consolidamento e gli accordi di ristrutturazione del debito bancario: il controllo sul tasso soglia risale al contratto originario.

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Contenuto informativo, non costituisce parere legale né consulenza ai sensi della L. 247/2012. Scheda aggiornata al 02/11/2026; verificare sempre sul testo ufficiale. · ADLP Studio Legale